IMPOSTA DI REGISTRO - TASSAZIONE DELLA CONVENZIONE DI
RIDISTRIBUZIONE DI AREE TRA CO-LOTTIZZANTI
(Agenzia
Entrate, Ris. 17/12/04,n.
156/E)
L’Agenzia
delle Entrate chiarisce che agli atti di ridistribuzione
immobiliare tra i proprietari di aree che si siano
riuniti in consorzio come lottizzazione obbligatoria per evitare
l’espropriazione per pubblica utilità si applica l’imposta di registro in
misura fissa mentre tali atti sono esenti dalle imposte catastali e ipotecarie
(art. 32, comma 2, D.P.R. n. 601/1973): tuttavia tali elementi non risultano sussistere nel caso di specie, non essendo stato
costituito un consorzio e trattandosi tra l’altro di una lottizzazione a
iniziativa privata.
Poiché
inoltre l’Agenzia dichiara di non riscontrare un’unicità della causa ma identifica invece negozi che pur essendo
funzionalmente collegati sono autonomamente riconducibili a distinti schemi
causali (trasferimenti di proprietà), le disposizioni che danno vita al
collegamento negoziale sono assoggettate ciascuna ad autonoma tassazione.