INPS - LAVORATORI PARASUBORDINATI, OCCASIONALI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2005

Come previsto dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 c.d "Collegato alla Finanziaria 2004" le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla gestione separata, che non sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, sono incrementate dello 0,20% ogni anno a partire dal 2004, fino al raggiungimento dall’aliquota del 19%.

Di seguito si riportano le aliquote contributive per tali soggetti in vigore dal 1° gennaio 2005.

1) Soggetti iscritti alla gestione separata presso l'INPS e non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie: l'aliquota contributiva complessiva è così fissata:

-     18,00% per i redditi fino ad euro 38.603,00 (17,50% contribuzione pensionistica più lo 0,50% contribuzione per maternità, assegni nucleo famigliare e malattia spedalizzata);

-     19,00% per i redditi oltre ad euro 38.603,00 e sino al massimale pari, per l'anno 2005, ad euro 83.967,00 (17,50% contribuzione pensionistica, più l'1% aliquota aggiuntiva a carico del dipendente ai sensi dell'art. 3 ter della Legge 438/92 e più lo 0,50% contribuzione per maternità, assegni nucleo famigliare e malattia spedalizzata).

2) Soggetti iscritti alla gestione separata presso l'INPS e titolari di pensione diretta: aliquota complessiva del 15,00%, invariata rispetto all’anno 2004.

3) Soggetti iscritti alla gestione separata presso l'INPS e iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie: resta confermata l'aliquota contributiva nell'attuale misura del 10,00%.

Lavoratori occasionali

Dal 1° gennaio 2004, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata presso l'INPS qualora il reddito annuo derivante da detta attività sia superiore ad euro 5.000 annui.

Le aliquote contributive cui sono assoggettati i redditi dei lavoratori in parola sono quelle proprie della gestione separata sopra richiamate. Inoltre, circa le modalità ed i termini per il versamento dei contributi trovano applicazione le medesime regole poste per i parasubordinati.

Associati in partecipazione

Dal 1° gennaio 2005 è prevista la confluenza nella gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi della contribuzione dovuta dagli "associati in partecipazione".

L'obbligo contributivo scatta per i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione, forniscono prestazioni lavorative in cambio di compensi qualificati come reddito da lavoro autonomo e non sono iscritti agli Albi professionali.

Il contributo alla gestione è pari al contributo pensionistico corrisposto alla Gestione separata INPS dai lavoratori parasubordinati non iscritti ad altre forme di previdenza, al netto dello 0,50%. Pertanto l’aliquota contributiva dovuta per tali soggetti è pari:

-     al 17,50% per i redditi fino ad euro 38.603,00;

-     al 18,50% per i redditi oltre ad euro 38.603,00 e sino al massimale pari, per l'anno 2005, ad euro 83.967,00

ed è posta, per il 55%, a carico dell'associante, e, per il 45%, a carico dell'associato.

Per il versamento del contributo si applicano le modalità ed i termini previsti per i parasubordinati