ELEMENTO ECONOMICO
TERRITORIALE - DECONTRIBUZIONE - OPERAZIONI DI CONGUAGLIO - ANNO 2004
Come è noto (cfr.
precedenti note informative in materia) le imprese
devono procedere al conguaglio di fine anno per la determinazione della quota
di decontribuzione dell’Elemento Economico
Territoriale corrisposto nell’anno secondo la previsione del contratto
collettivo provinciale 2.12.2002.
La citata operazione deve essere eseguita applicando,
su base annua, la nota formula: X= (R+E) : 34
Si ricorda, peraltro, che:
- il regime della decontribuzione opera entro il
tetto del 3% della retribuzione imponibile corrisposta nell’anno solare 2004 (a
tale fine viene indicato il valore 34 nella formula);
- la retribuzione imponibile (indicata con R nella formula) è quella costituita da tutte le voci retributive
corrisposte nell’anno, dalla maggiorazione CAPE (18,50%), dalla quota
imponibile del 15% dei contributi alla CAPE medesima (1,3710%) e dal 4,95% relativo al pagamento dei riposi annui. In sede di
conguaglio concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile
dell’anno 2004 anche le voci non fisse che non fossero
state prese in considerazione per il calcolo mensile;
- il valore di E da riportare
nella formula è pari all’importo dell’E.E.T.
corrisposto nel 2004 escludendo peraltro la relativa maggiorazione CAPE ed il
4,95% relativo al pagamento dei riposi in quanto ricompresi totalmente nella voce R;
- il risultato della formula, cioè la lettera X, costituisce l’importo massimo annuo decontribuibile dell’E.E.T..
Ricavato il tetto massimo decontribuibile è quindi necessario procedere al confronto
tra il tetto stesso e quanto è stato corrisposto nell’anno
1) importo annuo da decontribuire superiore alla somma degli importi decontribuiti mensilmente: in questo caso le aziende decontribuiranno
l’ulteriore quota portandola in detrazione dalla
retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia di conguaglio e
assoggetteranno al contributo del 10% di solidarietà la quota stessa, indicando
il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro “B” del mod. DM10/2,
preceduto dalla dizione “CONG. CONTRIB. SOLID. 10%” e
dal codice “M931”. Nessun dato dovrà essere indicato nelle caselle “numero
dipendenti”, “giornate” e “retribuzioni”.
Dovrà essere rimborsata al
lavoratore la quota del contributo a suo carico trattenuta in misura superiore
nel corso dell’anno.
Inoltre,
dovranno essere restituite all’Inps le differenze relative alle prestazioni di malattia e maternità
indennizzate dall’Istituto in misura superiore, utilizzando nel quadro B/C del
DM10/2, rispettivamente, i codici “E775” (preceduto dalla dizione “Rest. ind.
mal.”) e
“E776” (preceduto dalla dizione “Rest. ind. mat.”):
l’E.E.T. decontribuito, si
rammenta, è escluso non solo dalla retribuzione pensionabile, ma anche dalla
base di calcolo delle altre prestazioni previdenziali ed assistenziali.
2) importo annuo da decontribuire inferiore alla somma degli importi decontribuiti mensilmente: in questo caso le aziende sommeranno alla
retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia di conguaglio la
quota dell’E.E.T. che non è stata assoggettata a
contribuzione ordinaria e provvederanno a recuperare
il contributo di solidarietà già versato sulla quota stessa, riportando il
relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro “D” del modello di
denuncia, preceduto dalla dizione “REC. CONTRIB. SOLID. 10%” e dal codice
“L931”.
In questo caso dovrà essere
trattenuta al lavoratore la quota contributiva a suo carico non trattenuta in
corso d’anno.
Le citate operazioni di
conguaglio possono essere effettuate, oltre che con la
denuncia del mese di dicembre 2004, anche con quella del mese di gennaio 2005
(scadenza 16 febbraio 2005). In tale seconda ipotesi le imprese, oltre alle
diciture e codici di cui al punto 1) o 2), dovranno indicare sul modello di
denuncia quanto di seguito specificato:
a) se nel corso del 2004 si è decontribuita una quota di E.E.T. inferiore a quella spettante,
l’importo che ha determinato la riduzione dell’imponibile contributivo del mese
di gennaio 2005 dovrà essere indicato nel quadro “B” con il codice “DOOO”;
b) se nel corso del 2004 si è decontribuita una quota di E.E.T. superiore a quella spettante,
l’importo che ha determinato l’aumento dell’imponibile contributivo del mese di
gennaio 2005 dovrà essere indicato nel quadro “B” con il codice “AOOO”.