APPALTI PUBBLICI - LE
QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DEVONO ESSERE INDICATE CON
L'OFFERTA
(Consiglio di Stato,
Sezione V, Sentenza del 12 ottobre 2004, n. 6586)
Il
legislatore, in fase di riscrittura dell'art. 13 della legge quadro, con
l'approvazione della legge 415/98, non ha inteso emendare il comma 1, laddove
subordina la partecipazione alla procedura concorsuale delle associazioni
temporanee alla condizione che la mandataria e le altre imprese del
raggruppamento siano già in possesso dei requisiti di
qualificazione per la rispettiva quota percentuale, con ciò evidentemente
riaffermando la necessità delle previa indicazione delle quote di partecipazione.
L'invarianza della disposizione evidenzia l'intento legislativo di ammettere
alla gara i soli raggruppamenti e consorzi, ancorché da costituire, che siano e che dimostrino di essere già in possesso dei
requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa secondo le
relative percentuali e prima dell'aggiudicazione.
FATTO
Con bando
10.4.2003, il Comune di Alghero ha indetto la gara per
i lavori di sistemazione di spazi teatrali, per un importo complessivo a base
d'asta di euro 1.734.899,59 di cui euro 1.652.492,58 per lavori ed euro
82.407,01 per oneri di attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta. Nella seduta del 20.5.2003 veniva
esclusa l'Ati Sotgiu Paolo Antonio, per non avere prodotto la dichiarazione
attestante il possesso degli elementi significativi e tra loro correlati del
sistema di qualità ex art. 4, DPR n. 34/2000. A seguito del calcolo della
soglia di anomalia delle offerte, risultava
aggiudicataria provvisoria l'offerta della Sacramati s.p.a. con il ribasso del
13,84%. L'Ati Sotgiu era però riammessa alla gara e l'esclusione revocata
d'ufficio, alla luce della determinazione n. 29 del 2002 dell'Autorità di
Vigilanza, che ha ritenuto il suddetto requisito della qualità riferito alla
quota di partecipazione di ogni singola impresa
associata e non all'importo dell'appalto. Ricalcolata la soglia di anomalia nella seduta pubblica del 13.6.2003, l'offerta
dell'Ati Sotgiu è risultata la più conveniente con un ribasso del 14,02% .
La revoca
dell'esclusione e l'aggiudicazione all'Ati Sotgiu sono state impugnate al Tar
della Sardegna dall'Impresa Costruzioni Sacramati s.p.a. con una censura
articolata in quattro motivi, sull'assunto che l'Amministrazione non sarebbe
stata posta in grado di verificare l'effettivo possesso dei requisiti da parte
dell'A.T.I. e la legittimazione, da parte delle imprese del costituendo
raggruppamento, ad eseguire i lavori ai quali si erano obbligate: le imprese
della costituenda Ati avevano solo dichiarato di essere in
possesso dei requisiti in relazione alla propria quota di
partecipazione, senza peraltro specificarne l'ammontare. È improprio il
richiamo alla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 29 in data 6/11/2002, in
quanto l'Autorità ha affermato che i requisiti attinenti alla certificazione di
qualità (art. 4 D.P.R. 34/2000) devono essere posseduti in
relazione alla quota di partecipazione nell'A.T.I., che nel caso di
specie non era nota. Sarebbe stata in ogni caso incerta
la quota di lavori destinata ad essere eseguita da ciascuna impresa, mancando
anche tale dichiarazione.
Il ricorso è
stato accolto dalla decisione in epigrafe, nei cui confronti viene
proposto appello dall'impresa Sotgiu Antonio Paolo. Nel presente grado di
giudizio si è costituita l'impresa Costruzioni Sacramati s.p.a.
DIRITTO
La decisione
appellata ha accolto il ricorso dell'impresa Costruzioni Sacramati s.p.a. nei
confronti dell'aggiudicazione della gara per i lavori di sistemazione di spazi
teatrali, indetta
dal Comune di Alghero, all'impresa
Sotgiu Antonio Paolo. Quest'ultima era stata in un primo
tempo esclusa dalla gara per non avere prodotto la dichiarazione
attestante il possesso degli elementi significativi e tra loro correlati del
sistema di qualità ex art. 4, D.P.R. n. 34/2000. Era stata poi riammessa in via
di riesame alla luce della determinazione n. 29 del 2002 dell'Autorità di
Vigilanza che ha ritenuto il requisito riferito alla
quota di partecipazione di ogni singola impresa associata e non all'importo
dell'appalto e dichiarata aggiudicataria dell'appalto nella seduta del 13
giugno 2003, previa la revoca dell'aggiudicazione provvisoria all'impresa
Sacramati.
In
accoglimento del ricorso di quest'ultima che la dichiarazione sul
raggruppamento depositata dall'impresa Sotgiu non consentiva di ricavare il
dato relativo alla misura della partecipazione di ogni
impresa all'esecuzione dei lavori e della responsabilità assunta a riguardo, il
Tar della Sardegna ha affermato la necessità della stazione appaltante, ex art.
13, l.
n. 109/1994, di conoscere preventivamente se le imprese
concorrenti sono in condizione di svolgere i lavori, indipendentemente dalla
verifica prescritta dall'art. 10, comma primo quater l. n. 109/1994. La
funzione di quest'ultima, di accertare l'esattezza delle dichiarazioni delle
imprese, verrebbe del tutto fuorviata, diventando la sede in cui fornire per la
prima volta gli elementi di cui la stazione appaltante necessita
per delimitare il lotto dei partecipanti alla gara.
La Sezione ritiene che la sentenza meriti conferma.
L'appellante
sostiene di avere osservato tutte le condizioni stabilite dall'art. 13, comma 5, l. n. 109/1005, che
consente la presentazione di offerte da parte di
imprese individuali e consorzi anche se non ancora costituiti in associazione temporanea,
purché l'offerta sia sottoscritta da tutte le imprese del costituendo
raggruppamento e contenga l'impegno di conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, da indicare in
sede di offerta, la quale stipulerà il contratto per le stesse mandanti, in
caso di aggiudicazione della gara. L'indicazione delle quote di partecipazione
al raggruppamento delle singole imprese, oltre a non
essere richiesta dalla norma, contrasterebbe con il favor per le Ati
costituende stabilito dall'art. 21 della direttiva 14.6.1993, n. 37/CEE. e con il criterio della massima partecipazione alle gare; le
percentuali delle singole imprese assumerebbe rilevanza solo nella fase della
stipula del contratto, dopo l'aggiudicazione definitiva, nel momento in cui è
necessario costituire l'associazione temporanea.
L'assunto
non ha pregio. È incontestato fra le parti che i rappresentanti legali delle
imprese del costituendo raggruppamento hanno dichiarato di essere
in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi
previsti dalla L.R. Sardegna n. 14/2002 e di essere in possesso dei requisiti
di partecipazione, in relazione alla propria quota di partecipazione, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 13, comma 5, l. n. 109/1994, senza nulla
altro specificare circa le quote di partecipazione delle singole imprese
e il corrispondente possesso dei requisiti. Nel nuovo testo in vigore,
introdotto dall'art. 9, l.
415/1998, dopo il venire meno del divieto originariamente previsto dal
legislatore 109/1004 di costituire associazioni temporanee e consorzi
concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara a pena di nullità della
medesima, la norma nulla prevede circa il momento in cui la partecipante è
tenuta a dichiarare l'importo dei lavori del raggruppamento in
relazione alle singole compartecipanti, se sin dall'ammissione alla gara
o successivamente all'aggiudicazione. Sintomatico nel senso della necessità del
possesso di siffatti requisiti anteriormente a tale
ultima fase e sin dall'ammissione è, però, che il legislatore, in fase di
riscrittura dell'art. 13, non abbia inteso emendare il comma 1, laddove
subordina la partecipazione alla procedura concorsuale delle associazioni
temporanee alla condizione che la mandataria e le altre imprese del
raggruppamento siano già in possesso dei requisiti di qualificazione per la
rispettiva quota percentuale, con ciò evidentemente riaffermando la necessità
delle previa indicazione delle quote di partecipazione. Se l'esplicitazione di
tale necessità era giustificata nel precedente divieto
di costituire raggruppamenti durante o dopo l'aggiudicazione, non avrebbe senso
alcuno una volta caduto tale divieto: averla mantenuta è chiaro indice
dell'intento del legislatore di conservare la preventiva verifica dei requisiti
in relazione alle singole quote di partecipazione anche nel nuovo regime. Ben
avrebbe, infatti, il legislatore potuto emendare, oltre al quinto, anche il
comma primo dell'art. 13, l.
109/1994, ed ammettere alla procedura le costituende associazioni temporanee a
prescindere dal momento in cui dimostrare il possesso dei requisiti, cosi
eliminando ogni dubbio circa la possibilità per le imprese non ancora
raggruppate di dichiarare le rispettive quote di partecipazione anche dopo la
fase dell'aggiudicazione. L'invarianza della disposizione evidenzia, sotto
l'aspetto puramente ermeneutico, l'intento legislativo di ammettere alla gara i
soli raggruppamenti e consorzi, ancorché costituendi, che siano e che
dimostrino di essere gia in possesso dei requisiti di
capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa secondo le relative
percentuali e prima dell'aggiudicazione. Depongono in tale senso non solo le
ordinarie regole di trasparenza e di pubblicità cui l'attività della stazione appaltante
deve essere informata ai sensi della legge n. 241/1990 e il canone della par
condicio fra tutti i partecipanti alla gara: principi in base alle quali il
possesso dei requisiti di partecipazione (anche riguardo alle singole quote)
deve essere presente all'atto dell'ammissione alla procedura, ma anche più
specifici principi inerenti il legittimo andamento
della gara, ben potendo la determinazione della soglia di anomalia ai sensi del
comma 1-bis (ndr. dell'art. 21) della l. n. 109/1994 variare a seconda del numero delle offerte ammissibili, con evidenti
riflessi sulle aspettative dei partecipanti alla gara.
Nessuno
degli argomenti portati dall'appellante nei tre motivi in esame è in grado di
indurre a diverse conclusioni. Non l'art. 21, Dir. 14/6/1993, n. 93/37/CEE,
meramente abolitivo del divieto della trasformazione dei raggruppamenti in una
forma giuridica predeterminata dopo la presentazione dell'offerta, né la
determinazione 18/7/2001, n. 15 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici: la rilevanza della quota di partecipazione in sede di
esecuzione del contratto che la circolare afferma attiene evidentemente
ad una fase successiva all'aggiudicazione e nulla prova nel senso inteso
dall'appellante.
Altrettanto
sterile è il richiamo alla verifica ex comma 1-quater dell'art. 10, l. n. 109/1994 che
attiene ad un esame meramente eventuale del possesso dei requisiti e neppure la
circostanza che l'Ati Sotgiu abbia pienamente provato, successivamente
all'aggiudicazione, il possesso delle quote di partecipazione della associate
in base alle modalità dell'art. 35,
L.R. n. 14/2002. Esaurite le valutazioni di scelta del
contraente, l'effettivo possesso di un requisito non documentato nella
precedente fase degrada a circostanza di mero fatto, inidonea a indurre a diverse conclusioni. Quanto stabilito in ordine al primo motivo determina l'infondatezza del
terzo, ove si sostiene che l'omessa specificazione delle quote di
partecipazione doveva essere qualificata come mera irregolarità emendabile, non
essendo neppure prevista dal bando di gara. Quest'ultimo va
infatti integrato con le prescrizioni di legge, allorché previste per la
valida partecipazione alla stessa, come lo sono quelle dell'art. 13, comma
quinto, l. n. 109/1994. La mancanza in capo all'appellante dei requisiti per
conseguire l'aggiudicazione rende superfluo l'esame del secondo motivo di
violazione dell'art. 4, D.P.R. 34/2000 sull'assunto che né la capogruppo né le
imprese raggruppate erano tenute a dimostrare o a possedere gli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità
perché non prescritto dall'art. 35,
L.R. n. 14/20002.
L'appello va
conseguentemente respinto e confermata la sentenza impugnata. Sussistono i
giusti motivi per compensare integralmente fra tutte le parti
le spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta respinge l'appello e conferma
la sentenza impugnata. Spese del grado integralmente
compensate fra tutte le parti.