LAVORI PUBBLICI - NEL BANDO VANNO RIPORTATE LE SOLE CATEGORIE SCORPORABILI SUPERIORI AL 10% O A 150.000 EURO - NON E' NECESSARIO FIRMARE OGNI FOGLIO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE SALVO SPECIFICA PREVISIONE DI BANDO

(Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6043 del 17/9/2004)

 

1) Va riconfermato l'assunto secondo cui a fronte dell'art. 74 co. 2°, DPR 554/2000, secondo cui le strutture, impianti ed opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4 ed indicate nel bando di gara non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni, l'art. 73, pone un limite quantitativo alle cosiddette "parti costituenti l'opera o il lavoro", che vanno considerate tali solamente ove abbiano un importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore in assoluto a €. 150.000; la disposizione va letta alla luce dello stesso art. 72 D.P.R. 554/99, laddove lo stesso prevede che vanno considerate strutture, impianti e opere speciali, le opere specializzate - di seguito riportate - se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 73, comma 3°.

2) L'obbligo che le dichiarazioni sostitutive redatte su più pagine siano sottoscritte in ciascuna pagina (salvo una diversa e specifica previsione di bando)  non risponde all'esigenza di evitare dichiarazioni mendaci, atteso che l'Amministrazione ha sempre la possibilità di verificarne l'esattezza.