PER L’ACCESSO
AGLI ATTI DI GARA NECESSITA
(Consiglio
di Stato, Sezione IV, decisione 2 novembre 2004, n. 7069)
In
relazione ad un’istanza rivolta all’Ufficio
contratti-appalti di accesso nella forma dell’estrazione di copia dell’intera
documentazione progettuale relativa a progetti primi classificati, il
responsabile unico del procedimento ha dato l’assenso alla copia delle sole
relazioni di progetto, rifiutandosi di fornire copia degli elaborati grafici,
in quanto tal elaborati sarebbero documenti riservati in quanto opera
dell’ingegno.Successivamente, poi, al momento del
rilascio, l’accesso era stato ulteriormente ridotto ai soli tre computi
metrico- estimativi dei progetti. La disposizione di cui all’art. 22 della
legge n. 241 del 1990, pur riconoscendo il diritto di accesso
a chiunque vi abbia interesse, non ha tuttavia introdotto alcun tipo di azione
popolare, diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull’Amministrazione, tant’è che ha
successivamente ricollegato siffatto interesse alla esigenza di tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti (cfr. Cons. St.,
VI Sez., n. 1122/00). Rimane, pertanto, fermo il
principio che l’accesso agli atti della Pubblica amministrazione è consentito
soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente, si
rivolgono e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una
posizione soggettiva che, anche se non deve assumere necessariamente la
consistenza dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo, deve essere,
però, giuridicamente tutelata. E questo in quanto non è possibile che la tutela
di una posizione soggettiva venga identificata con il
generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento della
attività amministrativa.