CALENDARIO
DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE - ANNO 2005
(DM
15/12/2004 - GU n.306 del 31/12/04)
Si
pubblica il DM 15/12/2004 con il quale sono state
disposte le limitazioni alla circolazione stradale per l’anno 2005.
Le
principali innovazioni contenute nel decreto riguardano :
-
i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione,
limitatamente alle giornate di sabato;
-
i veicoli che compiono un percorso a vuoto per il rientro alla sede
dell’impresa purché si trovino ad una distanza non superiore a
- i trattori isolati per il solo percorso di rientro
presso la sede dell’impresa, limitatamente a quelli impiegati per il trasporto
combinato.
Nei
casi di cui sopra il divieto, di cui all’art. 1 del D.M., non trova applicazione anche se i veicoli circolano
scarichi.
Le
deroghe sopra citate entreranno, per la prima volta, in vigore il 1° gennaio
2005.
D.M. 15 dicembre 2004
VISTO
l’art. 6,
comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
VISTE
le
relative disposizioni attuative contenute nel
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
e successive modificazioni;
CONSIDERATO
che, al
fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella
circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende
necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e
dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7,5 t;
CONSIDERATO
che, per
le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli
eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che
trasportano merci pericolose ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 4, del Nuovo
Codice della strada;
D E C R E T A
Art. 1
1.
Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai
centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di
cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni
festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2005 di seguito elencati:
a)
tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio,
ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore
22,00;
b)
tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
c)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
e)
dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 25 marzo;
f)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 marzo;
g)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 28 marzo;
h)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
i)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;
j)
dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 25 giugno;
k)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 luglio;
l)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 9 luglio;
m)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 16 luglio;
n)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 23 luglio;
o)
dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 29 luglio;
p)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 30 luglio;
q)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 6 agosto;
r)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 13 agosto;
s)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;
t)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 20 agosto;
u)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 27 agosto;
v)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 3 settembre;
w)
dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 ottobre;
x)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
y)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell’8 dicembre;
z)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;
aa) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;
bb) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 dicembre;
2.
Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel
caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al
comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest’ultimo
non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.
Art. 2
1.
Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio,
l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai
veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente è consentito,qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto
dalle norme del regolamento CEE n. 3820/85 - cada in coincidenza del posticipo
di cui al presente comma, di usufruire, con decorrenza dal termine del periodo
di riposo, di un posticipo di ore quattro.
2.
Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del
divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di
idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di
termine del divieto è anticipato di ore quattro
3.
Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i
veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona
Q. Europa, Torino-Orbassano,
Rivalta Scrivia, Trento,
Novara e Parma Fontevivo) e ai terminals
intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci
destinate, tramite gli stessi, all’estero. La stessa anticipazione si applica
anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container,
cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti e terminals intermodali, all’estero, nonché
ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti
veicoli devono essere muniti di idonea documentazione
(ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga
anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati
strada-rotaia o strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione
dell’art.38 della legge 1° agosto 2002 n.166 (combinato ferroviario) o dell’art. 3, comma 2 ter, della legge 22 novembre 2002, n.265
(combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la
destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo
di viaggio (biglietto) per l’imbarco.
4.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti
dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea
documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto
è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l’intermodalità del
trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio
nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello
proveniente dalla Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante
l’origine del viaggio.
5.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per
imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio
nazionale, purché muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione
(prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco, il divieto di cui
all’art.1 non trova applicazione. Analoga deroga,
alle stesse condizioni, è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia,
diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti
alla Calabria.
6.
Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di
circolazione in presenza dei cantieri per
l’ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio
Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e
per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti
di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio,
l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l’orario di termine del
divieto è anticipato di 2 ore.
7.
Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati
esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi,
sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio
nazionale.
Art. 3
1.
Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi
di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano
scarichi:
a)
adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza,
o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del
fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana),
per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari
di strade per motivi urgenti di servizio;
d)
delle amministrazioni comunali contrassegnati con la
dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che, per conto delle
amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purché
muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e)
appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con
l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto,
purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle
poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi
postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
f)
del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni
di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili,
liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
h)
adibiti al trasporto esclusivamente di animali
destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da
effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
i)
adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che
trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l)
adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri
servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purchè
muniti di idonea documentazione;
m)
adibiti esclusivamente al trasporto di:
m 1)
giornali, quotidiani e periodici;
m 2)
prodotti per uso medico;
m 3)
latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purchè, in quest’ultimo caso, gli
stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti
veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni di
n)
classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose,
che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse
nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o)
costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua
per uso domestico;
p)
adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q)
per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
r)
per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni
e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o
provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti
derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all’allevamento,
latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli
devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di
2
. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione altresì:
a) per i veicoli prenotati
per ottemperare all’obbligo di revisione,
limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio
di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa
intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di
revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
b) per i veicoli che compiono
percorso a vuoto per il rientro alla sede dell’impresa intestataria degli
stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a
c) per i
trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede
dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all’art.
2, comma 3, ultimo periodo.
Art. 4
1.
Dal divieto di cui all’art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione
prefettizia:
a)
i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all’art. 3,
lettera r) che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e
stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di
produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di
veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli
animali;
b)
i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati
al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461;
c)
i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta
e comprovata necessità ed urgenza.
2.
I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in
deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde,
delle dimensioni di
Art. 5
1.
Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter
circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della
provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto
ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, ove non sussistano
motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo
sul quale sarà indicato:
a)
l’arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione;
possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa
necessità;
c)
le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi
consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione investe
solo l’ambito di una provincia può essere indicata
l’area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali
strade sulle quali permanga il divieto;
d)
il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è
consentita la circolazione;
e) la
specifica che il provvedimento autorizzativo è valido
solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo
devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già
specificate all’art.4, comma 2.
2.
Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del comma 1, dell’art.
4, le richieste di autorizzazione a circolare in
deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si
chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo
sul quale sarà indicato:
a)
l’arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di
produzione agricola che in casi particolari può essere esteso
all’intero anno solare;
b)
le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con
l’indicazione delle diverse tipologie di attrezzature
di tipo portato o semiportato, autorizzati a
circolare;
c)
l’area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali
strade sulle quali permanga il divieto.
3.
Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, nel caso in
cui sia comprovata la continuità dell’esigenza di effettuare,
da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza
della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una
volta ed in ogni caso non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione
concessa, mediante l’apposizione di un visto di convalida, a seguito di
richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
Art. 6
1.
Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze
prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione,
può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul
quale sarà indicato:
a)
il giorno di validità; l’estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
b)
la targa del veicolo autorizzato; l’estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in
più parti;
c)
le località di partenza e di arrivo, nonché il
percorso consentito in base alle situazioni di traffico;
d)
il prodotto oggetto del trasporto;
e) la
specifica che il provvedimento autorizzativo è valido
solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere
fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già
specificate all’art. 4, comma 2.
2.
Per le autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, punto c), limitatamente ai
veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti
al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso
in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l’esigenza di effettuare più
viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le
Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni
contrarie, rilasciano un’unica autorizzazione di validità temporale non
superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni
giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli
autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.
Art. 7
1.
L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all’art. 4, può essere
rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui
territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all’esecuzione del trasporto. In tal
caso
2.
Per i veicoli provenienti dall’estero, la domanda di autorizzazione
alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio
italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia
di servizi a ciò delegata dagli interessati.
In
tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i
Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei
comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della
distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei
servizi presso le località di confine.
3.
Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori
Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficoltà
derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare
dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.
4.
Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui
territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i
veicoli provenienti dall’estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.
Art. 8
1.
Il calendario di cui all’art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per
i complessi di veicoli eccezionali:
a)
adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza,
o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del
fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessità di servizio, e
delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari
di strade per motivi urgenti di servizio;
d)
delle amministrazioni comunali contrassegnati con la
dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che per conto delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio “smaltimento rifiuti” purché
muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e)
appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con
l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto,
purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle
poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi
postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
f)
del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni
di servizio;
g)
adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati
alla distribuzione e consumo;
h)
macchine agricole, eccezionali ai sensi dell’art. 104, comma 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano
su strade non comprese nella rete stradale di interesse
nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.461.
Art. 9
1.
Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di
cui all’articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è vietato comunque,
indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all’art. 1, dal
1° giugno al 20 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore
24.00 della domenica successiva.
2.
Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla
circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell’allegato A al
Regolamento per l’esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.
Art. 10
1.
Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli
che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che
comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa
giornata lavorativa.
Art. 11
1.
Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel
presente decreto e provvederanno a darne conoscenza
alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro
ente od associazione interessati.
2.
Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture-Uffici
Territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri
dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, i provvedimenti adottati
ai sensi dell’art. 4 del presente decreto.
3.
Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi anche
della Consulta Generale per l’Autotrasporto, la possibilità di apportare
modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di
maggiori livelli di sicurezza stradale con l’esigenza di garantire la
circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare
eventuali situazioni di emergenza.