APPALTI PUBBLICI - GARE SOPRA SOGLIA
CEE - L'AGGIUDICAZIONE PUO' AVVENIRE CON L'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA NON PREVISTA DALLA
"MERLONI"
(SENTENZA DELLA CORTE
- Seconda Sezione - 7 ottobre 2004)
L'art.
30, n. 1, della direttiva del Consiglio CEE 14 giugno 1993, 93/37/CEE, deve essere
interpretato nel senso che è vietato ad una normativa nazionale, ai fini
dell'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici mediante procedure di gara
aperte o ristrette, imporre, in termini generali ed astratti, alle
amministrazioni aggiudicatici di ricorrere unicamente al criterio del prezzo
più basso, come previsto nella normativa italiana dalla legge 109/94 all'art.
21, 1 comma.
"Direttiva 93/37/CEE -
Appalti pubblici di lavori -
Aggiudicazione degli appalti -
Diritto dell'amministrazione aggiudicatrice di optare tra il criterio del prezzo più basso e quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa"
Nel
procedimento C-247/02,
avente ad oggetto la domanda
di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE,
dal Tribunale Amministrativo
Regionale per
Sintesi
SpA
contro
Autorità
per
Ingg. Provera e Carassi SpA,
composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di
sezione, J.-P. Puissochet e
R. Schintgen (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici,
avvocato generale:
sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore
principale
vista la fase scritta del
procedimento e in esito all'udienza del 19 maggio 2004,
viste le osservazioni scritte
presentate:
- per
Sintesi SpA, dagli avv.ti
G. Caia, V. Salvadori e N. Aicardi;
- per
- per il
governo italiano, dall'avv. I.M. Braguglia,
in qualità di agente, assistito dall'avv. M. Fiorilli, avvocato dello Stato;
- per il
governo ellenico, dai sigg. S. Spyropoulos e D. Kalogiros, nonché dalla sig.ra D. Tsagkaraki, in qualità di agenti;
- per il
governo austriaco, dal sig. M. Fruhmann, in qualità di agente;
- per
sentite le
conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza dell'1 luglio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1) La
presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione
dell'art. 30, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE,
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54; in prosieguo: la "direttiva").
2 )Tale
domanda è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra
Contesto
normativo
La
normativa comunitaria
3 )Ai sensi
del secondo 'considerando' della direttiva, "(…) la realizzazione simultanea
della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia
di appalti di lavori pubblici aggiudicati negli Stati
membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri enti
di diritto pubblico richiede, parallelamente all'eliminazione delle
restrizioni, il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di
tali appalti".
4) L'art.
30, n. 1, della direttiva così recita:
"I
criteri sui quali l'amministrazione aggiudicatrice si fonda per l'aggiudicazione
dell'appalto sono:
a) o
unicamente il prezzo più basso;
b) o, quando
l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
diversi criteri variabili secondo l'appalto: ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il
valore tecnico".
La normativa
nazionale
5) L'art.
30, n. 1, della direttiva è stato trasposto nell'ordinamento italiano per mezzo
dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (GURI 19 febbraio
1994, n. 4, pag. 5; in prosieguo: la "legge n. 109/1994"), che
costituisce la legge quadro in materia di lavori pubblici in Italia.
6) L'art.
21, primo e secondo comma, della legge n. 109/94, nel testo vigente alla data
dei fatti della causa principale, così dispone:
"Criteri
di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici
(…)
(…)".
Causa
principale e questioni pregiudiziali
7) Nel
febbraio del 1991 il Comune di Brescia affidava alla società Sintesi, per mezzo
di una convenzione di concessione, la costruzione e la gestione di un
parcheggio sotterraneo.
8) La
convenzione conclusa, nel dicembre 1999, tra il Comune di Brescia e
9) Con bando
di gara pubblicato in data 22 aprile 1999 nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee,
10) A
seguito della fase di preselezione,
11) Il 29
maggio 2000, individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa,
12)A seguito
di una nuova denuncia da parte della Provera,
l'Autorità comunicava alla Sintesi, con lettera del 26 luglio 2000, che
considerava la procedura di aggiudicazione
dell'appalto di cui trattasi non conforme alla legge n. 109/1994 e, in data 7
dicembre 2000, emetteva la determinazione n. 53/2000 che così recita:
"1) Nel sistema di legge
quadro sui lavori pubblici n. 109/1994, l'aggiudicazione dei pubblici appalti
può avvenire soltanto con l'applicazione del criterio del prezzo più basso,
essendo possibile fare ricorso a quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa nelle sole ipotesi dell'appalto concorso e della concessione di
costruzione e gestione di lavori pubblici;
2) le regole
indicate trovano applicazione nel caso di appalti di
lavori di qualsiasi importo e non soltanto inferiore alla soglia comunitaria, e
la relativa disciplina non può ritenersi contrastante con il comma 1 dell'art.
303 della direttiva del Consiglio 93/37/CEE (…);
3) qualora,
nei casi consentiti dalla legge e diversi da quello preso in esame, nella
concreta applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
sia prevista la valutazione del valore tecnico, per consentire detta
valutazione occorre che il progetto sia modificabile da parte dei
concorrenti".
13)
14) Essa
osservava che la menzionata disposizione metteva sullo stesso piano i due
criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori
pubblici, vale a dire il criterio del "prezzo più basso" e quello
dell'"offerta economicamente più vantaggiosa". Escludendo, sulla base
della legge quadro n. 109/1994, il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa nei casi di gara d'appalto di lavori pubblici da esperirsi tramite
licitazione privata, l'Autorità avrebbe violato l'art. 30, n. 1, della
direttiva.
15) Il
giudice del rinvio osserva che l'art. 21, primo comma, della legge n. 109/1994
risponde ad una finalità di trasparenza delle gare d'appalto dei
lavori pubblici, chiedendosi tuttavia se tale disposizione possa garantire la
libera concorrenza, atteso che l'elemento del prezzo non sembra essere di per
sé sufficiente ad assicurare l'individuazione della migliore offerta.
16) Il
giudice del rinvio sottolinea parimenti che il
parcheggio di cui trattasi sarà situato nel centro storico della città di
Brescia. Conseguentemente, l'opera da realizzare sarebbe molto complessa e
richiederebbe una valutazione di elementi tecnici, che
dovrebbero essere fornite dalle imprese concorrenti, per consentire di
individuare l'impresa più idonea alla quale affidare conseguentemente i lavori.
17) Ciò
premesso, il Tribunale Amministrativo Regionale per
"1) Se
l'art. 30, n. 1, della direttiva (…), laddove attribuisce alle singole
Amministrazioni aggiudicatici la scelta del criterio
d'aggiudicazione, individuato alternativamente nel prezzo più basso o
nell'offerta più vantaggiosa, costituisca conseguente applicazione del
principio di libera concorrenza già sancito dall'art. 85 [divenuto art. 81 CE]
del Trattato, che esige che ogni offerta nelle gare indette all'interno del
mercato unico sia valutata in modo che non sia impedito, ristretto o falsato il
confronto fra le [offerte] stesse.
2) Se, in
via strettamente conseguente, l'art. 30 della direttiva (…), osti a che l'art. 21
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, precluda per l'aggiudicazione degli
appalti a procedura aperta e ristretta in materia di lavori pubblici la scelta
da parte delle Amministrazioni aggiudicatici del criterio dell'offerta
più vantaggiosa, prescrivendo in via generale solo quello del prezzo più
basso".
Sulla
ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
18) Il
governo italiano dubita della ricevibilità della
domanda di pronuncia pregiudiziale sulla base del
rilievo che le questioni sollevate sarebbero puramente teoriche.
19)
20)
21) A tal
riguardo, secondo costante giurisprudenza, il procedimento di cui all'art. 234 CE è uno strumento di cooperazione tra
22)
Nell'ambito di tale cooperazione, il giudice nazionale, che è l'unico ad avere
conoscenza diretta dei fatti in causa e che deve assumersi la responsabilità
dell'emananda decisione giurisdizionale, è nella
situazione più idonea per valutare, tenuto conto delle peculiarità della causa
stessa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di
emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v., segnatamente, le sentenze Lourenço Dias, cit., punto 15; 22 gennaio 2002, causa C 390/99, Canal Satélite Digital, Racc. pag. I 607, punto 18, nonché
Siemens e ARGE Telekom, cit., punto 34).
23) Nella
specie, non è affatto evidente che l'interpretazione
dell'art. 30 della direttiva sia priva di ogni utilità ai fini della soluzione
della causa principale, considerato che, come emerge dalla decisione di rinvio,
la convenzione conclusa tra il Comune di Brescia e
24) Si deve
pertanto ritenere che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Sulle
questioni pregiudiziali
25) Con le
questioni sottoposte alla Corte, che appare opportuno
esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se
l'art. 30, n. 1, della direttiva debba essere interpretato nel senso che osti
ad una normativa nazionale che, ai fine dell'aggiudicazione degli appalti di
lavori pubblici, mediante procedure di gara aperte o ristrette, imponga
all'amministrazione aggiudicatrice di ricorrere al solo criterio del prezzo più
basso. In particolare, il detto giudice chiede se l'obiettivo perseguito dalla detta disposizione, diretta ad istituire
una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici, implichi
necessariamente una soluzione affermativa a tale questione.
Osservazioni
presentate alla Corte
26) A parere
della Sintesi, l'art. 30, n. 1, della direttiva, nella parte in cui lascia
all'amministrazione aggiudicatrice - per quanto attiene al criterio di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici - la
libera scelta tra il prezzo più basso e l'offerta più vantaggiosa, costituisce
attuazione del principio di libera concorrenza. Ridurre il margine di
discrezionalità di tale potere ad una mera analisi dei prezzi proposti dalle
imprese offerenti, come imposto dall'art. 21, primo comma,
della legge n. 109/1994, costituirebbe un ostacolo alla selezione della
migliore offerta possibile e si porrebbe, quindi, in contrasto con l'art. 81
CE.
27)
28) L'art.
30, n. 1, della direttiva, come emergerebbe dal suo
tenore stesso, non riconosce minimamente all'amministrazione aggiudicatrice la
libera scelta di un criterio piuttosto che un altro, né impone tantomeno l'utilizzazione dell'uno o dell'altro criterio in
talune circostanze specifiche. Tale disposizione si limiterebbe ad enunciare i
due criteri di aggiudicazione applicabili, senza
precisare le fattispecie in cui occorra utilizzarli.
29) Inoltre,
la scelta, da parte del legislatore nazionale, del criterio del prezzo più
basso nelle procedure di gara aperte o ristrette non lederebbe i diritti delle
imprese offerenti, atteso che lo stesso criterio, definito a priori, si applicherebbe
ad ognuna di esse.
30) Tale
interpretazione è condivisa dai governi ellenico e austriaco.
31) In
particolare, a parere del governo austriaco, l'art. 30 della direttiva non
indica in alcun modo all'amministrazione aggiudicatrice in
base a quale dei due criteri, collocati su un piano di parità, debba
essere usato per operare la scelta. La direttiva affiderebbe in tal modo
all'amministrazione stessa il compito di stabilire il criterio in base al quale
intenda conseguire, in considerazione delle proprie
esigenze, il miglior rapporto qualità/prezzo. Tuttavia, tale disposizione non
escluderebbe che, in considerazione della natura degli appalti di cui trattasi,
il legislatore nazionale proceda esso stesso direttamente a tale scelta,
autorizzando o i due criteri o uno solo di essi, dato
che la direttiva non attribuisce all'amministrazione aggiudicatrice alcun
diritto soggettivo all'esercizio di tale scelta.
32)
33) La
scelta del criterio appropriato spetterebbe all'amministrazione aggiudicatrice,
sulla base di un esame da effettuarsi caso per caso
all'atto dell'aggiudicazione di ogni specifico appalto, ovvero al legislatore
nazionale, il quale ben potrà emanare una normativa applicabile a tutti gli
appalti di lavori pubblici ovvero solamente a taluni tipi di appalti.
34)
Risposta
della Corte
35) Si deve
rilevare che la direttiva, come emerge dal suo secondo
'considerando', mira a garantire lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel
settore degli appalti di lavori pubblici (v. sentenze 16 settembre 1999, causa
C 27/98, Fracasso e Leitschultz, Racc.
pag. I 5697, punto 26; 27 novembre 2001, cause riunite C
285/99 e C 286/99, Lombardini e Mantovani, Racc. pag. I 9233, punto 34, e 12 dicembre 2002,
causa C 470/99, Universale-Bau e a., Racc. pag. I 11617, punto 89).
36) Tale
obbiettivo è d'altronde espressamente menzionato all'art. 22, n. 2, secondo
comma, della direttiva, ai termini del quale, quando le amministrazioni aggiudicatici
attribuiscono un appalto mediante procedura ristretta, il numero di candidati
ammessi a presentare offerte dev'essere, in ogni
caso, sufficiente ad assicurare una concorrenza reale.
37) Nel
perseguire l'obiettivo di sviluppo di una concorrenza effettiva, la direttiva
mira ad organizzare l'attribuzione degli appalti in modo tale che
l'amministrazione aggiudicatrice sia in grado di comparare diverse offerte e
scegliere la più vantaggiosa in base a criteri
obiettivi (v. la sentenza Fracasso e Leitschutz, cit., punto 31).
38) Per tale
motivo l'art. 30 della direttiva detta al n. 1, i criteri sui quali
l'amministrazione aggiudicatrice si deve basare nell'aggiudicazione
dell'appalto, vale a dire o unicamente il prezzo più basso o, quando
l'aggiudicazione venga fatta a favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili a seconda
dell'appalto, quali il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di
utilizzazione, la redditività, il valore tecnico.
39) Una
disposizione nazionale, come quella oggetto della
causa principale, che restringe la libertà di scelta dell'amministrazione
aggiudicatrice, nell'ambito delle procedure di gara aperte o ristrette,
imponendo il ricorso al prezzo più basso quale unico criterio di
aggiudicazione, non impedisce alle amministrazioni aggiudicatici di procedere
al raffronto tra le singole offerte e di individuare la migliore sulla base di
un criterio oggettivo preventivamente fissato, ricompreso
appunto tra quelli indicati all'art. 30, n. 1, della direttiva.
40)
Tuttavia, la fissazione da parte del legislatore nazionale, in termini generali
ed astratti, di un unico criterio di aggiudicazione
degli appalti di lavori pubblici priva le amministrazioni aggiudicatici della
possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche
peculiari di tali appalti, isolatamente considerati, scegliendo per ognuno di
essi il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare
la selezione della migliore offerta.
41) Nella
causa principale il giudice del rinvio ha proprio sottolineato
la complessità, sul piano tecnico, dell'opera da realizzare e,
conseguentemente, l'amministrazione aggiudicatrice avrebbe potuto tener
utilmente conto di tale complessità scegliendo criteri di aggiudicazione dell'appalto
oggettivi, come quelli indicati, a titolo esemplificativo, all'art. 30, n. 1,
lett. b), della direttiva.
42) Dalle
suesposte considerazioni emerge che le questioni pregiudiziali devono essere
risolte affermando che l'art. 30, n. 1, della direttiva dev'essere
interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, ai fini
dell'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici
mediante procedure di gara aperte o ristrette, imponga, in termini generali ed
astratti, alle amministrazioni aggiudicatici di ricorrere unicamente al
criterio del prezzo più basso.
Sulle
spese
43) Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi
statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla
Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi
motivi,
L'art. 30,
n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di
lavori pubblici, dev'essere interpretato nel senso
che osta ad una normativa nazionale la quale, ai fini dell'aggiudicazione degli
appalti di lavori pubblici mediante procedure di gara aperte o ristrette,
imponga, in termini generali ed astratti, alle amministrazioni aggiudicatici di
ricorrere unicamente al criterio del prezzo più basso.
Firme
Lingua
processuale: l'italiano.