Come è
noto le operazioni di conguaglio di fine anno devono essere effettuate secondo
quanto stabilito dall’art. 23 del D.P.R. n. 600/73 come
sostituito dall’art. 7 lett. d) del D.Lgs n. 314/97.
Si richiamano alcuni aspetti inerenti le predette
operazioni, tenuto conto delle modifiche della disciplina dell'Irpef, introdotte a partire dal 1° gennaio 2003 (cfr. suppl. n. 7 al Not. n. 12/2002, e Not. n. 2 e n. 4/2003).
1)
Il lavoratore dipendente potrà richiedere al sostituto di imposta
di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente o ad essi
assimilati, percepiti da terzi. La richiesta dovrà essere avanzata dal dipendente
entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e dovrà essere
supportata dalla consegna delle certificazioni rilasciate dagli altri soggetti
eroganti. E’ il caso che può verificarsi ove il lavoratore chieda che nelle
operazioni di conguaglio il datore di lavoro tenga conto delle somme erogate
dalla Cassa Edile (p.es. Ape, Premio inizio attività in edilizia).
2) Le
operazioni di conguaglio devono essere effettuate
entro il 28 febbraio. Tali operazioni dovranno tener conto delle somme e dei
valori corrisposi fino al 31 dicembre dell’anno di
riferimento, ovvero al 12 gennaio dell’anno successivo. Il risultato delle
predette operazioni, peraltro, inciderà sulle somme erogate nel mese in cui il
conguaglio è effettuato.
3)
Le operazioni di conguaglio comportano la necessità di determinare l'esatto
importo della deduzione ex art. 10-bis Tuir (no-tax area) da riconoscere al lavoratore sulla base dei
redditi effettivamente percepiti in corso d'anno e della eventuale
detrazione ex art. 13 Tuir.
Nulla è variato in merito alla determinazione del reddito di
lavoro dipendente e di quello assimilato derivante da
collaborazione coordinata e lavoro a progetto, per i quali si deve far
riferimento, rispettivamente, all’art. 48 e all’art. 48-bis Tuir.
In ordine alla deduzione introdotta dall'art. 10-bis Tuir è opportuno ricordare che il citato articolo prevede:
a) una deduzione base,
uguale per tutti i contribuenti, pari a 3.000 euro annui. La deduzione in
parola non deve essere ragguagliata al periodo di lavoro dell’anno;
b) una deduzione
aggiuntiva, di ammontare diverso a seconda del
tipo di reddito. In particolare, per quanto qui rileva, se alla formazione del
reddito complessivo concorrono:
- redditi di lavoro
dipendente o redditi assimilati (co.co.co. e lavoro a
progetto), la deduzione in esame è pari a 4.500 euro
annui, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno. Pertanto, per le tipologie
reddituali in parola la no-tax area teorica è pari a 7.500 euro
(3.000 + 4.500);
- redditi derivanti dalle
pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse
equiparate, la deduzione aggiuntiva è pari a 4.000 euro, da rapportare al
periodo di pensione nell’anno.
La norma espressamente
prevede che le deduzioni aggiuntive suddette sono tra loro alternative.
Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più tipologie reddituali, il contribuente potrà fruire della deduzione a
lui più favorevole.
In tal caso le deduzioni
aggiuntive spettanti per i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati e i redditi da pensione vanno rapportate
al periodo di lavoro o di pensione nell’anno e quindi al numero dei giorni
compresi nel periodo di durata del rapporto intrattenuto. Al contrario la
deduzione base, come detto, spetta per intero.
Nel caso di rapporto di
lavoro instaurato con un lavoratore che gode di un
trattamento pensionistico, e che quindi percepisce con riferimento a periodi
contemporanei redditi di lavoro e di pensione, le due deduzioni aggiuntive non
potranno in nessun caso essere cumulate e pertanto il dipendente potrà
beneficiare solo di una di esse.
In
caso di rapporto di lavoro a tempo determinato l'Agenzia delle Entrate con
circolare n. 2/2003 ha precisato che l'intera deduzione teorica spettante
(7.500 euro) va rapportata al periodo di durata del rapporto di
lavoro. Ma, considerato che l’art. 10-bis Tuir, come
detto, attribuisce il diritto alla deduzione base di 3.000 euro a prescindere
dalla durata del rapporto di lavoro, sarà il dipendente che potrà fruire della
parte di deduzione non goduta in sede di dichiarazione dei redditi oppure vi
provvederà il datore di lavoro in sede di conguaglio se il lavoratore
presenterà apposita richiesta.
Ai fini delle operazioni di
conguaglio il datore di lavoro dovrà:
- determinare l’ammontare
delle somme e dei valori, fiscalmente imponibili secondo le disposizioni di cui
all’art. 48 Tuir che lo stesso ha
corrisposto nell'anno 2004, comprendendo, previa richiesta del dipendente, gli
eventuali altri redditi come precisato al punto 1);
- dall'importo così
determinato, il sostituto dovrà sottrarre l’ammontare degli oneri deducibili
trattenuti direttamente dallo stesso che non concorrono
a formare il reddito di lavoro dipendente ex art. 48, comma 2, lett. h) Tuir (ad esempio gli assegni periodici corrisposti al
coniuge e direttamente trattenuti dal datore di lavoro);
-
stabilire la deduzione ex art. 10-bis Tuir
concretamente spettante applicando la formula, illustrata nelle richiamate note
e sul Notiziario mensile;
-
detrarre l’importo della deduzione ex art. 10-bis Tuir,
come sopra calcolato, dall’ammontare delle somme e dei valori fiscalmente
imponibili.
A questo punto il sostituto
dovrà:
a)
applicare la tassazione Irpef sulla base delle
aliquote progressive per scaglioni di reddito;
b)
applicare all’imposta così determinata le detrazioni di cui agli articoli 12 e
13 del Tuir.
4) L’articolo 13 Tuir, concerne le altre detrazioni dall’imposta lorda e
prevede distinte misure di riduzioni dell’imposta lorda per tre tipologie di
contribuenti:
- dipendenti e produttori
di redditi assimilati;
- pensionati;
- esercenti arti e
professioni o imprese in contabilità semplificata.
Gli importi delle
detrazioni in parola sono quelli
riportati ogni mese nella apposita tabella pubblicata
sul Notiziario.
Le
detrazioni di cui sopra si applicano ai lavoratori dipendenti e ai percettori
di redditi assimilati che possiedono un reddito complessivo superiore a 27.000
euro e fino a 52.000 euro, e che dichiarino di avervi diritto.
La detrazione, pertanto, è rapportata a fasce di reddito complessivo e non è da
ragguagliare al periodo di lavoro nell’anno. Conseguentemente, compete al
lavoratore (dipendente o collaboratore coordinato e continuativo), nelle
diverse misure indicate nelle tabelle pubblicate, a condizione che il suo
reddito complessivo:
a) sia
oltre i 27.000 euro e fino a 52.000 euro;
b) sia composto anche da
redditi di lavoro dipendente e/o assimilati.
La detrazione in parola
compete per intero a prescindere dal numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta
considerato.
Per quanto attiene invece
alle detrazioni spettanti per carichi di famiglia si rinvia alle tabelle
pubblicate sul Notiziario mensile.
5) I contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque non superiore ad euro 5.164,57. In caso di redditi di lavoro dipendente, la deduzione dal reddito dei contributi versati alle forme di previdenza complementare (PREVEDI per gli impiegati e gli operai del settore edile) compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alla forma di previdenza complementare, entro i predetti limiti del 12% del reddito complessivo e di euro 5.164,57.
Il sostituto d'imposta, in
sede di conguaglio, dovrà:
a) determinare l'ammontare complessivo dei contributi
versati al fondo, e cioè sommare la quota di
contributi a carico del lavoratore e la quota di contributi a carico del datore
di lavoro;
b) sommare al reddito corrisposto al
lavoratore l'importo di cui al punto a);
c) calcolare il 12% del reddito
complessivo determinato come indicato al punto b);
d) individuare il doppio della quota del
TFR destinata alla forma di previdenza complementare;
e) riconoscere quale importo deducibile
dal reddito complessivo il minore tra l'importo di cui al punto a), il doppio
del TFR, il 12% del reddito complessivo
ed euro 5.164,57.
6)
Le aliquote da applicare alle fasce di reddito nonché
le detrazioni di imposta per lavoro dipendente per l’anno 2004 sono quelle
riportate ogni mese nella apposita tabella pubblicata sul Notiziario.
7)
Per l’anno 2004 sono confermate, secondo le risultanze
contabili determinate dalla CAPE, le quote imponibili ai fini Irpef del contributo dovuto alla stessa (cfr. suppl. n. 4 al Not. 11/2000) e cioè:
operai
0,35%
impiegati
iscritti 0,30%
Di dette quote si dovrà tenere conto, oltre che per le
operazioni di conguaglio fiscale 2004, anche per le retribuzioni che verranno erogate dal 1° gennaio 2005.
Come è
noto, in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, o di fine
rapporto se antecedente, il datore di lavoro deve calcolare e versare
l’addizionale regionale all’Irpef dovuta dal
dipendente.
Si ricorda che l’art. 2, comma 4,
stabilisce l’irrilevanza, rispetto alle addizionali regionali e comunali all’Irpef, della deduzione di cui all’articolo 10-bis del Tuir, prevedendo che la base imponibile delle addizionali
all’Irpef non è influenzata dalla deduzione di cui al
nuovo articolo 10-bis del Tuir (no tax-area).
L’irrilevanza della deduzione ex art.
10-bis Tuir agli effetti delle addizionali regionali
e comunali porta come conseguenza lo sdoppiarsi delle basi imponibili: una, funzionale al calcolo dell’Irpef,
ridotta della deduzione ex art. 10-bis
Tuir e, inoltre, degli oneri deducibili ex art. 10 Tuir; l’altra, funzionale al calcolo delle addizionali, non
deve essere ridotta della deduzione ex art. 10-bis, ma soltanto degli oneri deducibili ex art. 10 Tuir.
Si rammenta che, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, le addizionali in parola sono dovute
se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli
articoli 14 e 15 del Tuir.
Pertanto, le addizionali non sono dovute qualora, per lo stesso anno l’imposta sul
reddito delle persone fisiche, non risulti dovuta, anche per effetto della
nuova deduzione ex art. 10 Tuir. Se invece la
deduzione in parola determina solo l’emergere di un minor debito d’imposta, le
addizionali sono dovute e la relativa base imponibile
deve essere calcolata al lordo della predetta deduzione.
Circa
le modalità cui i sostituti si devono attenere per effettuare
la trattenuta ed il versamento delle ritenute in oggetto, dovute sui redditi da
lavoro dipendente, si rinvia alle precedenti comunicazioni in materia (cfr. suppl. n.3
al Not.12/99 e Not.
2/2000).
La
tabella delle aliquote in vigore per
La
ritenuta relativa all’addizionale comunale deve essere
effettuata dal sostituto di imposta relativamente ai dipendenti che hanno
domicilio fiscale nei Comuni che hanno deliberato in materia. Sul sito internet
del Ministero delle Finanze, www.finanze.it
nell’area “Servizi”, è pubblicato l'elenco dei comuni che hanno
adottato tale addizionale.
In proposito si ricorda che l’art. 3, comma 1, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) ha disposto la sospensione degli aumenti delle addizionali regionali e comunali all’Irpef deliberati successivamente al 29 settembre 2002 che non siano di conferma delle aliquote in vigore per l’anno 2002.
Per
quanto attiene la determinazione della base imponibile, le modalità
per le relative trattenute e versamenti vale
quanto sopra specificato per l'addizionale regionale.