REVISIONE GENERALE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RIMORCHI PER
L’ANNO 2005
Il Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero
dei Lavori Pubblici, con circolare 2 dicembre 1999 - prot. n. 1334/4383/CG (C1) - ha
comunicato che dall’anno 2000 la periodicità dell’effettuazione delle revisioni
dei veicoli a motore e loro rimorchi si allinea alla cadenza comunitaria già
recepita in seno all’art. 80, commi 3 e 4, del Nuovo Codice della Strada
(decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
Per
tale circostanza, a far data dall’anno 2000, non è più
necessario emanare il decreto annuale relativo ai criteri, ai tempi e alle
modalità per l’effettuazione della revisione annuale o periodica delle
categorie dei veicoli e rimorchi.
Revisioni annuali
a)
autobus
b)
autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate (compreso l’eventuale carrello appendice)
c)
rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
d)
autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente
e)
autoambulanze
Revisioni periodiche
f)
autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose,
aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate - quadricicli a motore
g)
autovetture - autoveicoli per trasporto promiscuo non compresi nel punto d) - autocaravan
h)
rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati per
la prima volta entro il 31 dicembre 2001, con esclusione di quelli che siano
stati sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel corso del 2004 o lo
saranno nel 2005, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 2004
Le
operazioni di revisione devono essere effettuate nel
corso dell’anno 2005, per le lettere a), b), c), d) ed e) secondo il seguente
calendario:
-
entro il mese di rilascio della carta di circolazione per i veicoli che,
immatricolati nel 2004 sono sottoposti a revisione
annuale per la prima volta,
-
entro il mese corrispondente a quello di effettuazione
dell’ultima revisione, per i veicoli che l’abbiano già effettuata.
Le
operazioni di revisione devono essere effettuate nel
corso dell’anno 2005 per le lettere f), g) ed h) secondo il seguente
calendario:
-
entro il mese di rilascio della carta di circolazione per i veicoli che,
immatricolati entro il 31 dicembre 2001, sono sottoposti a revisione
periodica per la prima volta,
-
entro il mese corrispondente a quello di effettuazione
dell’ultima revisione per i veicoli che l’abbiano già effettuata.
Limitatamente
ai veicoli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) è consentita la
circolazione in presenza di prenotazione effettuata
entro le date predette fino alla data fissata per la presentazione a visita e
prova.
I
proprietari dei veicoli potranno rivolgersi, per la revisione
agli uffici provinciali della Motorizzazione civile o alle imprese di
autoriparazione che abbiano ottenuto dagli stessi uffici la concessione
quinquennale ad esercitare questo servizio.