LOCAZIONI -
DURATA LEGALE DEL CONTRATTO
Le
disposizioni relative alla durata del contratto di
locazione di immobili urbani previste dalla legge 392/78 hanno carattere
speciale e prevalgono, di conseguenza, sulla disciplina generale prevista dal
codice civile.
In
particolare, la normativa speciale prevede dei termini di durata minima a seconda della destinazione d’uso dell’unità immobiliare
oggetto della locazione.
Tutte
quelle clausole volte a ridurre l’efficacia temporale del rapporto locativo
sono nulle, stante l’espressa sanzione prevista dal legislatore.
Da
tale nullità non discende l’invalidità dell’intero contratto, essendo limitata
alla sola clausola di durata e comporta l’automatica sostituzione della stessa
con il termine di durata minima previsto dalla legge.
Tuttavia,
chiariscono i giudici della Cassazione, è consentito alle parti convenire una
locazione per periodi più lunghi.
Resta
inteso che rimangono fermi tutti i limiti previsti dalla normativa generale
sulla locazione in relazione alla durata massima del
contratto, che non può superare i trenta anni (art. 1573 c.c.), e alla forma
vincolata (atto pubblico o scrittura privata autenticata) del contratto
ultranovennale (art. 1350 c.c.).