ANNOTAZIONI
DELL’AUTORITA’ NEL CASELLARIO INFORMATICO DI NOTIZIE FORNITE DALLE STAZIONI APPALTANTI
(TAR
Lazio, Roma, Sezione III, 27 maggio 2004, n. 5035)
Nel ribadire che non esiste un autonomo potere dell’Autorità sui
lavori Pubblici di escludere dalle gare le imprese, con la conseguenza che
l’applicazione dell’art. 75 del DPR 554/1999 resta affidata esclusivamente alle
stazioni appaltanti, va ulteriormente affermato:
a)
il dovere delle stazioni appaltanti di applicare il cit. art.
75 e di comunicare all’Osservatorio tutte le notizie
che riguardino le imprese qualificate e le gare cui esse partecipino, ai sensi
dell’art. 4, co. 17, del DPR n. 554/1999 e dell’art.
27 del DPR n. 34/2000;
b)
il dovere dell’Autorità di inserire nel casellario informatico tutte le notizie
ed i contenuti degli atti che ad essa pervengano dalle
SOA e dalle stazioni appaltanti, senza però procedere
ad alcuna nuova ed autonoma valutazione che non sia quella estrinseca relativa
o alla palese insussistenza del fatto o alla inconferenza
rispetto ai compiti propri di detto casellario, tranne ovviamente l’ipotesi
regolata dall’art. 10, co. 1 quater,
della legge n. 109/94, per i profili che riguardano la specifica competenza ed
i correlati poteri attribuiti all’Autorità (cfr., in
particolare, la sent. 12 agosto 2003 n. 7061).
. . . . omissis . . .
L’Autorità,
ove sia posta a conoscenza di atti riguardanti le
imprese qualificate, è tenuta - salvo il caso che consti l’inesistenza in punto
di fatto dei presupposti o comunque l’inconferenza
della notizia comunicata dalla stazione appaltante - a procedere
all’annotazione nel casellario informatico dei relativi contenuti, tenuto conto
che, nel nuovo sistema unico ed obbligatorio di qualificazione delle imprese,
detto casellario é ex lege la fonte ufficiale cui le
singole stazioni appaltanti possono e devono attingere le notizie necessarie
per verificare se un’impresa sia in condizioni o meno di potere legittimamente
contrarre con la pubblica amministrazione in materia di opere e lavori
pubblici; dunque, costituisce dovere dell’Autorità, per il tramite
dell’Osservatorio dei lavori pubblici ed in applicazione delle norme degli artt. 4, co. 16, del DPR n.
554/1999 e 27 del DPR n. 34/2000, procedere alla puntuale e tempestiva annotazione
nel casellario delle anzidette notizie riguardanti le imprese qualificate, così
come pervenute, di modo che le stazioni appaltanti, le quali sono gli unici
soggetti ai quali la legge ha affidato il potere di esclusione
dalle gare, siano messe in grado, altrettanto tempestivamente, di operare le
valutazioni di competenza sia che esse consistano in un’attività vincolata,
come ad esempio nel caso di esclusione di impresa che versi in stato decozionale (art. 75, lett. a), sia che comportino una
valutazione discrezionale, come ad esempio nelle ipotesi “reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale” (lett. c dello stesso art. 75).
Infine,
giova ancora ricordare che, tranne che si versi nella specifica e nominata
ipotesi di cui all’art. 10, co. 1 quater,
della legge n° 109/1994, “…resta escluso soltanto che
vi sia un legittimo potere dell’Autorità di sanzionare e disporre annotazioni sulla base di autonomi provvedimenti appositamente assunti
dalla stessa Autorità a carico delle imprese, a seguito di un’autonoma
rivalutazione degli stessi elementi considerati dalla stazione appaltante per
escludere da quella singola gara l’impresa concorrente”.