IRPEF - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - RIVALUTAZIONI ANNUALI IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% - VERSAMENTO SALDO IMPOSTA ANNO 2004
La
disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto prevede (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 11/2001 e suppl. n. 2 al Not. n. 11/2002) che sull’importo
delle rivalutazioni dei trattamenti di fine rapporto, maturato a favore di ogni
dipendente, sia trattenuta, annualmente, un’imposta sostitutiva stabilita nella
misura dell’11%. Detta imposta sostitutiva, da imputare a riduzione del fondo
TFR, deve essere calcolata e versata a cura del sostituto d’imposta alle
seguenti scadenze fisse: entro il 16 dicembre in acconto, nella misura del
90%, ed entro il 16 febbraio dell’anno successivo, a saldo.
Pertanto
entro il 16 febbraio 2005 le imprese devono versare il saldo dell’imposta, pari all’11%
dell’ammontare della rivalutazione effettiva maturata nell’anno 2004,
dedotto quanto versato in sede di acconto.
Il
versamento del saldo deve essere effettuato tramite il
Mod. F24, indicando nella Sezione Erario
il codice-tributo 1713. Il periodo di riferimento da indicare č l'anno
d'imposta a cui si riferisce il versamento, cioč il 2004.
Si
rammenta che in sede di versamento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni
del T.F.R., sia in acconto
che in saldo, puň essere utilizzato il credito derivante dall’anticipo
d’imposta sui trattamenti di fine rapporto, di cui all’art. 3, commi da
Nel
caso in cui venga utilizzato il citato credito, ai
fini della compilazione del Mod. F24, nella colonna
“anno di riferimento” va indicato l’anno di utilizzo del credito stesso, e cioč
2005 e nella colonna “importi a credito compensati” il codice tributo 1250,
relativo all’anticipo di imposta sui TFR.