TRASPORTO DI BITUMI
E CONGLOMERATI BITUMINOSI - “PATENTINO ADR” - PRECISAZIONI
A seguito delle richieste pervenute di recente da parte di
numerose associazioni territoriali circa l'applicabilità o meno dell'accordo
internazionale ECE-ONU per il trasporto delle sostanze pericolose (ADR), al
trasporto dei bitumi e dei conglomerati bituminosi e, considerata l'importanza
della problematica ed i riflessi che ne derivano (soprattutto in termini di maggiori
costi conseguenti alla formazione del personale ed all'adeguamento dei veicoli)
per le imprese, l'ANCE ha chiesto la collaborazione del SITEB al fine di
chiarire il problema.
Il SITEB (Associazione Italiana Operatori del Settore Bitumi) ha
espresso, con la nota che si pubblica di seguito, un'interpretazione dell'ADR
che si ritiene di poter condividere e che apporta poche varianti rispetto alla
situazione attuale.
SITEB
Associazione Italiana
Operatori del settore Bitumi
Oggetto: ADR per il trasporto di conglomerati e bitumi
L'ADR, come noto, regolamenta il trasporto su strada delle merci
pericolose.
Con l'ADR edizione 1997 , le materie “Trasportate a caldo” sono
state considerate per la prima volta materie pericolose e di conseguenza
inserite nella classe 9, allegato A del DM 4-9-1996.
Per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di materie
pericolose è d'obbligo il conseguimento del “C.F.P.” (Certificato Formazione
Professionale), noto anche come “patentino ADR” che si ottiene solo dopo aver
seguito un determinato corso di lezioni, differenziate per tipologia e modalità
di trasporto.
Stante le difficoltà di numerosi operatori, specie quelli del
settore bitumi, con un decreto datato 7 luglio 1997, pubblicato sulla G.U.
n.160 dell'11 luglio 1997 (art. 1), il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, aveva concesso un periodo transitorio per adeguarsi anche con le
tipologie delle cisterne, che scadrà il 1 luglio 1998.
Bitumi e conglomerati bituminosi, sono prodotti trasportati a
caldo ma l'ordinale 20° del marginale 2901 precisa che soltanto i primi
rientrano nell'ADR in quanto trattasi di materie trasportate allo stato liquido
a una temperatura superiore a 100°C, mentre l'ordinale 21° precisa che i
conglomerati bituminosi (anche se caldi) non vi rientrano perché per i prodotti
solidi la temperatura di consegna al trasporto deve essere uguale o superiore a
240°C.
Concludendo, i produttori di conglomerati bituminosi non dovranno
preoccuparsi di far conseguire il “patentino A.D.R.” ai conducenti dei propri
mezzi, fintanto che questi consegneranno esclusivamente conglomerato bituminoso
tradizionale (solido a 140/170°C), mentre se trasportano bitume liquido per la
preparazione dei conglomerati o per il trattamento di spruzzatura sulle strade
con cisterna termica (liquido a temperatura maggiore a 100°C), il “patentino
A.D.R.” è obbligatorio dal 1° luglio 1998.Quando si produce asfalto colato
(gussasphalt) si sfiorano temperature prossime ai 220°C.
Questo prodotto, viene trasportato con apposite cisterne dotate di
dispositivo autonomo di riscaldamento e agitazione, installate su autocarro e
può essere considerato un prodotto liquido a tutti gli effetti.
Come tale, rientra nell'ordinale 20° (liquidi con temperature
maggiore a 100°C). In questo caso, può essere necessario il “patentino A.D.R.”.