ATTESTAZIONE
SOA E CERTIFICAZIONE ISO 9000
(Consiglio
di Stato, sezione V, 28 giugno 2004, n. 4797)
. . . omissis . . .
9.
Con riguardo al principio del rispetto delle regole della gara, contenute nella
legge e nei regolamenti, va confermata la medesima conclusione.
Questa
è la normativa:
9.1.
l’art. 8, comma 3, lett. a) e b), della legge quadro in materia di lavori
pubblici (11 febbraio 1994, n. 109), stabilisce che il sistema di
qualificazione delle imprese che eseguono lavori pubblici è attuato da
organismi di attestazione (SOA), ai quali è demandato anche il compito di
attestare l’esistenza, nei soggetti qualificati, della certificazione di
sistema di qualità (lettera a del comma) oppure della dichiarazione di presenza
di elementi significativi del sistema di qualità (lettera b del comma);
9.2.
lo stesso art. 8, comma 4, demanda al previsto regolamento istitutivo del
sistema di qualificazione, di definire “la facoltà ed il successivo obbligo per
le stazioni appaltanti … di richiedere il possesso della certificazione … o
della dichiarazione” delle quali è detto al precedente comma 3;
9.3.
l’art. 2, comma 1, lett. p), del regolamento successivamente adottato (d.p.r.
25 gennaio 2000, n. 34), definisce l’attestazione come “il documento che
dimostra il possesso dei requisiti di cui all’art. 8, terzo comma, lett. c), ed
eventualmente lettere a) e b) della legge”. I primi requisiti sono quelli
necessari per
9.4.
l’art. 4, comma 1, dello stesso regolamento ribadisce che le imprese, ai fini
della qualificazione, devono possedere il sistema di qualità o gli elementi
significativi, ma fissa al contempo, nell’allegato “B”, i termini dai quali si
deve esigere il requisito. Come si è anticipato, per il caso in esame
(classifica IV) la decorrenza s’è avuta dall’anno 2003;
9.5.
l’art. 15, comma 1, del medesimo regolamento, infine, prescrive che, per
conseguire la qualificazione, le imprese devono possedere tanto i requisiti
inerenti al sistema di qualità sopra detti, quanto gli altri requisiti negli
articoli da
In
conclusione, i soggetti esecutori di lavori pubblici (art. 8, comma 1, della
legge) “devono essere qualificati” ed il sistema di qualificazione, per lavori
di importo superiore ad un certo limite (art. 8, comma 4, lett. e, ultimo
periodo), comprende necessariamente anche il possesso del requisito inerente al
sistema di qualità (art. 15, comma 1, d.p.r. n. 34 del 2000).
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