INPS - LAVORATORI PARASUBORDINATI, OCCASIONALI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2005
Come previsto dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 c.d "Collegato alla Finanziaria
2004" le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla gestione
separata, che non sono assicurati presso altre forme di previdenza
obbligatorie, sono incrementate dello 0,20% ogni anno a
partire dal 2004, fino al raggiungimento dall’aliquota del 19%.
Di seguito si riportano le aliquote contributive
per tali soggetti in vigore dal 1° gennaio 2005.
1) Soggetti
iscritti alla gestione separata presso l'INPS e non assicurati presso altre
forme previdenziali obbligatorie: l'aliquota contributiva complessiva è
così fissata:
- 18,00% per i redditi fino ad euro 38.603,00
(17,50% contribuzione pensionistica più lo 0,50% contribuzione per maternità,
assegni nucleo famigliare e malattia spedalizzata);
- 19,00% per i redditi oltre ad euro 38.603,00
e sino al massimale pari, per l'anno 2005, ad euro 83.967,00 (17,50%
contribuzione pensionistica, più l'1% aliquota aggiuntiva a
carico del dipendente ai sensi dell'art. 3 ter della
Legge 438/92 e più lo 0,50% contribuzione per maternità, assegni nucleo
famigliare e malattia spedalizzata).
2) Soggetti iscritti alla gestione
separata presso l'INPS e titolari di pensione diretta: aliquota complessiva
del 15,00%, invariata rispetto all’anno 2004.
3) Soggetti
iscritti alla gestione separata presso l'INPS e iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie: resta confermata l'aliquota contributiva
nell'attuale misura del 10,00%.
Lavoratori occasionali
Dal
1° gennaio 2004, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale
sono iscritti alla gestione separata presso l'INPS
qualora il reddito annuo derivante da detta attività sia superiore ad euro
5.000 annui.
Le
aliquote contributive cui sono assoggettati i redditi
dei lavoratori in parola sono quelle proprie della gestione separata sopra
richiamate. Inoltre, circa le modalità ed i termini per il versamento dei
contributi trovano applicazione le medesime regole poste per i parasubordinati.
Associati in partecipazione
Dal 1° gennaio 2005 è prevista la
confluenza nella gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi
della contribuzione dovuta dagli "associati in partecipazione".
L'obbligo contributivo scatta per i
soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione, forniscono
prestazioni lavorative in cambio di compensi qualificati come reddito da lavoro
autonomo e non sono iscritti agli Albi professionali.
Il contributo alla gestione è pari al contributo pensionistico corrisposto alla Gestione separata
INPS dai lavoratori parasubordinati non iscritti ad altre forme di previdenza,
al netto dello 0,50%. Pertanto l’aliquota contributiva dovuta per tali soggetti
è pari:
- al 17,50% per i redditi fino ad euro 38.603,00;
- al 18,50% per i redditi oltre ad euro 38.603,00
e sino al massimale pari, per l'anno 2005, ad euro 83.967,00
ed è posta, per il 55%, a
carico dell'associante, e, per il 45%, a carico dell'associato.
Per il versamento del contributo si applicano le modalità ed i termini previsti per i parasubordinati