RIFIUTI - DISCIPLINARI SU TRASPORTO, DEPOSITO E TRATTAMENTO DELL’AMIANTO

(DM n. 248 del 29/7/04)

 

La Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2004 n. 234 pubblica i disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto ed il deposito dei rifiuti contenenti amianto (RCA), nonché sul trattamento, sull'imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche (DM 29 luglio 2004, n. 248).

I disciplinari sono stati approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto.

Il provvedimento dà attuazione all'art. 6, c. 4, della legge 257/1992 (dismissione dell'amianto) e all'art. 18, c. 2, lettera b), del Dlgs 22/1997 (decreto Ronchi).

I disciplinari tecnici riguardano la gestione dei RCA, la loro destinazione in discarica e successiva ricopertura.

Disciplinano inoltre i trattamenti che conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto, rendendo possibile il riutilizzo di questo materiale come materia prima.

Per le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento finale dei RCA valgono le disposizioni del Dlgs 22/1997 e dei decreti ministeriali 6/9/94, 26/10/95 e 20/8/99, con la precisazione che, durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio, i RCA devono essere opportunamente separati da altri rifiuti di diversa natura.

I disciplinari riguardanti il collocamento dei RCA in discarica aggiornano ed integrano l'allegato 1 del decreto 13 marzo 2003 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica". Viene confermata la possibilità di smaltire in discarica per rifiuti non pericolosi i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (es. cemento amianto, codice Cer 170605) e quelli stabilizzati con indice di rilascio inferiore a 0,6 (codice Cer 190306), a condizione che siano rispettate le necessarie cautele (coltivazione a trincee/settori distanziati, copertura giornaliera). Gli altri tipi di RCA (materiali isolanti come pannelli, coppelle, stucchi; materiali spruzzati, materiali d'attrito, eccetera) devono essere smaltiti in discariche per rifiuti pericolosi.