ISTITUZIONE ALBO
INSTALLATORI E MANUTENTORI IMPIANTI: RINVIO AL 30 GIUGNO DELL’ENTRATA IN VIGORE
DELLE NORME SUGLI IMPIANTI
Sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004 è stata pubblicata la
legge 27 dicembre 2004, n. 306 (conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266) che prevede il differimento al 1° luglio
2005 dell’applicazione del capo V, Parte II, T.U. Edilizia (d.P.R.
n. 380 del 2001) in materia di sicurezza impianti (salvo che per l’edilizia
scolastica) già disciplinati dalla legge n. 46/1990.
E’ stato inoltre pubblicato sulla G.U. 9.12.2004, n. 288 il
D.M. 24.11.2004, recante «Disposizioni di attuazione
dell’articolo 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia».
Il provvedimento attiva presso ciascuna Camera di Commercio
l’albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1
dell’art. 109 del TU in materia di edilizia, abilitati
all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione dei
seguenti impianti:
- gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione
e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno
degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente
distributore;
- gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le
antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione
azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di
accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di
consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;
- gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas
allo stato liquido o aeriforme all’interno degli
edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito
dall’ente distributore;
- gli impianti di sollevamento di persone o di cose per
mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili; gli impianti di protezione
antincendio.
Si ricorda che ai sensi del citato art. 109 i requisiti tecnico professionali per l’iscrizione all’albo
sono quelli riportati di seguito.
I requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 108, comma 2,
sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito,
con specializzazione relativa al settore delle
attività di cui all’articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno
continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo
ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni,
escluso quello computato ai fini dell’apprendistato, in qualità di operaio
installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
all’articolo 107.
In allegato al provvedimento sono riportati i modelli per la
domanda di iscrizione.
Inoltre, a titolo transitorio, coloro che rivestono, sulla
base del possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 della L. 46/1990, il ruolo di responsabili tecnici in imprese
iscritte, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, comma 1, della
legge medesima, nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della L. 580/1993, o nell’albo delle imprese artigiane di cui
alla L. 443/1985, hanno
titolo all’inserimento nell’albo sulla base della presentazione della
dichiarazione da rendersi, mediante il modello riportato nell’allegato B del
decreto.
Si ritiene utile pubblicare il testo della norma e la
circolare ministeriale di commento.
Disposizioni di attuazione
dell’articolo 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia.
(Gazzetta ufficiale 09/12/2004 n. 288)
Il Ministro delle Attività
Produttive
. . . . omissis. . . .
Decreta:
Art. 1.
Istituzione dell’albo
2. L’iscrizione all’albo di cui al comma
Art. 2.
Presentazione della domanda di iscrizione
1. Ai fini dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 1 i
soggetti interessati
presentano apposita domanda alla camera di commercio della provincia in cui risiedono, o nella
quale abbiano eletto domicilio
professionale, redatta utilizzando il modello riportato nell’allegato A del presente decreto.
2. Nella domanda di cui al comma 1 gli interessati indicano
le specifiche
tipologie di impianti per le quali l’iscrizione e’ richiesta, con riferimento a quelle previste
all’art. 107 del T.U.
Art. 3.
Dimostrazione del possesso dei
requisiti
1. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti
previsti dall’art.
109, comma 2, del T.U., si osservano le disposizioni
recate dal testo unico in materia di
documentazione amministrativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 18, 19, 46 e 47
dello stesso.
Art. 4.
Domande di modifica
1. Eventuali modifiche della propria posizione, attinenti
alle tipologie
di impianti per le quali l’iscrizione e’ stata ottenuta, sono richieste dall’interessato con le modalita’ indicate nell’art. 2.
2. Con le modalita’ richiamate al
comma 1 l’interessato provvede, altresi’, a
comunicare alla camera di commercio, entro sessanta giorni, eventuali mutamenti del proprio
numero di telefono, del proprio
indirizzo di posta elettronica o del proprio domicilio, nonche’ degli altri
dati personali rilevanti, ai sensi del presente
decreto, ai fini della tenuta dell’albo.
Art. 5.
Esame delle domande
1. L’esame delle domande di cui all’art. 2 e all’art. 4,
comma 1, e’
effettuato presso la camera di commercio e deve essere completato nel termine di sessanta giorni.
2. Qualora la domanda presentata non sia regolare o
completa, la camera
di commercio ne da’ comunicazione all’interessato entro dieci giorni dalla data della sua ricezione,
mediante raccomandata con avviso di
ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa vigente, assicuri l’avvenuta consegna,
indicando le cause di irregolarita’ o di incompletezza.
In tal caso il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della
domanda regolarizzata.
Art. 6.
Accoglimento e reiezione delle
domande
1. La camera di commercio dispone con provvedimento
motivato, entro il
termine previsto dall’art. 5, comma 1, del presente decreto, l’iscrizione nell’albo o il diniego di
iscrizione.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e’
notificato all’interessato entro
quindici giorni dalla sua adozione. In caso di accoglimento della domanda, viene contestualmente
comunicato all’interessato il numero di
iscrizione attribuito.
Art. 7.
Notizie desumibili dall’albo
1. Dalla consultazione dell’albo di cui all’art. 1,
effettuabile a livello
nazionale, devono risultare:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o
domicilio professionale, indirizzo di posta elettronica ed eventuale recapito telefonico
dell’interessato;
b) tipologia degli impianti per la quale
e’ stata ottenuta l’iscrizione;
c) requisiti professionali sulla base dei quali e’ stata disposta
l’iscrizione, con riferimento alle tipologie previste dall’art.
109, comma 1, del T.U.;
d) eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione disposti dalla
camera di commercio ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente decreto;
e) data dell’iscrizione;
f) numero di iscrizione
all’albo.
Art. 8.
Revisione dell’albo
1. L’albo e’ soggetto a revisione
ogni quattro anni.
Art. 9.
Trasferimento della residenza o del
domicilio professionale
1. Nel caso in cui il soggetto iscritto trasferisca la
residenza o il
domicilio professionale in altra provincia, deve chiedere, entro novanta giorni dal suddetto trasferimento,
l’iscrizione nell’albo della
circoscrizione camerale nella quale fissa la nuova residenza o il nuovo domicilio professionale, mediante il
modello riportato nell’allegato A del
presente decreto.
2. La camera di commercio della provincia di destinazione provvede a richiedere
alla camera di commercio della provincia di provenienza la documentazione relativa
all’interessato.
3. La camera di commercio della provincia di destinazione
provvede all’iscrizione
nell’albo, nonche’ a richiedere, contestualmente,
la cancellazione dell’istante dall’albo
della camera di commercio della
provincia di provenienza.
4. La camera di commercio della provincia di destinazione e
quella della
provincia di provenienza annotano nell’albo, rispettivamente, che l’iscrizione e la cancellazione avvengono
per trasferimento.
Art. 10.
Sospensione dell’iscrizione
1. La sospensione dell’iscrizione nell’albo e’ disposta dalla
camera di commercio nei casi previsti dalle norme, in ottemperanza
di sanzioni disciplinari, amministrative
o penali.
2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1 e’ notificato
all’interessato, nonche’ all’impresa presso
cui lo stesso svolga, eventualmente, la
funzione di responsabile tecnico, entro quindici giorni dalla sua adozione.
Art. 11.
Cancellazione dall’albo
1. La cancellazione dall’albo e’
pronunciata dalla camera di
commercio:
a) quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare, in capo all’interessato, i
requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 109, comma 1, del T.U.;
b) quando l’interessato risulti non
piu’ residente ne’
domiciliato professionalmente nella provincia;
c) quando l’interessato risulti deceduto;
d) quando l’interessato risulti
irreperibile nell’ambito della revisione
di cui all’art. 8 o nell’ambito di eventuali verifiche disposte dalla camera di commercio;
e) in ottemperanza di sanzioni disciplinari, amministrative
o penali;
f) su richiesta
dell’interessato.
2. La cancellazione per le motivazioni di cui alle lettere
a), b), d) ed
e) del comma 1 e’ pronunciata previa comunicazione all’interessato, da effettuarsi mediante
lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa vigente, assicuri l’avvenuta consegna, con
l’assegnazione di un termine non
inferiore a trenta giorni per le controdeduzioni.
3. Il provvedimento di cancellazione di cui al comma 1 e’ notificato all’interessato, nonche’
all’impresa presso cui lo stesso svolga,
eventualmente, la funzione di responsabile tecnico, entro 15 giorni dalla sua adozione.
Art. 12.
Disposizioni transitorie
1. Coloro che, alla data di entrata
in vigore dell’art. 109, comma 2, del T.U., rivestono, sulla base del possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 della legge 5
marzo 1990, n. 46, il ruolo di
responsabili tecnici in imprese iscritte, per lo svolgimento delle attivita’ di
cui all’art. 2, comma 1, della legge medesima, nel registro delle imprese di cui all’art. 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o
nell’albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, hanno titolo
all’inserimento nell’albo di cui
all’art. 1 sulla base della presentazione della dichiarazione da rendersi, mediante il modello riportato
nell’allegato B del presente decreto,
entro un anno dalla predetta data.
Art. 13.
Pubblicazione
1. Il presente decreto e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2004
Il Ministro Marzano
Ministero delle Attività Produttive
Circolare del 24 novembre 2004, n. 3580/C
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 «Problematiche connesse all’applicazione dell’art.
109, comma 2».
Premessa - Riferimenti normativi
Con la norma di cui in epigrafe, in attuazione della delega contenuta nel punto 2 dell’allegato 3 della
legge 8 marzo 1999, n. 50, fu emanato il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia.» (in seguito Tu), con il precipuo scopo di riunire in unico
testo le disposizioni aventi ad oggetto tanto la disciplina dell’attività
edilizia propriamente detta (parte prima), quanto la disciplina della normativa
tecnica dell’edilizia (parte seconda).
In tale ultima sede si è provveduto a
recepire nel Capo V, la disciplina riveniente dalla legislazione sulla
sicurezza degli impianti, e pertanto in primo luogo della legge 5 marzo 1990,
n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti»,
riprodotta nel suo complesso, ancorché con integrazioni di notevole rilievo.
In particolare si rileva la introduzione ex novo del
disposto dell’art. 109, comma 2, del predetto testo unico, il quale recita: «È
istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di
cui al comma 1. Le modalità per l’accertamento del possesso dei titoli
professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività
produttive». La disposizione de quo agitur appare
chiaramente integrativa dell’originario art. 3 della citata legge 46/90.
Si deve in ogni caso rilevare che l’intero art. 109 del Tu è
norma di rango primario, in quanto introdotto dal decreto legislativo 6 giugno
2001, n. 378.
Entrata in vigore della disposizione
Il termine di entrata in vigore
dell’intero Tu è stato più volte prorogato. Dapprima al 30
giugno 2002 dall’art. 5-bis, Dl 23 novembre 2001, n. 411, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione e poi al 30 giugno 2003 dall’art.
Successivamente, l’entrata in vigore delle
disposizioni del capo quinto della parte seconda del Tu (e quindi l’art.
Come già evidenziato con lettere
circolari indirizzate a codeste Camere dalla Direzione generale per il commer¬cio, le assicurazioni e i servizi, da ultimo in data 30 dicembre
2003, prot. 560734, la proroga non si applica agli
edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Ratio dell’intervento normativo
Il legislatore con l’emanazione
della disposizione di cui all’art. 109, comma 2 del Tu, ha inteso creare un
peculiare regime per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, più
incisivo di quello originariamente previsto dalla legge 46/90.
Infatti, la disposizione normativa in
questione trova una sua giustificazione solo ove si ricolleghi ad un principio
generale di sicurezza degli impianti e dell’utenza dei medesimi.
In tal senso l’albo in parola ha chiaramente natura
abilitante dei soggetti iscritti.
Quanto precede trova una propria
motivazione non solo in armonia con il tenore letterale del termine
«albo», ma soprattutto appare coerente con l’evidente finalità di sancire un
sistema di controlli pubblici più pregnante ed efficace delle capacità
professionali dei tecnici abilitati alla installazione degli impianti in
questione (tenuto conto, come sopra evidenziato, della rilevanza degli
interessi generali sottesi ad una loro corretta realizzazione e gestione).
Compatibilità dell’albo istituito ex art.109, comma 2, con la normativa di settore vigente
La disposizione introdotta dall’art. 109 del Tu, si inserisce in un ampio tessuto connettivo in cui la
disciplina di settore è regolata sia a livello normativo primario, sia a
livello regolamentare.
Si pone pertanto un problema di coerenza dell’albo in parola
con il sistema giuridico vigente, in particolar modo in
riferimento alla disciplina introdotta dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 558 del 1999, e dalle disposizioni eccezionali previste dall’art.
6 della legge 5 gennaio 1996, n. 25.
Con riferimento alla prima questione, e cioè
il rapporto tra l’albo istituito ex art. 109, comma 2, Tu, e l’art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, si ritiene
che debba essere risolto alla stregua degli ordinari canoni ermeneutici
della successione degli atti normativi nel tempo. Si deve tornare a precisare,
infatti, che l’albo degli installatori risulta
istituito direttamente dall’art. 109 del Tu, e precisamente dall’art. 109 del
decreto legislativo 378/01, norma di rango primario.
L’iscrizione nell’albo è pertanto
presupposto per l’assunzione, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del
Tu, della posizione di responsabile tecnico nelle imprese che esercitano le
attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli
impianti tecnologici.
Conseguentemente, nella denuncia di inizio
attività prevista dal sopra citato articolo 9, la dichiarazione circa il
possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 109, comma 1,
del Tu, dovrà intendersi sostituita con il riferimento all’iscrizione stessa.
Con riferimento alla seconda problematica, e cioè alla peculiare situazione giuridica soggettiva
individuata dal legislatore nell’art. 6 della citata legge 25/96, è opportuno
ribadire quanto già affermato nella circolare 3562/C di questo Ministero del 7
luglio 2003.
Il legislatore con l’emanazione della predetta disposizione
(art. 6), ha inteso creare un peculiare regime derogatorio per il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, necessari
ad assumere la qualificazione di responsabile tecnico di impresa operante
nell’ambito dell’attività di installazione, per consentire a quei soggetti, che
pur avendo svolto professionalmente l’attività nel corso di periodi pregressi
in qualità di titolari di imprese, regolarmente iscritte, non si trovino nelle
tassative condizioni previste dall’art. 3 della legge 46/90 (poi trasfuso
nell’art. 109 del Tu).
La ratio della norma sembra
pertanto chiaramente orientata nel senso di prevedere un regime di favore per i
soggetti ivi contemplati. In ogni caso appare di tutta evidenza che il
legislatore ha voluto sottrarre questi soggetti al regime «ordinario» di accertamento del possesso dei requisiti professionali
abilitanti, ponendo una presunzione juris et de jure di possidenza dei
requisiti medesimi in capo ai soggetti che si trovino nella condizione
disciplinata ex art. 6 della legge 25/96 ridetta.
Ne consegue operativamente
che ai fini dell’accertamento del possesso di requisiti professionali
abilitanti allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 108, comma 1,
del Tu diversi da quelli previsti dall’articolo 109, comma 1, del Tu medesimo, e quindi precipuamente nella fattispecie
disciplinata dall’art. 6 della legge 25/96, continua ad applicarsi la procedura
prevista dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
dicembre 1999, n. 558.