VIA LIBERA AL CONDONO EDILIZIO IN REGIONE
LOMBARDIA
Il Consiglio
Regionale ha approvato il 27 ottobre scorso la legge regionale sul condono che
permetterà di sanare piccoli abusi edilizi.
La legge
esclude la sanatoria di nuove costruzioni, mentre ammette di condonare gli
ampliamenti del 20% della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, di 500 mc e i cambi
di destinazione d'uso inferiori ai 500 mc per singola
unità immobiliare e conformi alle previsioni urbanistiche comunali vigenti
all'entrata in vigore della legge stessa.
Nelle aree a
maggior valenza naturalistica (parco naturale, riserve naturali,
monumenti naturali) sono ammesse a sanatoria solo le opere minori di
manutenzione straordinaria.
E' prevista
la possibilità per i Comuni di incrementare gli oneri di urbanizzazione,
in modo proporzionale alla tipologia di illecito, del 20 e 30 per cento fino ad
un massimo del 50 (previsto per la tipologia di illecito numero 1 di cui
all'allegato 1 al DL 269/2003 convertito dalla L.
326/2003).
Si pubblica
il testo approvato dal Consiglio Regionale in attesa
della sua pubblicazione sul BURL.
LEGGE
REGIONALE
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ILLECITI EDILIZI
(Testo approvato nella seduta
del 27 ottobre 2004)
a seguito dell'esame
abbinato di:
Pdl n.458 "Disposizioni
regionali in materia di illeciti edilizi"
(di iniziativa della Giunta
regionale)
trasmesso il 2
settembre 2004
Pdl n. 369 "Norme in materia di sanatoria degli abusi edilizi)
(di iniziativa dei
Consiglieri P.Ferrari, Cipriano,
Bassoli, Benigni, Bisogni, Bragaglio,
Concordati, Marantelli, Pizzetti, Porcari, Tam e Viotto)
trasmesso l'8 ottobre
2003
Pdl n. 371 "Norme urgenti in materia di illeciti
urbanistici ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 1, commi
2,3,4,5 e 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con riferimento all'art. 32 del
decreto-legge 30 settembre, n. 269"
(di iniziativa dei
Consiglieri Bertè, Litta Modignani e Myallonnier)
trasmesso il 13
ottobre 2003
Pdl n. 385 "Disposizioni
urgenti in materia di sanatoria degli abusi edilizi"
(di iniziativa del
Consigliere Boni)
trasmesso il 28
novembre 2003
Art. 1
(Applicazione della sanatoria edilizia)
1. La
sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come ulteriormente modificato
dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti
per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, si applica nella Regione Lombardia secondo la
disciplina sostanziale e procedurale contenuta nel medesimo articolo 32, nonché nei relativi allegati, salvo quanto disposto dalla
presente legge.
2. Sono
ammesse alla sanatoria di cui al comma 1 anche le tipologie di
illecito numeri 4, 5, 6 dell'allegato 1 al d.l. 269/2003, convertito
dalla l. 326/2003, relative ad immobili ricadenti in aree non soggette ai
vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).
3. Le
domande di sanatoria già presentate alla data di
entrata in vigore della l. 191/2004 di conversione del d.l. 168/2004 restano
valide anche per quanto concerne l'anticipazione degli oneri concessori e ai
fini della relativa definizione non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2 della presente legge. L'ammontare complessivo degli oneri
concessori è determinato secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 6.
Art. 2
(Casi di
esclusione e limiti alla sanatoria edilizia)
1. Fatti
salvi gli ampliamenti del 20% della volumetria della costruzione originaria o,
in alternativa, di 500 mc,
non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive relative a nuove
costruzioni, residenziali e non, qualora realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio e non conformi agli strumenti
urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge. L'esclusione non opera per le strutture pertinenziali
degli edifici privi di funzionalità autonoma.
1 bis. Non
sono suscettibili di sanatoria i mutamenti di destinazione d'uso, qualora
superiori a 500 mc per singola unità immobiliare e
non conformi alle previsioni urbanistiche comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle
aree demaniali, nelle aree a parco regional, fatte
salve le zone di rinvio alla pianificazione comunale, sono suscettibili di
sanatoria le sole opere abusive riconducibili alla tipologia di
illecito numero 6, di cui all'allegato 1 al d.l. 269/2003, convertito
dalla l. 326/2003.
2 bis. Nelle
aree a parco naturale, nelle riserve naturali e nei monumenti naturali sono
suscettibili di sanatoria le sole opere abusive riconducibili alla tipologia di illecito numero 6, di cui all'allegato 1 al d.l.
269/2003, convertito dalla l. 326/2003 limitatamente alle opere di manutenzione
straordinaria, come definite all'art. 3, comma 1, lettera b) del dpr 6.6.2001 n° 380, realizzate
in assenza o difformità dal titolo abilitativo
edilizio.
3. Nell'ambito
dei complessi ricettivi all'aria aperta, non sono suscettibili di sanatoria i preingressi e gli allestimenti di pernottamento mobili di
cui agli articoli 2 e 5 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 7 (Norme in
materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria
aperta), nell'eventualità di perdita dei requisiti di
mobilità fissati dalla normativa suddetta e dal regolamento regionale 4 marzo
2003, n. 2 (Regolamento in attuazione della legge 13 aprile 2001, n. 7
"Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive
all'aria aperta").
Art. 3
(Sanatoria nelle aree soggette a vincoli e nei siti di Rete Natura
2000)
1. Nelle
aree soggette a vincoli imposti sulla base di leggi
statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde
acquifere, nonché dei beni ambientali e paesaggistici, le opere abusive non
sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora il vincolo comporti inedificabilità assoluta e sia stato imposto prima
dell'esecuzione delle opere.
2. Ai fini
della sanatoria delle opere abusive realizzate nelle aree di cui al comma 1,
fatte salve le fattispecie di esclusione ivi
contemplate, si applica la disciplina prevista dall'articolo 32 della l.
47/1985.
3. La
sanatoria delle opere abusive realizzate nelle aree soggette alla disciplina
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche), è subordinata all'esito positivo della
valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del predetto d.p.r. A tal
fine la valutazione di incidenza è allegata alla domanda di rilascio del titolo
abilitativo in sanatoria, ovvero è prodotta, ad
integrazione della medesima, entro il 30 settembre 2005. Qualora la valutazione
di incidenza sia comunicata al comune successivamente
al 30 giugno 2005, il termine previsto dal comma 37 dell'articolo 32 del d.l.
269/2003, convertito dalla l. 326/2003, decorre dalla comunicazione medesima.
Art. 4
(Contributo di costruzione)
1. Con apposita deliberazione, da assumersi entro il termine
perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
comune definisce i termini e le modalità di versamento degli oneri di
urbanizzazione connessi alla sanatoria delle opere abusive, nonché del
contributo sul costo di costruzione nei casi di cui al comma 4. Inoltre, può
disporre che gli oneri di urbanizzazione relativi alla
realizzazione di opere abusive riconducibili alle tipologie di illecito numeri
1, 2 e 3, di cui all'allegato 1 al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003,
siano incrementati, rispettivamente, fino al massimo del 50, 30 e 20 per cento.
2. Nella
stessa deliberazione di cui al comma 1, il comune può stabilire che una quota
non superiore al 50 per cento degli oneri di urbanizzazione,
calcolati in via presuntiva dai richiedenti la sanatoria, sia versata, a titolo
di anticipazione, all'atto della presentazione della domanda di sanatoria.
3. Per le
domande presentate anteriormente alla deliberazione
comunale di cui al comma
5. Il
contributo sul costo di costruzione è dovuto ai fini
della sanatoria delle sole opere abusive riconducibili alle tipologie di
illecito numeri 1, 2 e 3, di cui all'allegato 1 al d.l. 269/2003, convertito
dalla l. 326/2003, qualora realizzate dopo il 29 gennaio 1977.
6. Gli oneri
di urbanizzazione e il contributo sul costo di
costruzione dovuti ai fini della sanatoria sono determinati applicando le
tariffe vigenti all'atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.