LAVORI PUBBLICI - NEL
BANDO VANNO RIPORTATE LE SOLE CATEGORIE SCORPORABILI SUPERIORI AL 10% O A
150.000 EURO - NON E' NECESSARIO FIRMARE OGNI FOGLIO DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE SALVO SPECIFICA PREVISIONE DI BANDO
(Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6043 del 17/9/2004)
1) Va
riconfermato l'assunto secondo cui a fronte dell'art. 74 co.
2°, DPR 554/2000, secondo cui le strutture, impianti ed opere speciali di cui
all'articolo 72, comma 4 ed indicate nel bando di gara non possono essere
eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria
prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni, l'art. 73, pone un
limite quantitativo alle cosiddette "parti costituenti l'opera o il
lavoro", che vanno considerate tali solamente ove abbiano un importo
singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera
o lavoro, ovvero di importo superiore in assoluto a €.
150.000; la disposizione va letta alla luce dello stesso art. 72 D.P.R. 554/99,
laddove lo stesso prevede che vanno considerate strutture, impianti e opere
speciali, le opere specializzate - di seguito riportate - se di
importo superiore a quelli indicati all'articolo 73, comma 3°.
2)
L'obbligo che le dichiarazioni sostitutive redatte su più pagine siano
sottoscritte in ciascuna pagina (salvo una diversa e specifica previsione di
bando) non
risponde all'esigenza di evitare dichiarazioni mendaci, atteso che
l'Amministrazione ha sempre la possibilità di verificarne l'esattezza.