RIFIUTI - SANZIONI PER INCOMPLETA O INESATTA COMPILAZIONE DEI
FORMULARI DI ACCOMPAGNAMENTO
Si ricorda alle imprese che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.
22/97, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza
il prescritto formulario di cui all'articolo 15, ovvero indica nel formulario
stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.549,37 euro a 9.296,22 euro. Nel caso di trasporto di rifiuti
pericolosi si applica, inoltre, la pena di cui all'articolo
483 del codice penale.
Lo stesso art. 52 dispone che se le indicazioni sul
formulario di identificazione dei rifiuti trasportati
sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella
comunicazione al catasto (MUD), nei registri di carico e scarico e nelle altre
scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni
dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 euro a
1.549,37 euro.
In considerazione delle pesanti sanzioni applicabili anche a
semplici errori formali, si ritiene utile riportare di seguito
Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 - Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Industria del
Commercio e dell'Artigianato
(GU n.212 del 11/9/98)
Circolare esplicativa sulla
compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati,
rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto
ministeriale 1 aprile 1998, n. 148.
L'articolo 12 del Dlgs 22/1997 e successive modifiche e
integrazioni impone a numerose categorie di operatori
l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico sul quale devono essere
annotate la tipologia, le caratteristiche e le quantità dei rifiuti oggetto
delle attività di produzione e/o di gestione dei rifiuti stessi. I suddetti
dati devono essere utilizzati per la comunicazione annuale al Catasto.
L'articolo 15 del Dlgs 22/1997 e successive modifiche e
integrazioni stabilisce, inoltre, che "durante il
trasporto effettuato da Enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un
formulario di identificazione".
Il modello uniforme di formulario ed il modello
uniforme di registro di carico e di scarico sono stati, rispettivamente
individuati dal Dm 1º aprile 1998, n. 145 e dal Dm 1º aprile 1998, n. 148.
In relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute a seguito
dell'entrata in vigore dei predetti decreti si forniscono le seguenti
precisazioni e chiarimenti operativi.
1) Modalità di tenuta e di compilazione del formulario
a) ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 5/2/97 n.
22 il formulario di identificazione deve essere
numerato e vidimato da parte dell'Ufficio del Registro o delle Camere di
Commercio;
b) la fattura di acquisto dei
formulari, dalla quale devono risultare gli estremi identificativi della
tipografia autorizzata e gli estremi sociali e numerici dei formulari stessi,
deve essere annotata sul registro IVA acquisti prima dell'utilizzo dei
formulari medesimi. I soggetti che per esigenze operative utilizzano
contestualmente più bollettari dovranno prestare particolare attenzione al
rispetto di tale disposizione, curando, inoltre, che la registrazione delle
operazioni di trasporto sul registro di carico e scarico rispetti l'ordine
cronologico di emissione dei formulari;
c) la stampa dei formulari da parte delle tipografie
autorizzate deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Dm Finanze 29
novembre 1978;
d) la vendita dei formulari da parte del rivenditore deve
essere condotta nel rispetto di quanto previsto all'articolo 10 DM Finanze 29
novembre 1978;
e) nel caso in cui i formulari siano tenuti mediante
strumenti informatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere predisposto
dalle tipografie autorizzate di cui all'articolo 4, comma 1, del DM 145/98, e
deve essere sostanzialmente conforme al modello riportato negli allegati A e B al citato Dm 145/1998;
f) la numerazione e la vidimazione dei formulari da parte
della Camera di Commercio può essere effettuata solo
se risultano già compilate le voci "Ditta... Residenza... Codice
fiscale... Formulario dal N.... al N...." indicate
nel frontespizio del boIlettario o nella prima pagina del modulo continuo. La
parte del frontespizio relativa a "Ubicazione
dell'esercizio..." può, invece, essere compilata
anche dopo la numerazione e vidimazione, ma deve comunque precedere sempre
l'emissione del primo formulario;
g) tenuto conto che ciascun formulario si compone di quattro
esemplari di cui tre a ricalco, la vidimazione può essere apposta sul primo di essi purché risulti visibile anche sugli altri tre;
h) la dizione "serie e numero..."riportata in alto
a destra del modello uniforme di formulario individuato dal DM 145/98 è
riferita solo ed esclusivamente ai prefissi alfabetici di serie e al numero
progressivo attribuito dalla tipografia autorizzata. La data da riportare a
fianco dei suddetti "serie e numero" è la data di emissione,
cioè di compilazione, del formulario, e dovrà, ovviamente, essere uguale per
tutte e quattro le copie.
La data di emissione può non
corrispondere a quella riportata alla voce "data/...inizio trasporto"
di cui al punto 10 del formulario.
Quest'ultima infatti, si riferisce
alla data ed ora di partenza del trasporto;
i) al fine di garantire un efficace controllo sulla gestione
e movimentazione dei rifiuti il legislatore ha stabilito un rapporto di
reciproca integrazione dei dati riportati sul registro con quelli riportati sul formulario. Tale rapporto è previsto in modo
espresso dall'articolo 12, comma 3, del Dlgs 22/97, e
dall'articolo 4, comma 3, del DM 145/98, e presuppone che il formulario sia conservato
nel medesimo luogo dove deve essere conservato il registro di carico e scarico.
Di conseguenza, per "Ubicazione dell'esercizio..."
si deve intendere:
- la sede dell'impianto di produzione, di stoccaggio, di
recupero e di smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione
e commercio di rifiuti;
- la sede di coordinamento organizzativo o centro
equivalente di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;
j) per attuare la necessaria integrazione tra formulario e
registro, il DM 145/98 prevede, inoltre, che in alto a destra del formulario
sia riportato il "numero di registro". Tale voce si deve intendere
riferita al numero progressivo che individua l'annotazione sul registro
dell'operazione di carico o di scarico relativa ai
rifiuti oggetto del trasporto. A tali fini le singole annotazioni sul registro
delle operazioni di carico e scarico dovranno essere
contraddistinte con un numero progressivo;
k) per analoghe esigenze di integrazione
tra formulari e registri, il produttore/detentore, il trasportatore ed il
destinatario dei rifiuti dovranno apporre il proprio "numero di
registro" sulla copia del formulario che deve restare in loro possesso.
Tale conclusione poggia su un preciso dato normativo. Infatti, l'articolo 15,
comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede in modo
espresso che i registri devono essere "integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti" e l'articolo 4,
comma 3, del DM 145/98 ribadisce a tali fini che "gli estremi
identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico
e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del
trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo
alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna
il trasporto dei rifiuti stessi". Occorre, inoltre, considerare che solo
grazie alla predetta integrazione il contenuto del registro può rispettare
quanto stabilito dall'articolo 12, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Per quanto poi riguarda le modalità
da seguire per garantire l'effettiva attuazione dell'integrazione tra registri
e formulari, è importante sottolineare che, ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettera da a) a d), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n.
l) il "numero di registro" deve essere apposto sul
formulario da parte dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico. È ovvio, infatti, che il "numero
di registro" non può essere apposto sul formulario da parte dei soggetti
che non sono obbligati a tenere i suddetti registri. In tale
evenienza, tuttavia, l'esonero dall'obbligo del registro dovrà risultare da
specifica indicazione riportata nell'apposito spazio del formulario riservato
alle "annotazioni". Il formulario stesso, inoltre, dovrà essere
conservato presso i suddetti soggetti non obbligati alla tenuta dei registri di
carico e scarico;
m) nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare
destinatario, ad esempio perché quello previsto è
impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo
destinatario, nonché i motivi della variazione, devono essere riportati
nell'apposito spazio del formulario riservato alle "annotazioni",
n) in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non
deve essere accompagnato dal formulario di identificazione
ai sensi dell'art. 15, c. 4 del decreto legislativo 22/97, è quello effettuato
dal gestore del servizio pubblico nel territorio del Comune o dei Comuni per i
quali il servizio medesimo è gestito.
L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione
si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei
rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del Comune o dei
Comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe
le seguenti condizioni:
1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di
smaltimento indicati nell'atto di affidamento del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (ed a tal fine si ritiene
che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o di
frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al
trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti,
appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti);
2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato
la raccolta.
Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da
un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o
recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione;
o) deve
essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal
codice (CER) e dalla descrizione. A tale ultimo fine, al
punto 4 del formulario, voce "Descrizione". dovrà
riportarsi l'aspetto esteriore dei rifiuti che consente di identificare il
rifiuto con il massimo grado di accuratezza, tenuto conto che la descrizione
del CER non è sempre esaustiva, soprattutto in riferimento ai codici che recano
negli ultimi due campi numerici le cifre "99";
p) le quantità vanno indicate in Kg. oppure,
in litri.
Nel caso in cui i rifiuti siano
individuabili in termini di, unità numeriche, l'indicazione delle
"Quantità" può essere espressa indicando anche il numero delle unità
trasportate;
q) per "firma del trasportatore" si
intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il
trasporto e ne assume la relativa responsabilità;
r) quando il trasportatore dei rifiuti è lo stesso soggetto
che li ha prodotti, e si tratta di rifiuti non pericolosi, il decreto
legislativo 22/97 prevede che il trasporto può essere effettuato
senza iscrizione all'Albo dei gestori dei rifiuti. L'esclusione dall'obbligo
della predetta iscrizione deve risultare dall'apposita
dichiarazione riportata in fine del punto 3 della prima sezione del formulario.
A tal fine il produttore che effettua il trasporto
deve barrare l'apposita parentesi inserita dopo le parole "trasporto di
rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento" e dopo la
preposizione "di" indicare il luogo e lo stabilimento di produzione
dei rifiuti trasportati. Ovviamente quando i rifiuti non pericolosi sono
trasportati dallo stesso soggetto che li ha prodotti, il punto 3 del
formulario, non deve essere compilato, limitatamente ai seguenti dati
identificativi; "Trasportatore del rifiuto... CF... N. AUT/ALBO...
del...". La medesima procedura si applica agli imprenditori agricoli nei
casi previsti dall'articolo 3 del Dlgs 30 aprile 1998, n. 173;
s) le caratteristiche chimico-fisiche, di cui alla casella 5,
terza sezione, dell'allegato B, al DM 145/98, che devono essere specificate nel
caso in cui i rifiuti siano avviati allo smaltimento in
discarica, sono quelle necessarie per accertare la compatibilità del
rifiuto con le prescrizioni dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, del
DM 141/98;
t) alla voce "quantità", casella 6, terza sezione,
dell'allegato B, al Dm 145/98, deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti
trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella "( )"
relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino" nel caso in cui
per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso
durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di
rifiuti in partenza e quella a destinazione;
u) il trasporto di olio minerale
usato deve essere accompagnato anche dall'allegato F al Dm 16 maggio 1996, n.
392;
v) nel caso in cui, per concrete esigenze operative o
imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga
effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori
diversi, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (Nominativo, C.
Fiscale, N. aut. Albo), dei diversi mezzi utilizzati (Es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di
responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il
trasporto medesimo nell'apposito spazio riservato alle "annotazioni".
In caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia, gomma/nave),
occorre specificare nello spazio per le annotazioni, la tratta ferroviaria o
marittima interessata e allegare al formulario stesso i documenti previsti
dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo.
Poiché in tali evenienze le quattro copie del formulario risultano insufficienti in quanto i soggetti che partecipano
alla movimentazione sono più di tre (il produttore/detentore, il trasportatore
e il destinatario) sarà possibile conservare delle fotocopie dei formulari,
fermo che il trasporto dovrà sempre essere accompagnato dagli originali del
formulario.
Pertanto, a conclusione del trasporto gli originali dei
formulari dovranno restare: due originali al produttore/detentore, un originale
al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale e un originale
al destinatario finale che effettua le operazioni di
recupero o, di smaltimento.
In caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso
effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovrà emettere un nuovo
formulario relativo al quantitativo di rifiuti
conferito al secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo formulario, il trasportatore
dovrà indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la propria
ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni il
motivo del trasbordo, il codice alfanumerico del primo formulario e il
nominativo del produttore di origine. Sul primo formulario di
identificazione, nello spazio per le annotazioni, dovrà essere apposto
il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi
del trasportatore che prende in carico i rifiuti.
Al produttore dovrà comunque essere
restituita la quarta copia del primo e del secondo formulario emesso;
z) nel caso in cui il trasporto riguardi fanghi di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante "attuazione della
direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare
del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura",
al formulario di identificazione dovrà essere allegata
la "scheda di accompagnamento" prevista dall'articolo 13, del citato
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.
2) Modalità di tenuta e di compilazione del registro di carico e scarico
a) Il registro di carico e scarico deve essere completato con
i dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice
fiscale prima della vidimazione. L'ubicazione dell'esercizio, invece, può
essere indicata anche dopo la vidimazione, ma deve, comunque,
precedere l'annotazione della prima operazione.
Per ubicazione dell'esercizio, si intende:
- la sede dell'impianto di produzione, di stoccaggio, di
recupero e di smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione
e commercio di rifiuti;
- la sede di coordinamento organizzativo o centro
equivalente di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;
b) la semplificazione prevista dall'articolo 1, comma 4, del DM
148/98, non riguarda i rifiuti prodotti dalle attività di smaltimento o di
recupero;
c) nella prima colonna del registro (prima colonna degli
allegati A2 e B2 al Dm 148/98) alla voce "Formulario n.... del ..." devono essere riportate le
seguenti informazioni:
- numero del formulario dei rifiuti trasportati che sono oggetto dell'operazione di carico o scarico annotata
sul registro;
- data di emissione del formulario
quale risulta indicata nell'allegato C, punto II, del Dm 145/98;
d) nel caso in cui il trasporto non sia accompagnato da
stoccaggio intermedio (cioè quando il trasportatore
prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente ad uno
smaltitore/recuperatore terzo) è possibile effettuare una sola registrazione
contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati. In questo caso, nel
registro dovranno essere indicate le date di inizio e
di fine trasporto;
e) nel caso in cui i registri siano tenuti mediante strumenti
informatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere conforme al modello riportato
negli allegati A o B al Dm 145/1998;
f) nei casi previsti dall'articolo 12, comma 4, Dlgs 22/1997,
e successive modifiche e integrazioni, i produttori (esclusi, quindi, i
soggetti che effettuano attività di gestione di
rifiuti) possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri tramite le
loro associazioni di categoria o le società di servizi delle associazioni di
categoria medesime. Si ritiene che in ' quest'ultimo
caso i registri possono essere tenuti in forma "multiaziendale", cioè
utilizzando lo stesso modulo continuo per più soggetti, previa opportuna
vidimazione effettuata nel rispetto della procedura prevista dalla normativa
vigente per le scritte contabili, come prevista e consentita dall'articolo 1,
comma 6, Dm 1º aprile 1998, n. 148;
g) i soggetti autorizzati che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'articolo 46, del Dlgs
22/97, sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico di cui al Dm
148/98 per i rifiuti gestiti e derivanti dalla medesima attività ai sensi dell'art.
12 del D.Lgs. 22/97. I medesimi soggetti devono tenere, inoltre, il registro
previsto dal regolamento di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n.
285, che deve essere vidimato dalla questura competente.
Tra i due registri esiste un evidente rapporto di integrazione.
Pertanto, al fine di evitare inutili appesantimenti
burocratici connessi all'annotazione in entrambe i registri della presa in
carico e dello scarico dei veicoli avviati a demolizione, si ritiene che i
soggetti che svolgono attività di autodemolizione ai
sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 22/97, possono adempiere agli
obblighi di tenuta dei registri con le seguenti modalità:
- la presa in carico dei veicoli da demolire può essere
annotata solo sull'apposito registro di entrata e
uscita previsto dal regolamento di cui al D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni. In tali casi il "numero di
registro" da apporre sul formulario di trasporto dei veicoli avviati a
demolizione, sarà quello relativo all'annotazione sul
registro di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- sul registro di carico e scarico previsto dal DM 148/98, di
conseguenza, potranno essere annotate solo le
operazioni di carico e scarico di rifiuti derivanti dall'attività di
demolizione. In tali casi il numero di registro da apporre sul formulario di
trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sarà quello relativo
all'annotazione sul registro di, cui al DM 148/98.
Analogamente, i concessionari di veicoli potranno annotare la
presa in carico e lo scarico dei veicoli da avviare alla rottamazione nel
predetto registro di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
h) l'annotazione in carico e scarico
effettuata sul registro deve essere riferita ad ogni singolo formulario;
i) i soggetti che effettuano
attività di intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti sono
equiparati, ai fini della tenuta dei registri, ai soggetti che effettuano
attività di recupero e smaltimento; quindi, l'obbligo di annotazione va
adempiuto entro le 24 ore dalla presa in carico;
j) il Modello B va compilato solo per i rifiuti che sono
oggetto di intermediazione o di commercializzazione
senza che l'intermediario o il commerciante ne abbia la detenzione.
In tal caso l'annotazione sul registro è da
riferire al formulario emesso dal produttore ed ai fini dell'integrazione con
il registro, l'intermediario dovrà allegare una copia fotostatica del
formulario;
k) i soggetti sottoposti all'obbligo dei registri di carico e
scarico possono tenere un solo registro per le diverse attività indicate al
punto 2, dell'allegato A-1, al DM 148/98. In tal caso dovranno essere barrate
le caselle corrispondenti alle attività svolte.
Tuttavia, nel caso di più impianti distinti all'interno di un
medesimo stabilimento ogni impianto dovrà disporre di
un registro di carico e scarico;
l) il registro di carico e scarico di cui
al precedente Dm 148/98 deve essere tenuto ed annotato anche per gli oli
minerali usati;
m) in caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa
tipologia ed individuati con lo stesso codice (CER) da parte di un unico
raccoglitore/trasportatore presso più produttori/detentori, il
raccoglitore/trasportatore provvede ad effettuare
un'unica annotazione sul proprio registro di carico e scarico. La registrazione
unica, però, dovrà riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata
e dovrà contenere gli estremi dei formulari emessi nell'arco della medesima
giornata;
n) si può verificare l'evenienza che all'interno di un'area
privata delimitata siano localizzati più impianti produttivi gestiti da distinti
soggetti giuridici e tali singole unità produttive provvedano alla gestione dei
propri rifiuti tramite un soggetto terzo dotato di centro di stoccaggio
autorizzato che è localizzato all'interno dell'area medesima.
In tal caso la movimentazione dei rifiuti effettuata
all'interno di tale area privata delimitata, dai singoli impianti di produzione
al centro di stoccaggio, non dovrà essere accompagnata dal formulario. Dai
registri di carico e scarico dovrà tuttavia risultare
il conferimento dei rifiuti dai diversi impianti produttivi al centro di
stoccaggio gestito da un soggetto terzo all'interno della medesima area privata
delimitata. A tal fine dovrà essere utilizzato l'apposito
spazio del registro riservato alle "annotazioni".