I.N.A.I.L. - ACCENTRAMENTO DELLE POSIZIONI - NUOVE REGOLE - DECRETO MINLAVORO 24 FEBBRAIO 1998

 

Con decreto del Ministero del Lavoro 24 febbraio 1998, riprodotto in calce, è stato modificato l'art. 12, comma 1 delle modalità di applicazione della tariffa dei premi I.N.A.I.L., approvata con decreto Ministeriale 18 giugno 1988.

La norma citata disciplina la richiesta di accentramento delle posizioni assicurative da parte dei datori di lavoro che eserciscono lavorazioni in più luoghi.

Le modifiche intervenute sono finalizzate alla semplificazione del procedimento di autorizzazione all'accentramento ed alla riduzione dei relativi tempi di realizzazione.

Per il perseguimento di tali obiettivi la competenza a decidere viene decentrata dalla Direzione Generale dell'Istituto alle Unità periferiche dello stesso. Viene, inoltre, fissato un termine entro il quale l'istanza deve essere presentata.

Per effetto della nuova disposizione il datore di lavoro che intende ottenere l'autorizzazione all'accentramento presso un'unica sede dell'I.N.A.I.L. delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo, per i quali dispone l'art. 11 delle medesime modalità tariffarie, devono presentare una istanza motivata. Tale istanza deve essere corredata dalla copia del provvedimento di autorizzazione all'accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro, nella cui circoscrizione è ubicata la Sede I.N.A.I.L. presso la quale è richiesto l'accentramento delle posizioni assicurative.

L'istanza in parola deve essere inoltrata:

– alla Direzione Regionale dell'I.N.A.I.L. competente per territorio, se la richiesta di accentramento ha carattere nazionale, interregionale o regionale;

– alla Sede provinciale dell'I.N.A.I.L., se la richiesta di accentramento ha carattere provinciale.

L'istanza, indirizzata all'unità periferica competente, deve essere presentata entro il 15 settembre dell'anno precedente quello per il quale l'accentramento è richiesto.

Come già in passato, l'istanza deve essere motivata e deve contenere l'indicazione di tutti i lavori in atto e di quelli cessati nel quadriennio antecedente la data di presentazione dell'istanza stessa, dei numeri delle relative posizioni assicurative corrispondenti e delle corrispondenti Sedi dell'I.N.A.I.L..

Immutati sono rimasti, invece, i commi 2 e 3 dello stesso art. 12. Il comma 2 prevede l'obbligo del datore di lavoro di fornire all'Istituto tutte le notizie che il medesimo richieda al fine di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite a ciascuno dei lavori corrispondenti alle posizioni accennate, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da essi eseguite.

Il comma 3 attribuisce all'I.N.A.I.L. la facoltà di revocare l'autorizzazione all'accentramento se il datore di lavoro non fornisce le notizie ed i dati indicati nel comma 2.

Vale la riserva delle eventuali istruzioni applicative che l'I.N.A.I.L. dirami sulle novità intervenute.

 

Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1998, n. 59

Decreto 24 febbraio 1998

 

Modificazione al decreto ministeriale 18 giugno 1988 concernente le modalità di applicazione della tariffa dei premi INAIL.

 

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

Visto l'art. 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 13 dello stesso testo unico;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1988;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1988, concernente la tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e relative modalità di applicazione.

Visto l'art. 12 delle modalità di applicazione della sopra citata tariffa dei premi, concernente l'accentramento delle posizioni assicurative;

Vista la delibera n. 22 adottata il 14 gennaio 1998 dal consiglio di amministrazione dell'INAIL;

Ritenuta l'opportunità, al fine della semplificazione dei procedimenti e della riduzione dei tempi di realizzazione degli stessi, di approvare il decentramento alle unità periferiche dell'INAIL delle attività di natura gestionale di cui all'art. 12, comma 1, delle sopra citate modalità;

 

Decreta:

L'art. 12, comma 1, delle modalità di applicazione della tariffa dei premi approvata con decreto ministeriale 18 giugno 1988, è così modificato:

“Il datore di lavoro, per ottenere l'autorizzazione all'accentramento presso un'unica sede dell'INAIL delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo di cui al precedente art. 11, deve presentare motivata istanza, corredata dalla copia del provvedimento di autorizzazione all'accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la sede INAIL presso la quale si chiede l'accentramento. Detta istanza deve essere indirizzata, entro il 15 settembre dell'anno precedente quello per cui viene richiesto l'accentramento, alla direzione regionale INAIL competente per territorio, nel caso di accentramento a carattere nazionale, interregionale o regionale, o alla competente sede provinciale INAIL, nel caso di richiesta di accentramento a carattere provinciale. In detta istanza il datore di lavoro deve indicare tutti i lavori in atto e quelli cessati nel quadriennio antecedente la data di presentazione dell'istanza medesima ed i relativi numeri delle posizioni assicurative nonché le corrispondenti sedi dell'INAIL”.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.