RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO -
DECRETO LEGISLATIVO N. 124/04 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE -
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO
N. 24/04 - CIRCOLARE INPS N. 132/04
La circolare n. 24 del Ministero del Lavoro
fornisce i chiarimenti e le prime indicazioni operative in merito al citato
Decreto Legislativo n. 124/04, di riforma dei servizi di
vigilanza in materia di lavoro.
Le istruzioni ministeriali, combinate con
le disposizioni normative del citato Decreto Legislativo, fanno
emergere un quadro di riferimento che amplia significativamente i poteri delle
Direzioni del Lavoro.
Queste ultime, infatti, potranno emanare
provvedimenti immediatamente esecutivi, in virtù dei quali procedere
all’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 474 e seguenti del Codice di
procedura civile.
Sorgono, tuttavia, dubbi in merito alla
legittimità della norma secondo cui il fatto che i due provvedimenti ispettivi
provvisoriamente esecutivi, cioè le “diffide accertative
per crediti patrimoniali del lavoratore” e le “disposizioni del personale
ispettivo”, sembrano compromettere il principio del contraddittorio e, l’ancora
più rilevante, diritto di difesa del datore di lavoro.
Si sottolinea
inoltre l’importanza del “diritto d’interpello” (cfr. art.
9 del D.Lgs n.124/04) che, come noto, compete esclusivamente agli enti
pubblici, agli ordini professionali e, quello che più interessa, alle
associazioni di categoria come l’Ance.
Tale facoltà consiste nella possibilità di
porre, esclusivamente in via telematica, quesiti di ordine
generale sull’applicazione delle normative vigenti alle Direzioni provinciali
del lavoro e agli Istituti previdenziali (Inps e Inail). Di contro, le
Direzioni provinciali del lavoro e gli Istituti previdenziali non potranno dare
seguito a “quesiti di carattere particolare o proposti da singole aziende”.
E’ particolarmente significativo
il chiarimento contenuto nella circolare ministe-riale, nel senso che il
“personale ispettivo” potrà continuare a svolgere attività di carattere
“informativo” nei confronti delle aziende e dei lavoratori, senza che tale
attività possa integrare i requisiti tipici della consulenza del lavoro, che
invece rimane riservata ai professionisti di cui all’art.1 della legge
n.12/1979 (quali ad esempio consulenti del lavoro, avvocati e procuratori
legali, dottori commercialisti, ecc.).
In materia è intervenuta da ultimo anche
Si evidenziano, di seguito, i contenuti di
maggiore interesse.
Razionalizzazione dell’attività di vigilanza
Al fine di evitare duplicazioni di indagini ispettive nei confronti della stessa azienda,
l’art. 10 del Decreto Legislativo n. 124/2004, prevede, al comma 5, che i
verbali di accertamento redatti dal personale di vigilanza possono essere
utilizzati per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, da parte di
altre Amministrazioni interessate. In proposito, l’Inps invita i propri organi
ispettivi a porre la massima cura nella rilevazione delle irregolarità,
assumendo informazioni che possono essere di utilità
anche per le altre Amministrazioni, considerato che, l’art. 3, comma 3, della
Legge 29 luglio 1996, n. 402, impedisce ulteriori indagini per periodi ed
inadempienze già oggetto di accertamento.
Tale raccomandazione ha lo scopo, da un
lato, di rendere il verbale il più completo possibile e, dall’altro, di
realizzare una più stretta collaborazione fra le Amministrazioni, ovviamente
nel rispetto delle singole competenze.
Poteri attribuiti agli ispettori di vigilanza
L’art. 13, comma 4, del Decreto Legislativo
n. 124/2004 ha, fra l’altro, ampliato i poteri degli ispettori degli Enti previdenziali,
in quanto viene loro attribuito anche quello di
diffida nei casi in cui siano irrogabili le sanzioni amministrative. La diffida
può riguardare soltanto comportamenti illeciti, dai quali derivino sanzioni
amministrative, che siano accertati nel corso di una
ispezione e che possono considerarsi sanabili.
In riferimento a tale
norma,
Conciliazione monocratica
Relativamente alla “conciliazione
monocratica”, disciplinata dall’art. 11 del Decreto Legislativo n. 124/2004,
l’Inps pone in rilievo che i contributi previdenziali dovuti - ai sensi del
comma 4 di detta norma - sulle somme concordate in sede conciliativa, secondo
quanto specificato dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 24/2004 non
possono essere inferiori a quelli calcolati sui minimali di legge.
A questo proposito, l’Istituto non fornisce
alcuna ulteriore precisazione. Restano pertanto valide
le considerazioni svolte nella nota di commento del decreto legislativo e delle
direttive ministeriali sopra richiamati, in merito all’osservanza, nella
fattispecie di cui trattasi, del minimale giornaliero di cui all’art. 1 del
Decreto-Legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella Legge 26 settembre 1981,
n. 537.
L’Inps, invece, chiarisce che il momento di insorgenza dell’obbligo contributivo coincide con il
termine indicato nel verbale di conciliazione, e, quindi, tale obbligo andrà
assolto entro il giorno 16 del mese successivo al predetto termine. Di
conseguenza, nulla è dovuto a titolo di sanzione
civile.
Ricorsi ai comitati regionali per i
rapporti di lavoro
Come sottolineato
dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 24/2004 sopra commentata, il
Comitato regionale per i rapporti di lavoro è competente per i ricorsi
presentati contro atti di accertamento dell’Inps dopo il 27 maggio 2004, anche
se relativi a rapporti insorti ante-cedentemente, mentre rimangono affidati
alla competenza dei Comitati regionali dell’Ente previdenziale i ricorsi
presentati prima della predetta data.