IRPEF - MODIFICHE CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2005 - LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311 - PRIMI CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

 

 

La legge 30 dicembre 2004 n. 311, “Finanziaria 2005”, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004 ed in vigore dal 1°gennaio 2005, ha apportato rilevanti modifiche in materia di determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Le novità introdotte sono contenute nei commi dal 349 al 353, dell’ articolo 1 (ed unico) della legge in parola. L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 2/E del 3 gennaio 2005, ha dettato le prime istruzioni operative cui i sostituti di imposta devono attenersi già con gli adempimenti relativi alle retribuzioni che verranno corrisposte per il mese di gennaio 2005.

Di seguito, alla luce delle citate istruzioni, si illustrano le novità apportate.

 

Determinazione della base imponibile

Dal 1° gennaio 2005, la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell’IRPEF è costituita dal reddito complessivo del contribuente (che si ricorda, secondo quanto previsto dall’art. 51 Tuir, è al netto degli oneri previdenziali ed assicurativi dovuti per legge e degli oneri deducibili trattenuti direttamente dal datore di lavoro quali, ad esempio, i contributi per la previdenza complementare) al netto:

- degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del Tuir (che normalmente il dipendente non comunica al datore di lavoro in quanto trattasi di oneri che ricorrono in ipotesi residuali);

- della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta di cui all’articolo 11 del Tuir (c.d. no tax area, introdotta dal primo modulo della riforma varato con la finanziaria dell’anno 2004);

- delle nuove deduzioni per oneri di famiglia di cui all’articolo 12 del Tuir, di nuova introduzione.

 

Determinazione della no tax area

La legge in parola non ha apportato alcuna modifica alla deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione di cui all’art. 11 del Tuir (c.d. no tax area). Si richiamano al riguardo, pertanto, le istruzioni fornite con le precedenti comunicazioni in materia (cfr. suppl. n. 7 al Not. n. 12/2002 e Not. n. 2/2003).

Si precisa unicamente che ai fini della determinazione della no tax area si dovrà far riferimento al reddito complessivo al lordo della deduzione per oneri familiari, come si dirà meglio in seguito.

 

Deduzioni per oneri familiari

Con effetto dal 1° gennaio 2005, le detrazioni per i carichi di famiglia, previste dalla precedente disciplina, sono abrogate e sostituite con le nuove deduzioni per oneri di famiglia, disciplinate dal nuovo art. 12 Tuir. La modifica introdotta costituisce un’importante novità. A differenza delle detrazioni che abbattono l’imposta dovuta, le deduzioni abbattono la base imponibile su cui applicare le aliquote e calcolare l’imposta.

Diversamente dalle previgenti detrazioni per carichi di famiglia, i cui importi erano fissati in funzione del reddito complessivo del contribuente, gli importi stabiliti dal nuovo articolo 12 corrispondono a deduzioni teoriche, il cui ammontare effettivo deve essere determinato sulla base di regole analoghe a quelle fissate per la determinazione della no tax area, come si dirà.

Il nuovo testo dell’articolo 12 stabilisce che dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi teorici:

a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria. Tale importo può essere ripartito tra coloro che hanno diritto alla deduzione.

L’importo di euro 2.900, al verificarsi di alcune condizioni, è aumentato a:

- 3.450 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

- 3.200 euro, per il primo figlio, se l’altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;

- 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In presenza delle condizioni disposte dalla norma, tali deduzioni sostituiscono la deduzione di euro 2.900 e sono tra loro alternative.

La deduzione per i figli a carico spetta con riferimento a ciascun figlio ed a prescindere dall’età del figlio e dalla circostanza che questi conviva con il contribuente.

Tali deduzioni teoriche spettano solo per i familiari fiscalmente a carico.

Come in passato, il familiare può essere considerato fiscalmente a carico solo se possiede un reddito complessivo non superiore ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del Tuir. Tale limite di reddito è fissato con riferimento all’intero periodo d’imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso. Inoltre il reddito deve essere assunto al lordo della no tax area e delle deduzioni per oneri di famiglia.

Le deduzioni in parola devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino a quello in cui le stesse sono cessate.

Determinazione della deduzione effettiva spettante per oneri familiari

Con criterio analogo a quello introdotto per la determinazione della no tax area, l’importo spettante della deduzione per oneri familiari si determina riproporzionando l’ammontate teorico della deduzione al reddito complessivo del richiedente secondo la seguente formula:

 

78.000 + OD + DT – RC
78.000

 

dove:

78.000 = Ammontare predefinito di riferimento;

OD = Oneri deducibili di cui all’art. 10 Tuir;

DT = Deduzioni teoriche per oneri di famiglia di cui al nuovo art. 12 Tuir;

RC = Reddito complessivo del contribuente (al lordo della no tax area e comprensivo delle mensilità aggiuntive).

Se il risultato della formula è:

- maggiore o uguale a 1: la deduzione compete per intero;

- minore di 1: la deduzione effettivamente spettante si ottiene moltiplicando l’ammontare della deduzione teoricamente spettante per il risultato della formula, utilizzando solamente le prime quattro cifre decimali adottando il meccanismo del troncamento;

- zero o minore di zero: la deduzione non compete.

Dal reddito complessivo si dovrà poi sottrarre la deduzione effettivamente spettante (ottenuta moltiplicando l’ammontare della deduzione teorica per il risultato della formula, utilizzando solamente le prime quattro cifre decimali). Il risultato di questa operazione non costituisce ancora il reddito imponibile. Infatti, per la determinazione del reddito imponibile, oltre alla deduzione per oneri di famiglia, si deve tener contro anche della no tax area, calcolata secondo le note modalità. Dunque, per la determinazione del reddito imponibile si devono calcolare separatamente le due deduzioni: una per gli oneri familiari ed una per assicurare la progressività dell’imposta (no tax area), i relativi ammontari devono essere successivamente sottratti dal reddito complessivo. Il risultato così ottenuto costituisce la base imponibile cui devono essere applicate le aliquote di imposta.

 

La nuova tabella delle aliquote d’imposta e degli scaglioni di reddito

La Finanziaria 2005 ha modificato le aliquote d’imposta e gli scaglioni di reddito, che dal 1° gennaio 2005 sono così determinati:

a) per i redditi fino a 26.000 euro, aliquota del 23%;

b) per i redditi oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, aliquota del 33%;

c) per i redditi oltre 33.500 euro, aliquota del 39%.

Oltre alle tre aliquote fissate per l’IRPEF è previsto, per i redditi superiori a 100.000 euro, un contributo di solidarietà del 4% da applicare alla parte di reddito imponibile che eccede tale importo. Secondo l’Agenzia delle Entrate tale contributo va interpretato e gestito a tutti gli effetti come un’ulteriore aliquota d’imposta. Conseguentemente:

- il contributo concorre insieme all’IRPEF all’importo sul quale possono essere fatte valere eventuali detrazioni d’imposta;

- il contributo rileva ai fini della determinazione dell’aliquota media da applicare al TFR e alle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale;

- il contributo concorre alla definizione dell’aliquota media nel calcolo della tassazione separata;

- l’importo del contributo deve essere tenuto in considerazione nella determinazione della misura degli acconti d’imposta;

- il sostituto d’imposta deve operare le ritenute tenendo conto del contributo.

 

Abrogazione delle detrazioni già previste per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi da pensione e per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore.

La Finanziaria 2005 ha abrogato le detrazioni d’imposta previste, dal previgente art. 14 Tuir, quando nel reddito complessivo confluivano anche redditi di lavoro dipendente, alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente individuati dalla norma, redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo o di impresa minore.

 

Clausola di salvaguardia

Per evitare che la riforma introdotta dalla Finanziaria 2005 comporti un aumento delle imposte dovute è previsto che il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, possa confrontare il nuovo sistema di tassazione sia con quello in vigore al 31 dicembre 2002 sia con quello risultante dal primo modulo di riforma dell’IRPEF, in vigore fino al 31 dicembre 2004, ed applicare quello a lui più favorevole. Poiché la scelta da parte del contribuente deve avvenire in sede di dichiarazione dei redditi, il sostituto d’imposta non è tenuto a porre in essere alcun adempimento in relazione a tale disposizione né in sede di effettuazione delle ritenute d’acconto, relative ai singoli periodi di paga, né in sede di conguaglio.

 

Tassazione degli arretrati di lavoro dipendente

Le nuove aliquote si applicano dal 1° gennaio 2005 anche sugli arretrati di lavoro dipendente in quanto termina il periodo transitorio previsto dalla Finanziaria 2003 (cfr. Not. n. 2/2003).

 

Adempimenti dei Sostituti di imposta

Il sostituto d’imposta effettua la ritenuta sulla parte imponibile delle somme corrisposte ai dipendenti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto della deduzione per oneri familiari e della no tax area anch’esse rapportate al periodo di paga. Non trovano applicazione, invece, in quanto soppresse, le detrazioni per lavoro dipendente.

In sede di effettuazione delle ritenute sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura il sostituto d’imposta non deve applicare nè la deduzione per oneri familiari nè la no tax area, ma deve tener conto delle mensilità aggiuntive ai fini della determinazione del reddito complessivo rilevante per il calcolo di entrambe le deduzioni.

Come già avveniva in tema di applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia, il riconoscimento della deduzione per oneri di famiglia è subordinato ad un esplicita richiesta da parte del lavoratore con la quale, oltre a dichiarare di averne diritto ed indicarne le condizioni di spettanza, si impegna anche a comunicare tempestivamente al datore di lavoro le eventuali variazioni . Peraltro, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la dichiarazione ha effetto anche per i periodi d’imposta successivi. Dunque se non vi sono state nuove indicazioni da parte del dipendente il sostituto può utilizzare le dichiarazioni rese per l’anno 2004 anche per il riconoscimento della deduzione per oneri familiari per l’anno 2005.

Il dipendente può comunicare l’ammontare presunto degli eventuali redditi diversi da quelli corrisposti dal datore di lavoro per consentire una quanto più possibile esatta determinazione del reddito complessivo in base al quale il sostituto dovrà calcolare le deduzioni spettanti.

Il dipendente può anche richiedere al sostituto di non applicare dette deduzioni nell’ipotesi in cui, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, presume di avere diritto a deduzioni inferiori rispetto a quelle che gli sarebbero riconosciute dal sostituto.

In mancanza della comunicazione da parte del lavoratore del presumibile importo del proprio reddito complessivo, il sostituto considera quale reddito complessivo quello di lavoro dipendente corrisposto nel corso dell’anno.

Per determinare la ritenuta sulle somme e sui valori corrisposti in ciascun periodo di paga, il sostituto d’imposta deve applicare le aliquote sopra indicate, ragguagliando al periodo di paga gli scaglioni annui di reddito. Naturalmente, sulla parte di reddito imponibile eccedente 100.000 euro deve essere applicato anche il contributo di solidarietà del 4 per cento, per un’aliquota complessiva pari al 43 per cento.

In sintesi, il sostituto d’imposta deve operare nel seguente modo:

- determinare il reddito complessivo calcolando l’ammontare delle somme e dei valori che corrisponderà nel periodo d’imposta, tenendo conto delle mensilità aggiuntive e dei compensi della stessa natura, nonché di eventuali altri redditi comunicati dal dipendente;

- sottrarre l’ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera h) del Tuir;

- calcolare l’importo effettivo della no tax area secondo la nota formula;

- calcolare l’importo effettivo della deduzione per oneri di famiglia, applicando la formula sopra illustrata;

- ragguagliare le deduzioni in parola ai singoli periodi di paga;

- sottrarre dal reddito erogato gli importi delle deduzioni spettanti ed applicare la ritenuta sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito rapportate al periodo di paga e dell’eventuale contributo del 4 per cento.

Per maggiore chiarezza si formula il seguente esempio riguardante un dipendente a tempo indeterminato con:

- stipendio mensile di 2.000 euro (per quattordici mensilità), al netto dei contributi INPS e di quelli alla previdenza complementare trattenuti direttamente dal sostituto;

- deduzione teorica pari a 9.550 euro per familiari a carico (coniuge e due figli, di cui uno di età inferiore ai tre anni).

 

Reddito di lavoro dipendente: 2.000 X 14 = 28.000

 

Deduzione di cui all’art. 11 (no tax area) spettante:

26.000 + 7.500 – 28.000 = 0,2115 X 7.500 = 1.586,25

26.000

 

Deduzione di cui all’art. 12 (per oneri familiari) spettante:

- deduzione teorica per moglie a carico = 3.200

- deduzione teorica per figlio a carico di età inferiore a tre anni = 3.450

- deduzione teorica per figlio a carico di età superiore a tre anni = 2.900

Deduzione teorica: 3.200 + 3.450 + 2.900 = 9.550

Deduzione effettiva spettante

78.000 + 9.550 – 28.000 = 0,7634 X 9.550 = 7.290,47

78.000

 

Ragguaglio a mese deduzione no tax area: 1.586,25 : 12 = 132,19

 

Ragguaglio a mese deduzione per oneri familiari: 7.290,47 : 12 = 607,54

 

Reddito imponibile mensile: 2.000 – 132,19 – 607,54 = 1.260,27

 

Ritenuta IRPEF mensile: 1.260,27 X 23% = 289,86

 

Si rammenta che sulle mensilità aggiuntive, tredicesima, quattordicesima ed eventuale quindicesima, non opera alcuna deduzione.

 

Conguaglio

In sede di conguaglio, entro il 28 febbraio dell’anno successivo ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto deve procedere al ricalcolo definitivo delle deduzioni per assicurare la progressività dell’imposizione e per oneri di famiglia spettanti.

Tenuto conto dell’importo delle deduzioni risultanti da tale calcolo, il sostituto effettua il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate sulle somme e sui valori corrisposti in ciascun periodo di paga, comprese anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 del mese di gennaio dell’anno successivo, se riferiti all’anno precedente, e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi.

Nella certificazione CUD, il sostituto deve indicare:

- l’importo della deduzione di cui all’art. 11 del Tuir (no tax area), riconosciuta per assicurare la progressività dell’imposizione;

- l’importo delle deduzioni di cui all’art. 12, commi 1 e 2 del Tuir riconosciute per oneri di famiglia.

Tale indicazione deve essere seguita anche in caso di rapporti cessati nel corso del 2005, prima della predisposizione del modello CUD 2006. In tal caso, l’indicazione delle deduzioni per oneri familiari riconosciute deve essere effettuata nelle annotazioni del CUD 2005, utilizzando il codice 99, tabella B.

 

Si formula riserva di ulteriori comunicazioni non appena gli organi preposti avranno chiarito le modalità di determinazione della base imponibile ai fini dell’applicazione delle addizionali regionale e comunale dovute sulle retribuzioni di competenza dell’anno 2005.