APPALTI E
SUBAPPALTI - L. 266/2002 - LE
DICHIARAZIONI DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA POSSONO ESSERE RICHIESTE
TRAMITE IL COLLEGIO
La
legge n. 266 del 22/11/2002, di conversione in legge del D.L. 210 del 25/9/2002
(pubblicata in G.U 23/11/2002, n. 275) ha introdotto
due importanti novità circa i requisiti in tema di appalti
pubblici, sia per l’appaltatore che per il subappaltatore.
L’art. 2 recita: “1. Le
imprese che risultano affidatarie
di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la
certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca
dell’affidamento.
1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche
dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione
con l’ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della
concessione stessa”.
Pertanto
prima della sottoscrizione dei contratti di appalto e
unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto è necessario produrre
le dichiarazioni liberatorie degli istituti previdenziali (INPS, INAIL e, per
le imprese che vi sono tenute, Cassa Edile).
Per
le imprese associate il Collegio è a disposizione per
inoltrare all’INPS, all’INAIL ed alla Cassa Edile di Brescia le richieste di
rilascio della dichiarazione di regolarità contributiva, provvedendo
successivamente alla loro consegna all’impresa stessa. A tal fine le
imprese interessate dovranno far pervenire agli uffici del Collegio le singole
richieste indirizzate ai
tre enti utilizzando il fac-simile n.7 riportato nel
precedente articolo relativo al subappalto.