ICI
- AREA EDIFICABILE - PRECISAZIONI
(Corte Cass. Sent.
24/8/04, n. 16751)
Un terreno assume la qualificazione di area edificabile, ai fini ICI, con la sola esistenza del
Piano Regolatore Generale che lo definisce come tale, senza che sia necessaria
anche la successiva approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.
Tuttavia l'assenza di un piano attuativo,
che renda "di fatto" edificabile il terreno, incide sulla quantificazione
dell'ICI dovuta, diminuendone la base imponibile.
Così si è espressa
In particolare,
Indubbiamente, però, l'assenza di un'utilizzazione edificatoria "di fatto" del terreno
deve essere considerata tra gli elementi previsti dall'art.5, comma 5, del
D.Lgs. 504/1992 in sede di determinazione dell'imposta dovuta.
Quest'ultima disposizione normativa,
infatti, nel definire come base imponibile ICI delle aree edificabili il valore
venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
stabilisce anche che tale valore debba essere determinato avendo riguardo ad
una serie di fattori, quali:
- la zona territoriale di
ubicazione dell'immobile;
- l'indice di edificabilità;
- la destinazione d'uso consentita
- gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- i prezzi medi rilevati sul mercato dalla
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
È, quindi, evidente che un'area definita
edificabile dal Piano Regolatore Generale, ma di fatto
non utilizzabile a tale scopo in assenza dello strumento urbanistico attuativo,
avrà una potenzialità edificatoria attenuata e, di conseguenza, un valore
ridotto da assumere quale base imponibile dell'ICI.
In tal modo
Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art.
31, comma 20, della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), i Comuni, quando
attribuiscono ad un terreno la natura di area
fabbricabile, ne devono dare comunicazione al proprietario a mezzo del servizio
postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del
contribuente.
Ai fini ICI, ciò implica che dal momento in
cui viene a mutare la qualificazione urbanistica dell'area opportunamente
comunicata dal Comune al proprietario, deve variare anche la base imponibile
del tributo che passa dal reddito dominicale, rivalutato del 25% e moltiplicato
per 75 (terreni agricoli) al valore venale in comune commercio previsto, come
detto, per la tassazione delle aree edificabili.