PARCHEGGI
PERTINENZIALI – LEGGE N. 30 DEL 27/2/1998
Il Decreto legge n. 457/97 recante “Disposizioni urgenti per
lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione” e' stato
convertito nella legge n. 30 del 27 febbraio 1998 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 28 febbraio scorso.
Il provvedimento e' di particolare interesse per le imprese di
costruzione soprattutto con riferimento ai contenuti dell'articolo 10, comma 2
ter che modifica, in tema di parcheggi pertinenziali privati, l'articolo 9,
comma 4 della legge 122/89, che viene qui pubblicato.
Infatti, in sede di conversione in legge del decreto legge n. 457,
la Commissione VIII del Senato ha proposto un emendamento, confermato sia
dall'Aula del Senato stesso che successivamente dalla Camera dei Deputati con
il quale:
- si ammettono espressamente le imprese di costruzione tra i
soggetti abilitati ad ottenere l'assegnazione, in diritto di superficie delle
aree, dai comuni per la realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- si attribuisce alla norma efficacia retroattiva, facendo salve
le assegnazioni di aree in diritto di superficie da parte dei Comuni alle
imprese per interventi già avviati o in fase di avvio.
La disposizione, che rappresenta un importante successo dell'ANCE
e corona una capillare azione di sensibilizzazione avviata sin dallo scorso
autunno in varie sedi, consente di raggiungere due obiettivi primari.
Il primo, di risolvere positivamente per le imprese di costruzione
il contenzioso apertosi di recente a seguito di alcune pronunce della
Magistratura che negavano la possibilità, per i Comuni, di assegnare le aree
alle imprese stesse per la realizzazione di parcheggi pertinenziali dichiarando
nulle le assegnazioni già fatte.
Il secondo obiettivo raggiunto e cioè l'espresso inserimento a
pieno titolo delle imprese tra i soggetti assegnatari delle aree in diritto di
superficie da parte dei Comuni consente, soprattutto nella prospettiva dei
futuri bandi che saranno emanati dalle Amministrazioni locali, alle imprese di
costruzione di poter concorrere a pieno titolo, all'assegnazione delle aree.
Legge 24 marzo 1989 n. 122
Titolo III
Art. 9 comma 4
I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del
diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di
costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del
programma urbano dei parcheggi la realizzazione di parcheggi da destinare a
pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.
Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già
avviati. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula
di una convenzione nella quale siano previsti:
a) la durata della concessione del diritto di superficie per un
periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario
previsti per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a
disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione
nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.
Il primo periodo è stato modificato dall'art. 10 comma 2 ter del
Decreto legge n. 457/97 convertito nella Legge n. 30/98.