NUOVI IMPORTI DEI LIMITI DI SOGLIA DEGLI
APPALTI COMUNITARI
Sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 29 ottobre 2004, n. L 326, , è stato pubblicato il regolamento n. 1874/2004 del
28 ottobre 2004 “Regolamento della Commissione che modifica le direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle
soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli
appalti”, concernente i limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in
Euro nonche` di quelli derivanti dall`accordo
CEE-WTO-GPA espressi in Euro ed in DSP ai fini dell`applicazione
della normativa europea.
Tali
limiti di soglia degli appalti pubblici di lavori, di
forniture di beni e servizi, ivi compresi quelli dei settori c.d. ``speciali``,
nonche` di quelli derivanti dall`accordo
CEE-WTO-GPA, dal 1° novembre 2004, sono cosi`
determinati:
Soglia
comunitaria
1)Euro
5.000.000
2)Euro
200.000
3)Euro
750.000
4)Euro
400.000
5)Euro
600.000
Soglia
WTO-GPA
1) DSP 130.000 = Euro
154.000
2) DSP 200.000 = Euro
236.000
3) DSP 400.000 = Euro
473.000
4) DSP 5.000.000 = Euro
5.923.000
Si
ricorda, che, relativamente agli appalti di lavori,
forniture e servizi, le soglie calcolate in DSP (diritti speciali di prelievo)
sono state introdotte, a livello comunitario, dagli accordi e dai negoziati
multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) e dalle direttive CEE 2004/17/CE e
2004/18/CE.
Le
Direttive comunitarie sul tema si sono rese necessarie al fine di coordinare il
regime comunitario all`Accordo sugli appalti pubblici
(Government Procurement
Agreement - GPA) stipulato nell`ambito dei negoziati
del c.d. GATT- che hanno portato alla costituzione dell`Organizzazione
Mondiale del Commercio - a Marrakech nel 1994 ed
entrato in vigore il 1° gennaio 1996; ciò, onde assicurare un`effettiva
parita` di accesso alle gare
di appalto tra gli operatori europei e quelli provenienti da paesi firmatari dell`Accordo stesso.
REGOLAMENTO (CE) n . 1874/2004 del 28 ottobre 2004
Regolamento della Commissione
che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di
procedure di aggiudicazione degli appalti
(G.U.U.E. 29 ottobre 2004, n. L 326)
La
Commissione delle Comunità europee,
visto il
trattato che istituisce la Comunità
europea,
vista la
direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in
particolare l’articolo 69,
vista la
direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l’articolo 78,
sentito
il comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando
quanto segue:
(1) Con
decisione 94/800/CE del 22 dicembre 1994 relativa alla conclusione a nome della
Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi e dei
negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994), il Consiglio ha
approvato l’accordo sugli appalti pubblici ripreso all’allegato 4 di detta
decisione, qui di seguito denominato «accordo». Secondo tale accordo, esso si
applica agli appalti che raggiungono o superano gli importi, qui di seguito
denominati «soglie», fissati nell’accordo ed espressi in diritti speciali di
prelievo.
(2) Le
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
perseguono, fra l’altro, l’obiettivo di permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le
applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo
scopo, le soglie da esse previste e alle quali si
applica l’accordo devono essere verificate e, se del caso, rivedute verso
l’alto o verso il basso dalla Commissione, in modo che corrispondano al
controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore, delle soglie di cui
all’accordo. Gli importi delle soglie sopraindicate delle direttive non
equivalgono ai controvalori delle soglie dell’accordo ricalcolate
per il periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005. Pertanto
è necessario rivederli.
(3) Per
ridurre il numero di soglie da rispettare, le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
hanno allineato le soglie che non derivano dall’accordo a quelle derivanti
dall’accordo. Al fine di conservare invariato il numero di soglie, la
Commissione deve effettuare un allineamento in caso di
variazione di queste ultime.
(4) Tali
modificazioni fanno salve le norme nazionali d’attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE che ne prevedono l’applicazione a partire da soglie
inferiori alle soglie indicate in dette direttive.
(5) Le
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE devono pertanto essere modificate di
conseguenza,
ha
adottato il presente regolamento:
Articolo
1
La
direttiva 2004/17/CE è modificata come segue:
1)
L’articolo 16 è modificato come segue:
a)
alla lettera a), l’importo «499.000 EUR» è sostituito da «473.000 EUR»;
b)
alla lettera b), l’importo «6.242.000 EUR» è sostituito da «5.923.000 EUR».
2)
L’articolo 61 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, l’importo «499.000 EUR» è sostituito da «473.000 EUR»;
b)
al paragrafo 2, l’importo «499.000 EUR» è sostituito da «473.000 EUR».
Articolo
2
La
direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:
1)
L’articolo 7 è modificato come segue:
a)
alla lettera a), l’importo «162.000 EUR» è sostituito da «154.000 EUR»;
b)
alla lettera b), l’importo «249.000 EUR» è sostituito da «236.000 EUR»;
c)
alla lettera c), l’importo «6.242.000 EUR» è sostituito da «5.923.000 EUR».
2)
L’articolo 8, primo comma, è modificato come segue:
a)
alla lettera a), l’importo «6.242.000 EUR» è sostituito da «5.923.000 EUR»;
b)
alla lettera b), l’importo «249.000 EUR» è sostituito da «154.000 EUR».
3)
All’articolo 56, l’importo «6.242.000 EUR» è sostituito da «5.923.000 EUR».
4)
All’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «6.242.000 EUR» è
sostituito da «5.923.000 EUR».
5)
L’articolo 67, paragrafo 1, è modificato come segue:
a)
alla lettera a), l’importo «162.000 EUR» è sostituito da «154.000 EUR»;
b)
alla lettera b), l’importo «249.000 EUR» è sostituito da «236.000 EUR»;
c)
alla lettera c), l’importo «249.000 EUR» è sostituito da «236.000 EUR».
Articolo
3
Il
presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto
a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.