APPALTI PUBBLICI - IL RICORSO PUO' ESSERE PROPOSTO ANCHE DA UN’IMPRESA CHE NON SAREBBE
RIMASTA AGGIUDICATARIA
(Consiglio di Stato, Sez. V, Decisione 7 settembre 2004, n. 5878)
DIRITTO
L'eccezione
d'inammissibilità del ricorso di Edil
Cav contro l'esclusione dalla gara, formulata dalla
resistente, è infondata: è stato altre volte osservato (vedansi Consiglio di
giustizia amministrativa per la regione siciliana, 23 agosto 2000 n. 398 e 20
gennaio 2001 n. 14), che l'esclusione da una procedura concorsuale costituisce
atto lesivo per il destinatario, il quale può impugnarlo senza dover dimostrare
che avrebbe vinto la gara o il concorso; né il giudice amministrativo è tenuto
a svolgere istruttoria al riguardo, salva la possibilità di dichiarare
inammissibile l'impugnazione stessa quando risulti positivamente la sua
inutilità (cosa che, nella specie, non risulta).
Nel merito
l'appello è infondato, perché, come già ha esaurientemente stabilito il giudice
di primo grado, sia la prescrizione relativa al
documento da presentare sia la clausola d'esclusione erano chiare, e non
lasciavano all'autorità di gara altra possibilità se non quella d'escludere
l'appellante. Ovviamente, non fa nessuna differenza che la concorrente avesse omesso di presentare il documento o lo avesse
inserito per errore nella busta contenente l'offerta, dal momento che, come
pure è già stato chiarito all'appellante dall'amministrazione comunale nella
nota del 25 febbraio