D.L.VO 241/1997 – VERSAMENTI UNIFICATI INPS-IRPEF - NOTA MINISTRO FINANZE

 

Si scioglie la riserva formulata con la nota informativa inviata e relativa a quanto emarginato in oggetto, per pubblicare qui di seguito il testo della nota prot. 98/61366 del Ministro delle Finanze.

 

Ministero delle finanze

Nota prot. 98/61366

 

In riscontro ai quesiti formulati nel corso dell'incontro svoltosi in data 10 aprile d'intesa con la Direzione Centrale per gli affari Amministrativi, si precisa quanto segue:

1) sulla seconda rata di pagamento anche i soggetti tenuti alla presentazione del modello 760 devono calcolare gli interessi previsti dall'articolo 20 del D.lgs n. 241/1997 in misura forfettaria, a prescindere dal giorno nel quale si effettua materialmente il versamento, ma, anziché operare il calcolo secondo metodologie di tipo commerciale, devono fare riferimento, applicando la formula CxIxT/36.000, al numero di giorni che intercorre fra il termine di versamento in via ordinaria e il termine di scadenza della rata (giorno 15). Sulle rate successive gli interessi sono pari all'ammontare dell'interesse versato sulla rata precedente maggiorato di un importo pari allo 0,50% dell'ammontare della rata stessa.

Ad esempio, se:

– il termine di versamento in via ordinaria scade il 10 giugno;

– il capitale da versare ammonta, al netto di eventuali compensazioni, a 6.000.000 di lire;

– il numero di rate prescelto è pari a 6;

allora:

– entro il 10 giugno deve essere versata la prima rata di capitale, pari a 1.000.000 di lire, senza interessi;

– entro il 15 giugno si deve provvedere al versamento della seconda rata di capitale, pari ancora a 1.000.000 di Lire, e degli interessi, pari a 830 lire (arrotondate, 1.000 lire);

– entro il 15 luglio si deve provvedere al versamento della terza rata di capitale, sempre di 1.000.000 di lire, e degli interessi, pari a 5.830 lire (arrotondate, 6.000 lire), e così via.

2) I soggetti che si avvalgono della facoltà di rateazione dei saldi e degli acconti non devono riempire la colonna “periodo di riferimento” per i codici tributo relativi agli interessi dovuti per la rateazione.

3) Come indicato a pagina 10 delle istruzioni del modello Unico, se il contribuente beneficia del differimento del termine di versamento (Dpcm 24/3/1998, articolo 1, comma 2), la maggiorazione dello 0,50%, al pari degli interessi dovuti per il pagamento rateale, deve essere applicata sul debito da rateizzare al netto delle eventuali compensazioni.

4) La preesistente disciplina sui versamenti minimi in conto fiscale è da ritenersi abrogata a far data dall'avvio del sistema dei versamenti unitari previsti dal Dlgs n. 241/1997; ciò in quanto le modalità di funzionamento di tale sistema fanno venire meno la ratio della disciplina in argomento. Pertanto, nel modello di versamento occorre indicare tutti gli importi a debito che, tenuto conto dell'arrotondamento, ammontano almeno a 2.000 lire, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni relative a singoli tributi (ad esempio, l'articolo 27, comma 2, del Dpr n. 633/1972 in materia di Iva e la legge n. 121/1986).

5) Il limite minimo dei versamenti che scaturiscono dalla dichiarazione (lire 20.000) indicato a pagina 17 delle istruzioni del modello Unico è riferito esclusivamente alle imposte per le quali tale limite era già vigente.

6) È sufficiente che l'indicazione del numero delle rate nelle quali si intenda ripartire il versamento dell'Irap venga fornita una sola volta. Le società con esercizio a cavallo, allorché forniscono tale informazione, devono indicare il periodo di riferimento nella forma NNAA/AA, dove NN è il numero di rate; pertanto, ciascuno dei due anni solari viene identificato esclusivamente dalle ultime due cifre.

7) Qualora le somme versate a titolo d'acconto d'imposta sui redditi 1997 sia maggiore dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione, i titolari di partita Iva, per operare la compensazione con i versamenti relativi ai redditi 1998, devono riportare l'eccedenza prima in sede di dichiarazione, nella colonna 2 (“credito da utilizzare in compensazione”) del quadro RX, e poi, all'atto del versamento, nella colonna “importi a credito” del modello F24.

8) Il termine entro il quale il contribuente  può utilizzare in compensazione i crediti risultanti dalla dichiarazione 1998 per i redditi 1997 è da individuarsi nel primo giorno utile per la presentazione della dichiarazione 1999 per i redditi 1998.

I.