I.N.A.I.L. -
ACCENTRAMENTO DELLE POSIZIONI - NUOVE REGOLE - DECRETO MINLAVORO 24 FEBBRAIO
1998
Con decreto del Ministero del Lavoro 24 febbraio 1998, riprodotto
in calce, è stato modificato l'art. 12, comma 1 delle modalità di applicazione
della tariffa dei premi I.N.A.I.L., approvata con decreto Ministeriale 18
giugno 1988.
La norma citata disciplina la richiesta di accentramento delle
posizioni assicurative da parte dei datori di lavoro che eserciscono
lavorazioni in più luoghi.
Le modifiche intervenute sono finalizzate alla semplificazione del
procedimento di autorizzazione all'accentramento ed alla riduzione dei relativi
tempi di realizzazione.
Per il perseguimento di tali obiettivi la competenza a decidere
viene decentrata dalla Direzione Generale dell'Istituto alle Unità periferiche
dello stesso. Viene, inoltre, fissato un termine entro il quale l'istanza deve
essere presentata.
Per effetto della nuova disposizione il datore di lavoro che
intende ottenere l'autorizzazione all'accentramento presso un'unica sede
dell'I.N.A.I.L. delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da
quelli a carattere temporaneo, per i quali dispone l'art. 11 delle medesime
modalità tariffarie, devono presentare una istanza motivata. Tale istanza deve
essere corredata dalla copia del provvedimento di autorizzazione
all'accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla
Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro, nella cui
circoscrizione è ubicata la Sede I.N.A.I.L. presso la quale è richiesto
l'accentramento delle posizioni assicurative.
L'istanza in parola deve essere inoltrata:
– alla Direzione Regionale dell'I.N.A.I.L. competente per
territorio, se la richiesta di accentramento ha carattere nazionale,
interregionale o regionale;
– alla Sede provinciale dell'I.N.A.I.L., se la richiesta di
accentramento ha carattere provinciale.
L'istanza, indirizzata all'unità periferica competente, deve
essere presentata entro il 15 settembre dell'anno precedente quello per il
quale l'accentramento è richiesto.
Come già in passato, l'istanza deve essere motivata e deve
contenere l'indicazione di tutti i lavori in atto e di quelli cessati nel
quadriennio antecedente la data di presentazione dell'istanza stessa, dei numeri
delle relative posizioni assicurative corrispondenti e delle corrispondenti
Sedi dell'I.N.A.I.L..
Immutati sono rimasti, invece, i commi 2 e 3 dello stesso art. 12.
Il comma 2 prevede l'obbligo del datore di lavoro di fornire all'Istituto tutte
le notizie che il medesimo richieda al fine di conoscere, in qualsiasi momento,
le persone adibite a ciascuno dei lavori corrispondenti alle posizioni
accennate, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da essi eseguite.
Il comma 3 attribuisce all'I.N.A.I.L. la facoltà di revocare
l'autorizzazione all'accentramento se il datore di lavoro non fornisce le
notizie ed i dati indicati nel comma 2.
Vale la riserva delle eventuali istruzioni applicative che
l'I.N.A.I.L. dirami sulle novità intervenute.
Gazzetta
Ufficiale 12 marzo 1998, n. 59
Decreto
24 febbraio 1998
Modificazione
al decreto ministeriale 18 giugno 1988 concernente le modalità di applicazione
della tariffa dei premi INAIL.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 40 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Visto l'art. 13 dello stesso testo unico;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1988;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1988, concernente la
tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali per il settore industriale, e relative modalità di
applicazione.
Visto l'art. 12 delle modalità di applicazione della sopra citata
tariffa dei premi, concernente l'accentramento delle posizioni assicurative;
Vista la delibera n. 22 adottata il 14 gennaio 1998 dal consiglio
di amministrazione dell'INAIL;
Ritenuta l'opportunità, al fine della semplificazione dei
procedimenti e della riduzione dei tempi di realizzazione degli stessi, di
approvare il decentramento alle unità periferiche dell'INAIL delle attività di
natura gestionale di cui all'art. 12, comma 1, delle sopra citate modalità;
Decreta:
L'art. 12, comma 1, delle modalità di applicazione della tariffa
dei premi approvata con decreto ministeriale 18 giugno 1988, è così modificato:
“Il datore di lavoro, per ottenere l'autorizzazione
all'accentramento presso un'unica sede dell'INAIL delle posizioni assicurative
concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo di cui al
precedente art. 11, deve presentare motivata istanza, corredata dalla copia del
provvedimento di autorizzazione all'accentramento della tenuta dei documenti di
lavoro rilasciata dalla direzione provinciale del lavoro nella cui
circoscrizione è ubicata la sede INAIL presso la quale si chiede
l'accentramento. Detta istanza deve essere indirizzata, entro il 15 settembre
dell'anno precedente quello per cui viene richiesto l'accentramento, alla
direzione regionale INAIL competente per territorio, nel caso di accentramento
a carattere nazionale, interregionale o regionale, o alla competente sede
provinciale INAIL, nel caso di richiesta di accentramento a carattere
provinciale. In detta istanza il datore di lavoro deve indicare tutti i lavori
in atto e quelli cessati nel quadriennio antecedente la data di presentazione
dell'istanza medesima ed i relativi numeri delle posizioni assicurative nonché
le corrispondenti sedi dell'INAIL”.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.