GLI
AUMENTI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI NEGLI APPALTI
PUBBLICI
Sulla G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004 è stata pubblicata la legge
30 dicembre 2004, n. 311, legge Finanziaria 2005.
Tra le varie disposizioni è stata inserita quella concernente gli
aumenti eccezionali del prezzo dei materiali da costruzione, tra cui il ferro, nediante una modifica dell’articolo 26
della legge “Merloni”, n. 109/94.
La disposizione prevede che, nel caso in cui per circostanze
eccezionali si determinano variazioni nel prezzo dei materiali di costruzione,
in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo corrente
nell’anno di presentazione dell’offerta, scatti un meccanismo di compensazione
del corrispettivo d’appalto, per la parte che eccede il 10% stesso.
I singoli prezzi dei materiali e le relative variazioni
percentuali annuali sono rilevati dal ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, mediante proprio decreto da adottarsi entro il
30 giugno di ogni anno.
La compensazione spetta all’impresa per la parte eccedente il 10% e si applica sui lavori contabilizzati
nell’anno precedente a quello di rilevazione.
La modifica descritta si applica ai lavori contabilizzati a partire dalle 1 gennaio
Per quanto riguarda la copertura economica delle compensazioni, la
disposizione prevede che siano utilizzate le somme accantonate per imprevisti
nel quadro economico di ogni intervento (che per il
futuro non potranno essere inferiori al 1% del totale dello stanziamento),
nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento o per altri interventi ultimati e quelle derivanti dai
ribassi d’asta, qualora non sia prevista diversa destinazione in base alle
leggi vigenti.
Infine, viene imposto alle
amministrazioni l’obbligo di aggiornare annualmente i propri prezziari.
Questo il testo dell’articolo 26 della legge Merloni, n. 109/94, a
seguito delle modifiche sopra descritte, che nel testo vengono
evidenziate con diverso carattere.
Art. 26 (Disciplina economica
dell’esecuzione dei lavori pubblici)
2. L’articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni
aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o
realizzatori non è ammesso procedere alla revisione
dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 del codice
civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una
percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori
stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno,
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di
prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge
stessa.
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo
di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma
4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite
delle risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di
variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da
costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare
precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal
Direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro
il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno
2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli
prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e
4-quater si applicano ai lavori eseguiti e e contabilizzati a partire dal 1° gennaio
4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico
di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale
dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione
della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti
da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla
base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili
relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli
interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono
ad aggiornare annualmente i propri prezziari, con particolare
riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle
costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo
legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dell’entrata in vigore
della presente norma, i prezziari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati
fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza
da parte dei predetti soggetti, i prezziari possono essere aggiornati dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con le regioni interessate.
(commi da 4-bis a 4-septies aggiunti
dall’articolo 1, comma 567, della legge finanziaria per il 2005)
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono
estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori
pubblici e da contratti di progettazione nell’ambito della realizzazione di
lavori pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L’entità delle penali e le modalità di versa