SOCIETÀ
IMMOBILIARI - NESSUNA ESENZIONE PER LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ DI GESTIONE E
LOCAZIONE DI IMMOBILI
(Agenzia
Entrate, Ris. 15/12/04, n. 152/E)
L’esenzione
della plusvalenza realizzata a seguito della cessione della
partecipazione detenuta in una società immobiliare è consentita solo qualora
sia ceduta un’effettiva attività d’impresa che abbia per oggetto la costruzione
o la vendita degli immobili e non già la mera utilizzazione passiva degli
stessi. Sono quindi escluse dal regime di participation
exemption le partecipazioni in società la cui
attività consiste nel mero godimento degli immobili, intendendo per tale anche
la concessione in locazione degli stessi. La ratio del regime mira infatti a scongiurare la cessione di beni “di secondo
grado” esenti in luogo di beni di “primo grado” tassati.
In
riferimento alla fattispecie esaminata dall’Agenzia delle Entrate, viene
osservato che la società “Z srl” (la società
immobiliare che ha acquisito per effetto di una fusione per incorporazione
un’area edificabile destinata ad uffici e terziario commerciale) ha intrapreso
un’attività di costruzione dell’immobile e ha in seguito svolto attività di
gestione e locazione dell’unico edificio.
Considerato
inoltre che:
-
l’unica attività esercitata dalla società è consistita nella locazione
dell’edificio e non in un’attività di compravendita immobiliare che peraltro
non si realizza nella semplice manifestazione di intento
a cedere l’immobile.
-
la durata pluriennale e continuativa dei contratti di locazione stipulati
sull’immobile e la contestuale assenza di un qualsiasi atto di vendita avente
per oggetto anche una parte di esso qualificano la
locazione non come attività sussidiaria bensì come attività tipica di una
società immobiliare di gestione, a prescindere da ogni qualificazione formale;
L’attività esercitata da “Z srl”
dal 1999 ad oggi, sostanziandosi nella mera gestione e locazione dell’immobile
costruito, rientri nell’ambito
applicativo della presunzione assoluta di non commercialità
dell’impresa.