IMPOSTA
SOSTITUTIVA SUI MUTUI - NORMA INTERPRETATIVA
(L. n.257 del 19/10/04)
Con la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 2004 della legge 19 ottobre 2004, n.257, che ha convertito con modificazioni il D.L. 3 agosto
2004, n.220, entra definitivamente in vigore, tra
l'altro, la norma di interpretazione autentica della
disposizione di aumento dell'imposta sostitutiva, dallo 0,25% al 2%,
sull'ammontare dei mutui a medio-lungo termine
diretti all'acquisto di abitazioni diverse dalla "prima casa"
(prevista dall'art.1-bis della legge 191/2004).
In particolare, l'art.2
del D.L.220/2004, convertito con modificazioni nella
citata legge 257/2004, chiarisce che l'aumento si applica ai soli finanziamenti
erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di
immobili a uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non
ricorrono le condizioni stabilite dalla norma per le agevolazioni "prima
casa" (di cui alla nota II-bis, all'art.1, della Tariffa, Parte I, annessa D.P.R. 131/1986).
Al riguardo, durante la discussione
parlamentare del provvedimento, è stato accolto dal Governo uno specifico
Ordine del Giorno, con il quale lo stesso si impegna a
chiarire espressamente che l'aumento dell'imposta non riguarda i finanziamenti
contratti dalle imprese di costruzioni o immobiliari per l'acquisto, la
realizzazione o la ristrutturazione di abitazioni destinate alla vendita o alla
locazione.
Infatti, l'espresso rinvio
normativo alle condizioni previste per le agevolazioni fiscali in caso di
acquisto di una "prima casa" rende applicabile l'aumento d'imposta
alle sole persone fisiche, non esercenti attività commerciale, per le quali
possono sussistere ed essere verificate tali condizioni.
Pertanto, il Governo si è impegnato a
chiarire espressamente che l'aumento del prelievo, così come non interessa
tutti i finanziamenti contratti dalle imprese per l'acquisto di
immobili o di altri beni strumentali per l'esercizio dell'attività, non
riguarda i mutui contratti per la realizzazione, l'acquisto o la
ristrutturazione di abitazioni destinate alla vendita (beni merce), o alla
locazione (immobili patrimonio).
In tal senso dovrebbe esprimersi ora
l'Amministrazione finanziaria in una Circolare di prossima emanazione.
Si ricorda, comunque,
che, stante l'art.1-bis della legge 191/2004, la più
alta aliquota del 2%:
- si applica sull'ammontare complessivo
dei finanziamenti a medio-lungo termine, ossia
superiori a 18 mesi, erogati in ciascun esercizio;
- interessa i finanziamenti erogati in
base a contratti conclusi a decorrere dall'entrata in vigore della legge
191/2004 (ossia dal 1° agosto 2004).
Sono, quindi, interessati dall'aumento
dell'aliquota d'imposta solo i finanziamenti contratti
a partire dal 1° agosto 2004, mentre i mutui stipulati precedentemente, anche
se erogati nell'arco di più esercizi, restano assoggettati all'aliquota dello
0,25%;
- non si applica ai finanziamenti
relativi all'acquisto della "prima casa", ossia quando ricorrono i
requisiti stabiliti dalla Nota II-bis, art.1 della Tariffa, Parte Prima, DPR 131/1986, che danno
diritto all'applicazione dell'imposta di registro al 3%, o dell'IVA al 4%, più
le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
I requisiti (da dichiarare nell'atto di
compravendita) sono i seguenti:
- l'immobile deve essere ubicato nel
Comune in cui l'acquirente ha, o stabilisca entro 18 mesi, la propria
residenza;
- l'acquirente non deve essere titolare
esclusivo o in comunione con il coniuge della proprietà, dell'usufrutto, uso e
abitazione di altra casa di abitazione nel Comune dove
è situato l'immobile da acquistare;
- l'acquirente non deve essere titolare,
neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio
nazionale, della proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra abitazione acquistata con le medesime agevolazioni
fiscali.
In presenza di tali
condizioni, quindi, ai finanziamenti contratti per l'acquisto delle abitazioni
continua ad applicarsi l'imposta sostitutiva dello 0,25%. In caso contrario
l'aliquota si applicherà nella misura del 2%.