GLI AUMENTI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI NEGLI APPALTI PUBBLICI

 

Sulla G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2004, n. 311, legge Finanziaria 2005.

Tra le varie disposizioni è stata inserita quella concernente gli aumenti eccezionali del prezzo dei materiali da costruzione, tra cui il ferro, nediante una modifica dell’articolo 26 della legge “Merloni”, n. 109/94.

La disposizione prevede che, nel caso in cui per circostanze eccezionali si determinano variazioni nel prezzo dei materiali di costruzione, in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo corrente nell’anno di presentazione dell’offerta, scatti un meccanismo di compensazione del corrispettivo d’appalto, per la parte che eccede il 10% stesso.

I singoli prezzi dei materiali e le relative variazioni percentuali annuali sono rilevati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante proprio decreto da adottarsi entro il 30 giugno di ogni anno.

La compensazione spetta all’impresa per la parte eccedente il 10% e si applica sui lavori contabilizzati nell’anno precedente a quello di rilevazione.

La modifica descritta si applica ai lavori contabilizzati a partire dalle 1 gennaio 2004. In sede di prima applicazione, il decreto da emanarsi entro il 30 giugno 2005 dovrà rilevare, oltre ai prezzi del 2004 ed alla relativa percentuale di variazione rispetto al 2003, anche i prezzi vigenti nell’anno 2003; tali prezzi costituiranno riferimento anche per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1 gennaio 2003.

Per quanto riguarda la copertura economica delle compensazioni, la disposizione prevede che siano utilizzate le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento (che per il futuro non potranno essere inferiori al 1% del totale dello stanziamento), nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento o per altri interventi ultimati e quelle derivanti dai ribassi d’asta, qualora non sia prevista diversa destinazione in base alle leggi vigenti.

Infine, viene imposto alle amministrazioni l’obbligo di aggiornare annualmente i propri prezziari.

 

Questo il testo dell’articolo 26 della legge Merloni, n. 109/94, a seguito delle modifiche sopra descritte, che nel testo vengono evidenziate con diverso carattere.

 

Art. 26 (Disciplina economica

dell’esecuzione dei lavori pubblici)

 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

 

2. L’articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

 

3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 del codice civile.

 

4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.

 

4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

 

4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

 

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l’anno 2003.

 

4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

 

4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezziari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dell’entrata in vigore della presente norma, i prezziari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezziari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate.

 

(commi da 4-bis a 4-septies aggiunti dall’articolo 1, comma 567, della legge finanziaria per il 2005)

 

5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici.

 

6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L’entità delle penali e le modalità di versa