RIFIUTI -
DISCIPLINARI SU TRASPORTO, DEPOSITO E TRATTAMENTO DELL’AMIANTO
(DM n. 248 del
29/7/04)
I disciplinari sono stati approvati dalla Commissione per la
valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego
dell'amianto.
Il provvedimento dà attuazione all'art. 6, c. 4, della legge 257/1992 (dismissione dell'amianto) e all'art.
18, c. 2, lettera b), del Dlgs 22/1997 (decreto
Ronchi).
I disciplinari tecnici riguardano la gestione dei RCA, la
loro destinazione in discarica e successiva ricopertura.
Disciplinano inoltre i trattamenti che conducono alla totale
trasformazione cristallochimica dell'amianto, rendendo possibile il riutilizzo
di questo materiale come materia prima.
Per le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio,
trattamento e smaltimento finale dei RCA valgono le disposizioni del Dlgs 22/1997 e dei decreti ministeriali 6/9/94, 26/10/95 e
20/8/99, con la precisazione che, durante il deposito temporaneo e lo
stoccaggio, i RCA devono essere opportunamente separati da altri rifiuti di
diversa natura.
I disciplinari riguardanti il
collocamento dei RCA in discarica aggiornano ed integrano l'allegato 1 del
decreto 13 marzo 2003 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica". Viene confermata la possibilità di
smaltire in discarica per rifiuti non pericolosi i materiali edili contenenti
amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (es. cemento amianto, codice Cer
170605) e quelli stabilizzati con indice di rilascio inferiore a 0,6 (codice Cer 190306), a condizione che siano rispettate le
necessarie cautele (coltivazione a trincee/settori distanziati, copertura
giornaliera). Gli altri tipi di RCA (materiali isolanti come pannelli,
coppelle, stucchi; materiali spruzzati, materiali
d'attrito, eccetera) devono essere smaltiti in discariche per rifiuti
pericolosi.