OMOLOGAZIONE PORTE
RESISTENTI AL FUOCO – DIFFERIMENTO TERMINI
Sul Supplemento ordinario n. 47 alla G.U. del 19 marzo 1998, n. 65
è pubblicato il D.M. 16 febbraio 1998: Differimento del termine previsto dal
primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 concernente:
“Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed
omologazione di porte ed altri elementi di chiusura”.
Nel provvedimento si conferma la data del 1° gennaio 1998 come
termine al di la del quale potranno essere costruite, commercializzate e
installate solo porte resistenti al fuoco i cui prototipi siano omologati (vedi
Circ. Ance n. 139/97).
1.Per quanto concerne l'utilizzazione di porte resistenti al fuoco
diverse dal prototipo, i comandanti provinciali del Vigili del Fuoco hanno
facoltà di accettarne l'installazione nelle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi fino al 31 dicembre 1998 a condizione che in sede di
rilascio del certificato di prevenzione incendi sia presentata la seguente
documentazione omologazione del prototipo
a) dichiarazione in cui il produttore sotto la propria personale
responsabilità garantisce:
b) la classe di resistenza al fuoco;
c) di aver impiegato nell'estensione del risultato sperimentale al
nuovo modello di porta i soli criteri previsti all'art. 3 della norma UNI-9723
CNVVF.
Si ricorda che al decreto è allegato l'elenco, aggiornato al
16.02.1998, delle porte resistenti al fuoco omologate.