TERMINI E
FORME DI PUBBLICITA’ DELLE GARE
(D.P.R.
554/99 artt. da
TERMINI
Appalti di importo inferiori
a
5.923.000 euro
(controvalore in euro di 5 milioni di DSP)
Termine di ricezione delle domande di partecipazione (licitazione
privata e appalto concorso) : non inferiore a 19
giorni dalla data di pubblicazione del bando
Termine di ricezione delle offerte:
- licitazione privata: non inferiore a 20
giorni dalla data di spedizione degli inviti;
- appalto-concorso: non inferiore a 80
giorni dalla data di spedizione degli inviti;
-
pubblico incanto: non inferiore a 26 giorni dalla data di
pubblicazione del bando.
-
per ragioni di urgenza, che non consentono di
rispettare i termini ordinari, relativamente all’ipotesi di licitazione
privata, è prevista una procedura accelerata (art. 81) con termini ridotti a
prescindere dall’importo dei lavori: il termine per la ricezione delle domande
di partecipazione non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.,
mentre quello per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 10
giorni dalla data di spedizione dell’invito. Le domande di partecipazione
alla gara e gli inviti a presentare l’offerta sono trasmessi per le vie più
rapide possibili. Le domande inviate mediante telegramma, telescritto, ttelecopia o telefono sono confermate con lettera spedita
prima della scadenza del termine di ricezione delle
domande o di ricezione delle offerte.
Richiesta dei capitolati d’oneri e documenti complementari: semprechè
richieste in tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalla stazione
appaltante almeno sei giorni prima della data di ricezione della richiesta.
Appalti di importo superiore
a 5.923.000 euro
(controvalore in euro di 5 milioni di DSP)
-Termine per la ricezione delle domande di partecipazione (licitazione
privata e appalto concorso) : 37 giorni a
decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.
Termine per la ricezione delle offerte:
-
pubblici incanti: non inferiore a 52 giorni dalla data di
spedizione del bando di gara;
- licitazione privata: non inferiore a 40
giorni, dalla data di spedizione dell’invito scritto;
-
appalto-concorso: non inferiore a 80 giorni, dalla data di
spedizione dell’invito scritto (termine più ampio rispetto alle altre
fattispecie giustificato dalla volontà di riservare ai potenziali concorrenti
un lasso di tempo più lungo in considerazione della
particolarità della procedura di gara in questione. Si tratta, infatti, di una
gara esperita sulla base di un progetto preliminare,
predisposto dalla committente, che presuppone l’elaborazione, da parte dei
concorrenti, di un progetto esecutivo proposto con l’offerta unitamente al
prezzo - cfr. art. 10, Legge
n. 109/94 e successive modificazioni).
Si
prevede, poi, che le stazioni appaltanti debbano adeguatamente aumentare detti
termini quando, per la loro mole, i capitolati d’oneri ed i documenti non
possono essere forniti nei termini o quando le offerte possono essere effettuate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o
previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d’oneri.
-
per ragioni di urgenza, che non consentono di
rispettare i termini ordinari, relativamente all’ipotesi di licitazione
privata, è prevista una procedura accelerata (art. 81) con termini ridotti a
prescindere dall’importo dei lavori: il termine per la ricezione delle domande
di partecipazione non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.
successiva alla pubblicazione sulla G.U.C.E., mentre
quello per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 10 giorni
dalla data di spedizione dell’invito.
- modalità di trasmissione delle offerte: la domanda può essere inoltrata oltre che mediante
lettera, anche mediante telegramma, telescritto, telecopia,
telefono, previa conferma con lettera inviata entro il termine di ricezione
delle domande stesse.
Richiesta di informazioni complementari sul
capitolato d’oneri: semprechè richieste in tempo utile, devono essere comunicate
dalla stazione appaltante almeno sei giorni prima della scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle offerte
FORME E MODALITA’
DELLA PUBBLICITA’
Avvisi e bandi di rilevanza nazionale
-
lavori di importo inferiore ai 500.000 Euro
avvisi e
bandi possono essere pubblicati soltanto nell’Albo Pretorio del comune ove si
eseguono i lavori e nell’Albo della stazione appaltante.
- lavori di importo
pari o superiore a 500.000 ed inferiore a 1.000.000 di Euro
avvisi o
bandi devono essere pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella
quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due quotidiani
particolarmente diffusi nella provincia dove si eseguono i lavori.
-
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di
Euro ed inferiore 5.923.000 euro (controvalore in Euro di 5.000.000
di DSP)
avvisi o bandi devono
essere pubblicati sul foglio inserzioni della G.U.R.I.
nonché, per estratto, su almeno due quotidiani di rilevanza nazionale e due a
diffusione nella regione ove si eseguono i lavori.
Accanto
alle citate forme di pubblicità, il legislatore considera la facoltà per la
stazione appaltante di ricorrere ad ulteriori forme di
pubblicità anche telematica.
Pubblicità telematica
Il
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001 richiama l’articolo 24
della Legge di semplificazione per l’anno 2001 (legge 24 novembre 2000, n.
340), che ha introdotto la pubblicità informatica per le gare d’appalto,
prevedendo, dal l° gennaio 2001, l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di pubblicare i bandi e gli avvisi di gara, relativi
ad appalti di lavori, forniture e servizi, su uno o più siti informatici,
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto sino
ao ora non emanato
Detta
norma precisava che, a partire dal 1° luglio 2001, la
pubblicità su siti informatici degli avvisi e bandi di gara, di importo
inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, avrebbe
sostituito ogni altra forma di pubblicità (G.U.R.I., B.U.R., Albo Pretorio), mentre per quelli di importo
superiore, rimarranno operative le disposizioni comunitarie; pertanto oltre
alla pubblicità sul sito, le committenti continueranno ad inviare i bandi e gli
avvisi all’ufficio delle pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea.
Il
Decreto 6 aprile 2001 (sulla cui validità si discute, per eccesso, o difetto,
di delega, tanto che sinora poche amministrazioni ne hanno tenuto conto)
dispone che, in attesa dell’emanazione del D.P.C.M. di cui al citato articolo 24 della Legge di
semplificazione, a decorrere dal l° maggio 2001, le
stazioni appaltanti di ambito statale o di interesse nazionale hanno l’obbligo
di pubblicare i bandi e gli avvisi di gara sul sito del Ministero dei Lavori
Pubblici (www.llpp.it). Per le amministrazioni che realizzano opere di
interesse regionale, i bandi vanno pubblicati su siti internet predisposti
dalle regioni o dalle province autonome.
In
caso di mancata attivazione dei siti internet da parte delle regioni e delle
province autonome, le amministrazioni tenute all’assolvimento degli obblighi
informativi suddetti trasmetteranno i bandi e gli avvisi di gara al Ministero
dei Lavori Pubblici, che provvederà alla pubblicazione
degli stessi sul proprio sito.
Contenuto degli estratti degli avvisi e dei bandi di gara
La
tipologia della commessa, l’importo dei lavori, la località di
esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data
di presentazione dell’offerta e della domanda di partecipazione alla gara,
l’indirizzo dell’ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie.
Forme di pubblicità successiva
(forme di
pubblicità espressamente individuate dall’art. 29, comma 1, lett. f), f-bis), f-ter) della “Legge quadro”, concernenti eventi successivi
all’aggiudicazione quali elenco invitati, vincitore, aumento dei lavori oltre
il 20%, ritardi, casi di contenzioso, ultimazione lavori oltre i 6 mesi dalla
data prevista - importo finale dei lavori superiore al previsto di oltre il 20%, ecc.): devono essere effettuate con
le stesse modalità previste per gli avvisi ed i bandi di gara.
L’art.
20 della legge n. 55/1990, nel caso di licitazione privata, poneva l’obbligo di
procedere anche ad una informazione successiva allo
svolgimento della gara, facendo esplicito riferimento a norme ora abrogate. Si
ritiene pertanto non più vigente tale obbligo.
Individuazione
dei “quotidiani
nazionali” e dei “quotidiani regionali o provinciali”:
Per
quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una
significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e
destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse
generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più
diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati
prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale
concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati
ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno
due uscite settimanali e che abbiano il formato, l’impostazione grafica e i
contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
Avvisi e bandi di rilevanza comunitaria
Gli
avvisi ed i bandi di gara relativi ai lavori di
importo pari o superiore a 5.923.000 euro (controvalore in Euro di 5.000.000 di
DSP), le cui caratteristiche essenziali sono rese note mediante comunicazione
di preinformazione, sono inviati, per la necessaria
pubblicazione sulla GUCE, all’ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea.
Inoltre,
devono essere pubblicati anche sulla G.U.R.I. e, dopo
dodici giorni dall’invio all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione
Europea, per estratto su almeno due quotidiani di rilevanza nazionale e su
almeno due a maggiore diffusione nella regione ove si eseguono i lavori.
Dette
pubblicazioni devono specificare la data in cui
l’avviso o il bando è stato trasmesso per la pubblicità comunitaria e non
devono contenere indicazioni difformi rispetto a quelle inviate alla Comunità.
Lavori considerati “segreti”
Per
quanto concerne la segretezza e sicurezza (art. 82), nel DPR554/99 sono definite, in conformità a quanto previsto all’art.
33 della Legge n. 109/94 e successive modifiche, le modalità di affidamento
delle opere dichiarate “segrete” ai sensi del R.D. n. 1161/1941 e della Legge
n. 801/1977, nonché di quelle per la cui esecuzione si
presupponga l’adozione di “speciali misure di sicurezza”.
In
questo contesto viene precisato che per la realizzazione
di siffatte opere, l’esecutore deve possedere i requisiti previsti dagli artt. 8 e 9 della Legge n. 109/94 e successive modifiche, nonché l’ulteriore requisito costituito dal “nulla osta
segretezza” (NOS).
Per
quanto concerne l’individuazione del soggetto esecutore, è disposto che questa
debba avvenire previo esperimento di una gara informale alla quale sono
invitate da
La
particolarità dei lavori di cui trattasi ha, poi, indotto il legislatore a limitare la facoltà per l’impresa, invitata come singola, di
poter presentare l’offerta quale mandataria di un’associazione temporanea.
Questa possibilità, infatti, è ora subordinata ad una espressa
richiesta, in tal senso formulata dall’impresa invitata “uti
singula”, all’amministrazione committente, che è tenuta
a pronunciarsi nel merito, nei successivi dieci giorni; la mancanza di una
risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
Computo dei termini per gli appalti
L’art.
79, comma 12, del D.P.R. 554/99, stabilisce che “i termini (per le gare) sono
calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell’Unione Europea.”
Si ritiene pertanto
utile pubblicare il relativo Regolamento della Comunità Europea.
Regolamento (CEE, EURATOM) del Consiglio delle Comunità Europee del 3
giugno 1971 n. 1182 che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo,
alle date e ai termini
Il Consiglio delle Comunità europee, ha adottato il presente
regolamento:
1.
Salvo disposizioni contrarie, le disposizioni del presente regolamento
si applicano agli atti del Consiglio o della Commissione, adottati, o da
adottarsi in virtù del trattato che istituisce la Comunità economica europea o
del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
CAP 1.
PERIODI DI TEMPO
2.1
I giorni festivi, da prendere in considerazione per l’applicazione del presente
regolamento, sono tutti i giorni previsti come tali nello Stato membro presso il quale o nell’istituzione delle Comunità presso la quale
un atto deve essere compiuto.
A
tale scopo ciascuno Stato membro comunica alla
commissione l’elenco dei giorni previsti come festivi dalla propria
legislazione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee gli elenchi comunicati dagli Stati membri, completati con l’indicazione
dei giorni previsti come festivi nelle istituzioni della Comunità.
2.2
I giorni lavorativi da prendere in considerazione per l’applicazione del
presente regolamento sono tutti i giorni che non siano
i giorni festivi, le domeniche o i sabati.
3.1
Se un periodo di tempo espresso in ore deve essere calcolato a
partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto,
l’ora nel corso della quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è
computata nel periodo.
Se
un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve
essere calcolato a partire dal momento in cui si
verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si
verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo.
3.2
Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 4:
a)
il periodo di tempo espresso in ore comincia a decorrere all’inizio della prima
ora e termina con lo spirare dell’ultima ora del periodo;
b)
un periodo di tempo espresso in giorni comincia a decorrere all’inizio della
prima ora del primo giorno e termina con lo spirare dell’ultima ora dell’ultimo
giorno del periodo
c)
un periodo di tempo espresso in settimane, in mesi o in anni comincia a
decorrere all’inizio della prima ora del primo giorno
del periodo e termina con lo spirare dell’ultima ora del giorno che,
nell’ultima settimana, nell’ultimo mese o nell’ultimo anno, porta la stessa
denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale. Se in un periodo di tempo
espresso in mesi o in anni il giorno determinante per
la scadenza manca nell’ultimo mese, il periodo di tempo termina con lo spirare
dell’ultimo giorno di detto mese;
d)
se un periodo di tempo comprende frazioni di mese, si considera, per il computo
di tali frazioni, che un mese sia composto di trenta giorni.
3.3
I periodi di tempo comprendono i giorni festivi, le domeniche e i sabati, salvo
che questi ne siano espressamente esclusi o che i
periodi di tempo siano espressi in giorni lavorativi.
3.4
Se l’ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è un giorno
festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare
dell’ultima ora del giorno lavorativo successivo.
Questa
disposizione non si applica ai periodi di tempo calcolati retroattivamente a partire da una data o da un evento determinato.
3.5
Ogni periodo di tempo di due o più giorni comprende almeno due giorni lavorativi.
CAP. II
DATE E TERMINI
4.1
Salve le disposizioni del presente articolo, le disposizioni dell’art. 3, ad
eccezione dei paragrafi 4 e 5, si applicano ai termini d’entrata in vigore,
d’inizio della efficacia, di applicazione, di
cessazione della validità, di cessazione dell’efficacia, di cessazione
dell’applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione o di
disposizioni di tali atti.
4.2
L’entrata in vigore, l’inizio dell’efficacia e l’applicazione degli atti del
Consiglio o della Commissione - o di disposizioni di tali atti - fissati ad una
data determinata hanno luogo all’inizio della prima
ora del giorno corrispondente a tale data.
Tale
disposizione si applica anche quando l’entrata in vigore, l’inizio
dell’efficacia o l’applicazione dei precitati atti o disposizioni debbono aver luogo dopo un determinato numero di giorni a
decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto.
4.3
La cessazione della validità, la cessazione della efficacia
e la cessazione dell’applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione
- o di disposizioni di tali atti - fissati ad una data determinata hanno luogo
allo spirare dell’ultima ora del giorno corrispondente a tale data.
Tale
disposizione si applica anche quando la cessazione della validità, la
cessazione dell’efficacia o la cessazione dell’applicazione dei precitati atti
o disposizioni debbono aver luogo dopo un determinato
numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si
compie un atto.
5.1
Salve le disposizioni del presente articolo, le disposizioni dell’art. 3, ad
eccezione dei paragrafi 4 e 5, si applicano quando un
atto può o deve essere compiuto, in applicazione di un atto del Consiglio o
della Commissione, ad un momento determinato.
5.2
Quando un atto può o deve essere compiuto, in applicazione di un atto del
Consiglio o della Commissione, ad una data determinata, esso può o deve essere
compiuto tra l’inizio della prima ora e lo spirare dell’ultima ora del giorno corrispondente a tale data.
Tale
disposizione si applica anche quando un atto può o deve essere compiuto in
applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, dopo un determinato
numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica
un evento o si compie un altro atto.
6.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1971.