RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - DECRETO LEGISLATIVO N. 124/04 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE - CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 24/04 - CIRCOLARE INPS N. 132/04

 

La circolare n. 24 del Ministero del Lavoro fornisce i chiarimenti e le prime indicazioni operative in merito al citato Decreto Legislativo n. 124/04, di riforma dei servizi di vigilanza in materia di lavoro.

Le istruzioni ministeriali, combinate con le disposizioni normative del citato Decreto Legislativo, fanno emergere un quadro di riferimento che amplia significativamente i poteri delle Direzioni del Lavoro.

Queste ultime, infatti, potranno emanare provvedimenti immediatamente esecutivi, in virtù dei quali procedere all’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 474 e seguenti del Codice di procedura civile.

Sorgono, tuttavia, dubbi in merito alla legittimità della norma secondo cui il fatto che i due provvedimenti ispettivi provvisoriamente esecutivi, cioè le “diffide accertative per crediti patrimoniali del lavoratore” e le “disposizioni del personale ispettivo”, sembrano compromettere il principio del contraddittorio e, l’ancora più rilevante, diritto di difesa del datore di lavoro.

Si sottolinea inoltre l’importanza del “diritto d’interpello” (cfr. art. 9 del D.Lgs n.124/04) che, come noto, compete esclusivamente agli enti pubblici, agli ordini professionali e, quello che più interessa, alle associazioni di categoria come l’Ance.

Tale facoltà consiste nella possibilità di porre, esclusivamente in via telematica, quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative vigenti alle Direzioni provinciali del lavoro e agli Istituti previdenziali (Inps e Inail). Di contro, le Direzioni provinciali del lavoro e gli Istituti previdenziali non potranno dare seguito a “quesiti di carattere particolare o proposti da singole aziende”.

E’ particolarmente significativo il chiarimento contenuto nella circolare ministe-riale, nel senso che il “personale ispettivo” potrà continuare a svolgere attività di carattere “informativo” nei confronti delle aziende e dei lavoratori, senza che tale attività possa integrare i requisiti tipici della consulenza del lavoro, che invece rimane riservata ai professionisti di cui all’art.1 della legge n.12/1979 (quali ad esempio consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ecc.).

In materia è intervenuta da ultimo anche la Direzione Generale dell’Inps, con circolare n. 132 del 20 settembre 2004, diramando i primi chiarimenti per i profili di propria competenza.

Si evidenziano, di seguito, i contenuti di maggiore interesse.

Razionalizzazione dell’attività di vigilanza

Al fine di evitare duplicazioni di indagini ispettive nei confronti della stessa azienda, l’art. 10 del Decreto Legislativo n. 124/2004, prevede, al comma 5, che i verbali di accertamento redatti dal personale di vigilanza possono essere utilizzati per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, da parte di altre Amministrazioni interessate. In proposito, l’Inps invita i propri organi ispettivi a porre la massima cura nella rilevazione delle irregolarità, assumendo informazioni che possono essere di utilità anche per le altre Amministrazioni, considerato che, l’art. 3, comma 3, della Legge 29 luglio 1996, n. 402, impedisce ulteriori indagini per periodi ed inadempienze già oggetto di accertamento.

Tale raccomandazione ha lo scopo, da un lato, di rendere il verbale il più completo possibile e, dall’altro, di realizzare una più stretta collaborazione fra le Amministrazioni, ovviamente nel rispetto delle singole competenze.

Poteri attribuiti agli ispettori di vigilanza

L’art. 13, comma 4, del Decreto Legislativo n. 124/2004 ha, fra l’altro, ampliato i poteri degli ispettori degli Enti previdenziali, in quanto viene loro attribuito anche quello di diffida nei casi in cui siano irrogabili le sanzioni amministrative. La diffida può riguardare soltanto comportamenti illeciti, dai quali derivino sanzioni amministrative, che siano accertati nel corso di una ispezione e che possono considerarsi sanabili.

In riferimento a tale norma, la Direzione Generale dell’Inps ricorda che, essendo state abrogate tutte le sanzioni amministrative stabilite per le violazioni attinenti l’omesso o parziale versamento dei contributi (art. 116, comma 12, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388), gli illeciti amministrativi che possono formare oggetto di contestazione da parte dei funzionari di vigilanza dell’Istituto sono quelli riconducibili agli articoli 14 e 35, comma 7, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, riepilogati nell’allegato n. 3 alla circolare di cui trattasi (ad esempio: mancata effettuazione delle prescritte registrazioni nei libri di paga e matricola).

Conciliazione monocratica

Relativamente alla “conciliazione monocratica”, disciplinata dall’art. 11 del Decreto Legislativo n. 124/2004, l’Inps pone in rilievo che i contributi previdenziali dovuti - ai sensi del comma 4 di detta norma - sulle somme concordate in sede conciliativa, secondo quanto specificato dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 24/2004 non possono essere inferiori a quelli calcolati sui minimali di legge.

A questo proposito, l’Istituto non fornisce alcuna ulteriore precisazione. Restano pertanto valide le considerazioni svolte nella nota di commento del decreto legislativo e delle direttive ministeriali sopra richiamati, in merito all’osservanza, nella fattispecie di cui trattasi, del minimale giornaliero di cui all’art. 1 del Decreto-Legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella Legge 26 settembre 1981, n. 537.

L’Inps, invece, chiarisce che il momento di insorgenza dell’obbligo contributivo coincide con il termine indicato nel verbale di conciliazione, e, quindi, tale obbligo andrà assolto entro il giorno 16 del mese successivo al predetto termine. Di conseguenza, nulla è dovuto a titolo di sanzione civile.

Ricorsi ai comitati regionali per i rapporti di lavoro

La Direzione Generale dell’Inps, infine, evidenzia che, per effetto di quanto stabilito dall’art. 17 del Decreto Legislativo n. 124/2004, i ricorsi avverso i verbali ispettivi aventi ad oggetto la sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro, che fino alla entrata in vigore della nuova disciplina (27 maggio 2004) erano di competenza dei Comitati regionali dell’Istituto, sono stati attribuiti ai Comitati regionali per i rapporti di lavoro, composti dal direttore della Direzione regionale del lavoro e dai direttori dell’Inps e dell’Inail.

Come sottolineato dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 24/2004 sopra commentata, il Comitato regionale per i rapporti di lavoro è competente per i ricorsi presentati contro atti di accertamento dell’Inps dopo il 27 maggio 2004, anche se relativi a rapporti insorti ante-cedentemente, mentre rimangono affidati alla competenza dei Comitati regionali dell’Ente previdenziale i ricorsi presentati prima della predetta data.