LAVORI PUBBLICI - LE
OPERE GENERALI SONO SEMPRE SUBAPPALTABILI
(Consiglio di Stato,
sez. IV, 19 ottobre 2004, n. 6701)
L'art.
73 del D.P.R. 554/99 prevede che nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione
nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente
e che identifica la categoria dei lavori da appaltare e che nei bandi nei quali
assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita
con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata.
Prevede,
altresì, al secondo comma, che nel bando di gara è indicato l'importo
complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria
generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte
le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si
compone l'opera o il lavoro con i relativi importi o categorie che, a scelta
del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure
scorporabili.
L'art.
74, poi, prevede la possibilità dell'impresa aggiudicataria, in possesso della
qualificazione in categoria prevalente, di eseguire direttamente tutte le
lavorazioni se in possesso delle adeguate qualificazioni o subappaltare dette
lavorazioni a imprese in possesso delle relative
qualificazioni
La
norma sembra, quindi, indicare che le opere generali sono sempre
subappaltabili, salvo il divieto di cui all'art. 13, comma 7,
della L. n. 109 del 1994, ma detto limite si riferisce
testualmente alle sole opere speciali e non alle opere di categoria generale.
FATTO
1. Con bando
di gara n.
3. All'esito
della gara la stazione appaltante comunicava alla impresa
I. un provvedimento di esclusione, in quanto essa non
era in possesso di qualificazione specifica nella categoria scorporabile OG11.
Con successiva nota del 31/01/02, conseguente a richiesta di chiarimenti, la
stazione appaltante precisava che all'esclusione si era proceduto in ragione dell'art. 13, comma 7, della L. n. 109 del 1994, che
prevedeva la non subappaltabilità per la categoria ulteriore
(OG11) indicata nel bando in aggiunta alla categoria prevalente OG1. Ciò in
quanto il divieto di subappalto delle categorie scorporabili imposto da detto articolo si applicherebbe a tutte le categorie generali
(qual'è la categoria OG11).
4. Avverso l'esclusione ricorreva avanti al T.A.R. del Lazio la
soc. I., deducendo censure di violazione di legge e di eccesso di potere. La
stessa contestava l'assunto della stazione appaltante secondo cui non potrebbero formare oggetto di subappalto le categorie di
opere generali(distinte con l'acronimo OG) di cui all'all. A al D.P.R. n. 34
del 2000 e che tale estensione sarebbe stata operata
dal D.P.R. n. 554 del
Sosteneva,
quindi, che
5. Il T.A.R.
del Lazio, sez. I bis, con la sentenza n. 7088/02 accoglieva il ricorso sulla
base delle seguenti argomentazioni:
- il sistema
delineato dalla L. n. 109/94, nonché dai D.D.P.R. nn.
554/99 e 34/00 non comporta l'obbligatoria qualificazione dell'impresa
partecipante ad una gara in tutte le categorie di opere
generali (OG), indipendentemente dalla qualificazione di una di esse come
"prevalente" operata dal bando di gara;
- l'art. 73,
comma 1, del D.P.R. n. 554 del 1999 contempla nei bandi di gara per appalti
pubblici la classificazione nella sola categoria di opere
generali che rappresenta la categoria prevalente e che identifica la categoria
dei lavori da appaltare; nei bandi di gara ove assume carattere prevalente una
lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della
qualificazione nella relativa categoria specializzata;
- la suddetta
interpretazione è confortata dall'art. 95 del cit. D.P.R. n.
554/99 e dall'art. 18, comma 3, della L. 19/3/90 n. 55, come modificato
dall'art. 231 del D.P.R. n. 554/99;
- la
disposizione di cui all'ultimo periodo delle premesse all. A
al D.P.R. n. 34 del 2000 non va letta nel senso che per tutte le
categorie generali (OG) sia necessaria la
qualificazione obbligatoria: il mancato possesso della qualificazione in una
delle categorie di lavori diverse dalla prevalente implica necessariamente la
scorporabilità e/o subappaltabilità delle relative opere da parte
dell'aggiudicataria;
- la tesi
sostenuta dalla P.A. non appare condivisibile neppure alla luce
dell'interpretazione del D.P.R. n. 34/00 sulla base del criterio di specialità:
è solo la disciplina del D.P.R. n. 554/99 ad affrontare specificamente la tematica della qualificazione, sicché le sue disposizioni
vanno considerate prevalenti su quelle del D.P.R. n. 34/00, sia perché il
D.P.R. n. 554/99, pur adottato precedentemente, è
entrato in vigore dopo il D.P.R. n. 34/00, sia perché costituisce l'unica
disciplina compiuta in materia.
6. La difesa
dell'amministrazione impugnava
la sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
Erroneità
del presupposto secondo cui la necessità di qualificazione riguarderebbe solo
le lavorazioni specializzate.
Il sistema
desumibile dalla L. n. 109/94 e dal suo regolamento di attuazione
sembrerebbe porre limiti alla esecuzione diretta e alla subappaltabilità di
lavorazioni ad alto contenuto tecnologico, volendo garantire che dette opere
siano eseguite da soggetto qualificato e direttamente responsabile.
Da qui la
preclusione di subappaltabilià o esecuzione diretta nel caso in cui tali
lavorazioni rappresentino una parte consistente dell'appalto, con imposizione
dell'esecuzione da parte o dell'appaltatore stesso, qualora ne
abbia la qualificazione, ovvero attraverso la costituzione di
associazioni temporanee di imprese.
7. Si è
costituita in giudizio l'ACER, coricorrente in I grado,
contestando con apposita memoria le dedotte censure, in quanto l'art. 13, comma
7, della L. n. 109 del 1994 rappresenterebbe norma di carattere eccezionale,
applicabile ad alcune lavorazioni indicate in dettaglio nell'art.
72, comma 4, del D.P.R. n. 554/99.
Ha riproposto, quindi, i motivi dedotti in I grado ed ha
eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, rifacendosi al
principio della univocità e sufficienza della qualificazione nella categoria
prevalente.
8. Il
ricorso è stato inserito nel ruolo d'udienza del 27 aprile 2004.
DIRITTO
L'esclusione
era stata comminata in ragione del fatto che la soc.
I., in possesso della prescritta qualificazione nella categoria prevalente OG1
per classifica adeguata all'importo dei lavori posti a base d'asta, non era in
possesso di qualificazione specifica nella prevista categoria ulteriore OG11.
Invero, secondo l'Amministrazione, per effetto dell'art. 13,
comma 7, della L. n. 109 del 1994, la categoria ulteriore OG11 indicata nel bando in aggiunta alla
categoria prevalente OG1 non sarebbe stata subappaltabile e, di conseguenza,
avrebbe dovuto essere posseduta dall'impresa ai fini della qualificazione
all'appalto.
Il divieto
di subappalto delle categorie scorporabili, infatti, si applicherebbe a tutte
le categorie di opere generali (qual'è la categoria
OG11).
Sul tema del
regime giuridico della categoria OG11, sul quale è
insorta controversia, sono recentemente intervenute talune decisioni di questo
Consiglio (C.d.S., VI Sez., n. 1716/03 e 4671/03) che, partendo da una puntuale
ricostruzione dell'ordito normativo, hanno consentito di inquadrare
correttamente la problematica in questione.
Si è,
anzitutto, ricordato che l'art. 13, comma 7, della L.
n. 109 del 1994, nel testo previgente alla modifica apportata dalla recente
legge n. 166 del 2002(non direttamente rilevante nella fattispecie ratione
temporis) recitava:"Qualora nell'oggetto
dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed
opere speciali e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15
per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in
subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari".
La legge n.
166 del
La questione
dell'interpretazione da dare al termine "ciascuna", rilevante
in termini di modalità applicative del divieto di subappalto, ha costituito
oggetto di indagine giurisprudenziale, ripercorsa
dalle ricordate decisioni, potendosi affacciare più tesi, tutte astrattamente
compatibili con la lettera della legge.
In
particolare, è stato ricordato (dec. n. 4671/03 cit.)
l'insegnamento che in materia si può trarre dal diritto comunitario (dec. Corte
giustizia comunità europee 2 dicembre 1999 n. 176/98 che, in tema di appalti di servizi, ha fissato il principio per cui,
nella verifica delle capacità, rileva il fatto di poterne effettivamente
disporre, avvalendosi delle referenze di altre imprese; lo stesso principio,
nell'ambito delle direttive sui lavori, è stato affermato nelle decisioni 14
aprile 1994 n. 389/92 e 18 dicembre 1997 n. 5/97), concludendosi nel senso che
i principi sottesi alle ricordate pronunce del giudice comunitario inducono a
ritenere che le letture restrittive del divieto di subappalto nell'ordinamento
interno siano maggiormente conformi alle indicazioni provenienti dal diritto
comunitario, contrario a divieti generalizzati ed aprioristici basati sul
ricorso ad una certa forma negoziale.
La decisione
n. 1716/03 della VI Sezione del Consiglio di Stato ha, poi, affermato che, in presenza di più opere speciali, il divieto di subappalto
previsto dall'art. 13, comma 7, della L. n. 109 del 1994, si applica alle sole
opere altamente specializzate (indicate dal bando come
scorporabili) le quali hanno singolarmente valore superiore al 15 per cento
dell'importo totale dei lavori, senza bisogno che, qualora vi siano altre
categorie altamente specializzate, anche le altre singolarmente considerate,
siano tutte di importo superiore al 15 per cento del valore complessivo
dell'intervento, concludendo, quindi, per una verifica fatta categoria per
categoria e per il divieto valevole categoria per categoria delle opere
altamente specializzate.
Nella
medesima pronuncia, si è anche chiarito che l'inciso "una o più"
introdotto dalla L. n. 166 del
Si è,
quindi, escluso che vi siano pronunce della
giurisprudenza amministrativa che affrontino il tema della applicabilità del
divieto di subappalto alla categoria generale OG11, che raggruppa in sé varie
categorie di opere altamente specializzate.
La decisione
della V Sezione del Consiglio di Stato n. 5976 del
Ciò
premesso, va ricordato, sul piano normativo, la distinzione fra opere generali
e opere speciali prevista dall'art. 72 del D.P.R. 21
dicembre 1999 n. 554, ai fini dei bandi di concorso e della qualificazione
delle imprese.
Le opere
generali sono caratterizzate da una pluralità di lavorazioni, indispensabili
per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte, mentre le opere
specializzate sono quelle lavorazioni che, nell'ambito del processo
realizzativi dell'opera, necessitano di una
particolare specializzazione o professionalità.
Al comma 4,
il ricordato art. 72 prevede un elenco di opere
specializzate che, se di importo superiore a quelli indicati nell'art. 73,
comma 3, del medesimo D.P.R.(importo singolarmente superiore al 10%
dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a
150.000 Euro) vengono considerate strutture, impianti ed opere speciali.
L'art. 73,
poi, prevede che nei bandi di gara per l'appalto di opere
o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere
generali che rappresenta la categoria prevalente e che identifica la categoria
dei lavori da appaltare e che nei bandi nei quali assume carattere prevalente
una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della
qualificazione nella relativa categoria specializzata.
Prevede,
altresì, al secondo comma, che nel bando di gara è indicato l'importo
complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria
generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte
le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si
compone l'opera o il lavoro con i relativi importi o categorie che, a scelta
del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure
scorporabili.
L'art. 74,
poi, prevede la possibilità dell'impresa aggiudicataria, in possesso della
qualificazione in categoria prevalente, di eseguire direttamente tutte le
lavorazioni se in possesso delle adeguate qualificazioni o subappaltare dette
lavorazioni a imprese in possesso delle relative
qualificazioni, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, della L. n. 109
del 1994.
La norma
sembra, quindi, indicare che le opere generali sono sempre subappaltabili,
salvo il divieto di cui all'art. 13, comma 7, della L.
n. 109 del 1994, ma detto limite si riferisce
testualmente alle sole opere speciali e non alle opere di categoria generale
(qual'è
Né con tale
assunto confligge la recente deliberazione dell'Autorità di vigilanza per i
lavori pubblici n. 31 del 2002 (che ha ritenuto che il divieto di subappalto
riguardi anche le categorie generali, avendo le stesse un notevole contenuto
tecnologico di rilevante complessità tecnica, identica a quella delle categorie
speciali) ove la stessa venga interpretata nei
termini, che il Collegio condivide, esplicitati dalla decisione n. 4671/03
della VI Sezione.
Detta
decisione ha, infatti ritenuto che, anche ammettendo
che il divieto si applichi alle categorie generali, esso sia applicabile in
forza del loro essere categorie caratterizzate dalla medesima specializzazione
delle categorie speciali e, quindi, una sommatoria di opere speciali che
rilevano, a questi fini, singolarmente al fine di verificare l'applicabilità
del divieto.
Ha, invece,
escluso l'operatività del divieto per le categorie generali senza altra
specificazione in ordine alle modalità applicative
dello stesso, perché ciò comporterebbe l'effetto di una estensione
generalizzata della portata del divieto, contrariamente alle indicazioni
provenienti dal diritto comunitario, dalle innovazioni legislative di cui alla
L. n. 166 del 2002, che prevede che i divieti operino per uno o più lavori di alta specializzazione e dalle decisioni più recenti del
giudice amministrativo.
Ha ritenuto
la menzionata decisione che ben le Amministrazioni possano,
nel bandi, contemplare la possibilità di subappalto, costruendo la categoria
generale come non assorbente e verificando l'operatività del divieto in
relazione alla singola categoria di opera speciale compresa nella categoria
generale scorporata, evitando così distonie applicative rispetto ai lavori
altamente specializzati, sia nel caso in cui essi siano individuati in
categorie del tipo OS, sia qualora essi siano considerati come opere generali
del tipo OG.
La tesi
dell'appellante, fondata sulla natura necessariamente assorbente della
categoria generale ai fini dell'applicazione dell'art. 13,
comma 7, della L. n. 109 del 1994, non è, quindi, accettabile e, di
conseguenza, alla luce della effettuata ricostruzione
normativa e giurisprudenziale, l'esclusione operata nei confronti della società
I. appare al Collegio illegittima, così come ritenuto
dal giudice di I grado.
3. Per le
suesposte considerazioni, l'appello va respinto e, di conseguenza, va confermata la sentenza impugnata.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV - rigetta l'appello indicato in
epigrafe e conferma la sentenza impugnata.
Spese
compensate