INAIL - COMUNICAZIONE TASSI PREMIO ANNO 2004
L’Inail, entro il 31 dicembre 2004, invierà alle imprese il
modulo recante la comunicazione del tasso di premio
applicato per l’anno 2004. L’aliquota del tasso di premio è determinata
dall’Istituto, in aumento od in diminuzione rispetto al “tasso medio di
tariffa” previsto per la classifica assegnata alla posizione assicurativa
dell’azienda, in relazione al rapporto tra premi
assicurativi pagati dall’impresa ed oneri economici sostenuti dall’Inail per gli infortuni e le malattie professionali
verificatisi nel triennio 2001/2003. Il provvedimento dell’Istituto deve essere
motivato con l'indicazione delle retribuzioni, del numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte,
dei relativi oneri, compresa la riserva sinistri, del numero degli operai-anno
e del tasso specifico aziendale di ciascun anno o del minore periodo
interessato.
Ove ne ricorrano i presupposti, il datore di lavoro
può impugnare il provvedimento dell’Inail e proporre
ricorso. Il ricorso, redatto in singola copia su carta intesta dell’impresa e adeguatamente motivato e circostanziato, deve
essere inoltrato alla locale sede Inail, mediante
presentazione diretta o spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
entro 30 giorni dalla piena conoscenza dell’atto impugnato, cioè dalla
comunicazione con la quale l’Ente indica il tasso da applicare per l’anno 2004.
Il ricorso deve essere deciso, dandone comunicazione
all’impresa, entro 120 giorni dalla data di presentazione. In caso di
mancata risposta il ricorso si intende respinto.
Non essendo ammessa ulteriore impugnazione in via gerarchico-amministrativa, contro il provvedimento di
reiezione e/o contro il silenzio-diniego è possibile esclusivamente adire al
giudice ordinario. Il datore di lavoro che promuove il ricorso deve effettuare il pagamento dei premi in base al tasso in vigore
alla data del provvedimento impugnato, salvo conguaglio per l’eventuale
differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Tale differenza,
ove dovuta, è maggiorata, in ragione d’anno, del tasso di interesse
di dilazione e di differimento.
In ordine all’applicazione degli interessi in parola, l’Inail
con circolare 28 ottobre 2002, n.