D.L.VO 241/1997 –
VERSAMENTI UNIFICATI INPS-IRPEF - NOTA MINISTRO FINANZE
Si scioglie la riserva formulata con la nota informativa inviata e
relativa a quanto emarginato in oggetto, per pubblicare qui di seguito il testo
della nota prot. 98/61366 del Ministro delle Finanze.
Ministero
delle finanze
Nota
prot. 98/61366
In riscontro ai quesiti formulati nel corso dell'incontro svoltosi
in data 10 aprile d'intesa con la Direzione Centrale per gli affari
Amministrativi, si precisa quanto segue:
1) sulla seconda rata di pagamento anche i soggetti tenuti alla
presentazione del modello 760 devono calcolare gli interessi previsti
dall'articolo 20 del D.lgs n. 241/1997 in misura forfettaria, a prescindere dal
giorno nel quale si effettua materialmente il versamento, ma, anziché operare
il calcolo secondo metodologie di tipo commerciale, devono fare riferimento,
applicando la formula CxIxT/36.000, al numero di giorni che intercorre fra il
termine di versamento in via ordinaria e il termine di scadenza della rata
(giorno 15). Sulle rate successive gli interessi sono pari all'ammontare dell'interesse
versato sulla rata precedente maggiorato di un importo pari allo 0,50%
dell'ammontare della rata stessa.
Ad esempio, se:
– il termine di versamento in via ordinaria scade il 10 giugno;
– il capitale da versare ammonta, al netto di eventuali compensazioni,
a 6.000.000 di lire;
– il numero di rate prescelto è pari a 6;
allora:
– entro il 10 giugno deve essere versata la prima rata di
capitale, pari a 1.000.000 di lire, senza interessi;
– entro il 15 giugno si deve provvedere al versamento della seconda
rata di capitale, pari ancora a 1.000.000 di Lire, e degli interessi, pari a
830 lire (arrotondate, 1.000 lire);
– entro il 15 luglio si deve provvedere al versamento della terza
rata di capitale, sempre di 1.000.000 di lire, e degli interessi, pari a 5.830
lire (arrotondate, 6.000 lire), e così via.
2) I soggetti che si avvalgono della facoltà di rateazione dei
saldi e degli acconti non devono riempire la colonna “periodo di riferimento”
per i codici tributo relativi agli interessi dovuti per la rateazione.
3) Come indicato a pagina 10 delle istruzioni del modello Unico,
se il contribuente beneficia del differimento del termine di versamento (Dpcm
24/3/1998, articolo 1, comma 2), la maggiorazione dello 0,50%, al pari degli
interessi dovuti per il pagamento rateale, deve essere applicata sul debito da
rateizzare al netto delle eventuali compensazioni.
4) La preesistente disciplina sui versamenti minimi in conto
fiscale è da ritenersi abrogata a far data dall'avvio del sistema dei
versamenti unitari previsti dal Dlgs n. 241/1997; ciò in quanto le modalità di
funzionamento di tale sistema fanno venire meno la ratio della disciplina in
argomento. Pertanto, nel modello di versamento occorre indicare tutti gli
importi a debito che, tenuto conto dell'arrotondamento, ammontano almeno a
2.000 lire, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni relative a
singoli tributi (ad esempio, l'articolo 27, comma 2, del Dpr n. 633/1972 in
materia di Iva e la legge n. 121/1986).
5) Il limite minimo dei versamenti che scaturiscono dalla
dichiarazione (lire 20.000) indicato a pagina 17 delle istruzioni del modello
Unico è riferito esclusivamente alle imposte per le quali tale limite era già
vigente.
6) È sufficiente che l'indicazione del numero delle rate nelle
quali si intenda ripartire il versamento dell'Irap venga fornita una sola
volta. Le società con esercizio a cavallo, allorché forniscono tale
informazione, devono indicare il periodo di riferimento nella forma NNAA/AA,
dove NN è il numero di rate; pertanto, ciascuno dei due anni solari viene
identificato esclusivamente dalle ultime due cifre.
7) Qualora le somme versate a titolo d'acconto d'imposta sui
redditi 1997 sia maggiore dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione, i
titolari di partita Iva, per operare la compensazione con i versamenti relativi
ai redditi 1998, devono riportare l'eccedenza prima in sede di dichiarazione,
nella colonna 2 (“credito da utilizzare in compensazione”) del quadro RX, e
poi, all'atto del versamento, nella colonna “importi a credito” del modello
F24.
8) Il termine entro il quale il contribuente può utilizzare in compensazione i crediti
risultanti dalla dichiarazione 1998 per i redditi 1997 è da individuarsi nel
primo giorno utile per la presentazione della dichiarazione 1999 per i redditi
1998.
I.