LOCAZIONI -
COMUNICAZIONE DI CESSIONE E AFFITTO DI FABBRICATI
(L. 30/12/04, n. 311, art. 1, commi 344 e 345 - G.U.
31/12/04, n. 306)
Il modello per la comunicazione delle cessioni e
locazioni di fabbricati (art. 12, D.L. n. 59/1978) è reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica,
dall’Agenzia delle entrate.
La
comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla
trasmissione telematica, nonché degli uffici
dell’Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del
relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla
predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di
ricevimento.
L’obbligo
di comunicazione trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti che
esercitano abitualmente attività di intermediazione
nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i
predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero
assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle diverse
dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese.
In
caso di violazione dell’obbligo di cui al precedente
periodo, si applica la stessa sanzione applicabile alle parti del contratto; in
caso di seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti di
cui al primo periodo, su segnalazione dell’Agenzia delle entrate, dispone nei
riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.