ASSUNZIONI
OBBLIGATORIE - 31 GENNAIO 2005 - TERMINE PER
L'art. 9, comma 6, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, dispone, che i datori di lavoro soggetti alle
disposizioni della legge stessa sono tenuti ad inviare agli uffici competenti
un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori
computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni
disponibili per i lavoratori disabili. Il fac-simile del prospetto, predisposto
dalla Provincia di Brescia, è disponibile presso gli uffici del Collegio ed è
altresì reperibile sul sito internet della Provincia di Brescia all’indirizzo www.provincia.brescia.it/disabili sezione “Modulistica -
Per i datori di lavoro”.
La funzione del precitato
schema è quella di agevolare e nel contempo uniformare
l’adempimento in parola, che può comunque essere assolto anche in altra forma, purchè contenente tutte le informazioni previste dall’art.
3 del decreto 22 novembre 1999.
Con il citato decreto 22
novembre 1999, il Ministero del Lavoro ha fissato il termine per l'invio dei
prospetti informativi al 31 gennaio di ciascun anno e pertanto, per l’anno 2005, entro il prossimo 31 gennaio.
I datori di lavoro che hanno
sedi in più province della stessa Regione o di Regioni diverse sono tenuti ad
inviare i prospetti separatamente al Servizio Provinciale competente per
ciascuna sede e, complessivamente, al Servizio Provinciale competente in relazione alla sede legale dell'impresa.
Per
PROVINCIA
DI BRESCIA, Settore Lavoro, Ufficio per il Collocamento Mirato, Via Cefalonia, 50,
25124 - Brescia.
I dati da indicare nel
prospetto si riferiscono al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si
effettua la denuncia: quindi, per il prossimo
adempimento, i dati sono quelli che risultano al 31 dicembre 2004, salvo quanto
precisato oltre per le aziende che occupano da
Nel caso di variazioni
d'organico che si verifichino dopo il 31 dicembre e
prima dell'inoltro del prospetto informativo, si consiglia di segnalare le
suddette variazioni, al fine di evitare controlli ispettivi tesi a verificare
il rispetto dell'aliquota d'obbligo.
L'articolo 4 della legge n.
68/1999 stabilisce che, ai fini del computo delle quote di riserva di cui
all'art. 3, stessa legge, sono da escludere dalla base di calcolo dei
lavoratori, i disabili occupati, i dipendenti assunti con contratto a tempo
determinato di durata non superiore a 9 mesi, i soci di cooperativa di
produzione e lavoro, nonché i dirigenti.
Il Ministero del lavoro, con
le circolari 24 novembre 1999, n. 77, 17 gennaio 2000, n. 4 e 26 giugno 2000,
n.
I dipendenti a tempo
parziale devono essere calcolati proporzionalmente alla quota di orario effettivamente svolto in relazione all'orario
stabilito dal vigente CCNL. In altre parole, il calcolo va effettuato
sommando le ore di tutti i contratti part-time in atto nell'azienda, e
dividendo il risultato ottenuto per il numero delle ore lavorative ordinarie
praticate in azienda, in base al contratto collettivo di lavoro (40 ore). Le
frazioni superiori allo 0,50% vanno arrotondate all'unità. Per quanto concerne
il computo dei lavoratori disabili assunti con contratto a tempo parziale, il
Ministero del Lavoro, con circolare 26 giugno 2000, n.
Il D.P.R. n. 333/2000 ha
incluso fra i soggetti che possono essere esclusi dalla base di computo anche i
lavoratori di cui all'art. 4, comma 4 della legge,
divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o
malattia e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa pari o
superiore al 60%.
Tali lavoratori, esclusi
dalla base di computo, sono computabili nella percentuale di riserva, a meno che l'inabilità non sia stata determinata da
violazione, da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e
igiene del lavoro, accertata in sede giudiziale. I lavoratori in parola sono
ascrivibili alla quota parte di assunzioni da
effettuare con chiamata numerica.
Inoltre, ai sensi dell'art.
3, comma 4, del regolamento in esame, i lavoratori divenuti invalidi successivamente all'assunzione per infortunio sul lavoro o
malattia professionale (ex art. 1, comma 7 della legge) sono esclusi dalla base
di computo e computati nella percentuale d'obbligo, qualora abbiano un grado di
invalidità superiore al 33%, e l'inabilità non sia stata determinata da
violazione, da parte del datore di lavoro, delle norme in materia di sicurezza
e igiene sul lavoro, accertata in sede giudiziale.
Con riferimento ai datori di
lavoro privati che occupano da
A tal fine, non sono
considerate nuove assunzioni: quelle effettuate per la
sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto,
per la durata dell'assenza; quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio
qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla predetta cessazione; quelle
effettuate ai sensi della legge n. 68/1999.
In proposito si rammenta che
con la citata circolare n. 41/2000, il Ministero del lavoro ha, altresì,
precisato che:
- la sostituzione può avvenire per mansioni diverse da
quelle svolte dal lavoratore sostituito;
- non si considerano nuove assunzioni quelle dei
lavoratori assunti con contratto di apprendistato,
almeno fino al momento della trasformazione a tempo indeterminato;
- i contratti a termine non sono considerati nuove assunzioni
se di durata inferiore o pari a nove mesi;
- le trasformazioni a tempo indeterminato, avvenute
dopo l'entrata in vigore della legge, dei contratti a termine, di apprendistato, di formazione e lavoro e di reinserimento
instaurati sotto il precedente regime normativo, non sono considerate come
nuove assunzioni;
- l'obbligo di assunzione del
disabile viene meno nel caso in cui, in esito ad una nuova assunzione cui fanno
seguito, repentinamente, le dimissioni del nuovo assunto o la cessazione dal
servizio di altro dipendente, venga immediatamente ripristinato il precedente
organico e non si dia luogo a sostituzione entro un congruo termine (che nella
circolare in parola è stato individuato in 60 giorni dalle predette
cessazioni).
Fino al momento in cui
l'azienda non procede a "nuove assunzioni" non ha neppure l'obbligo
di presentare il prospetto annuale, mentre in caso di "nuove
assunzioni" il prospetto informativo deve essere inviato all’Ufficio
Collocamento Mirato della Provincia:
- se l'azienda effettua una
sola nuova assunzione, entro dodici mesi dalla data di tale assunzione;
- se dopo la prima nuova assunzione, e precedentemente all'assunzione del disabile, l'azienda
effettua una seconda nuova assunzione, entro 60 giorni dalla data di questa seconda
nuova assunzione.
Il ritardato (o mancato)
invio del prospetto è punito con la sanzione amministrativa di
euro 516,00=, maggiorata di euro 25,00= per ogni giorno di ulteriore
ritardo.
Tale sanzione non si applica
ai datori di lavoro che, occupando da
Il datore di lavoro, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assunzione, è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a euro 51,00= al giorno per ciascun lavoratore disabile che non risulta occupato nella medesima giornata, per cause imputabili al medesimo datore di lavoro.