I.N.A.I.L. -
DENUNCIA DI INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE- CHIARIMENTI
DELL'ISTITUTO- CIRCOLARE 2 APRILE 1998, N. 22
L'I.N.A.I.L., con circolare 2 aprile 1998, n. 22, riprodotta in
calce, riaffronta il tema della denuncia di infortunio e malattia
professionale, tema già oggetto di due precedenti interventi dell'Istituto dopo
l'avvenuta trasformazione della violazione dell'obbligo in illecito
amministrativo.
La depenalizzazione è stata disposta con legge 28 dicembre 1993,
n. 56, che prevede per l'omessa, tardiva o incompleta denuncia di infortunio
sul lavoro o malattia professionale nei confronti dell'I.N.A.I.L. (art. 53, D.P.R.
n. 1124/1965) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 3 milioni.
Stessa sanzione è stabilita per il caso di omessa, tardiva o
incompleta denuncia di infortunio sul lavoro all'Autorità di pubblica sicurezza
(art. 54, D.P.R. citato).
L'Istituto ha ora fornito alcune puntualizzazioni concernenti
principalmente i termini per la presentazione delle denunce, i relativi
contenuti ed il procedimento sanzionatorio.
Di seguito sono riassunte le indicazioni di più diretto interesse
operativo per le aziende.
Termini
per la presentazione delle denunce
Sono confermati i criteri di computo dei termini per la denuncia
di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Al riguardo è opportuno rammentare che il datore di lavoro è
tenuto a denunciae all'I.N.A.I.L. gli infortuni con prognosi superiori a tre
giorni. La denuncia deve essere fatta nel termine di due giorni da quello in
cui l'azienda ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificazione
medica.
La denuncia di malattia professionale, corredata da certificato
medico, deve essere trasmessa all'Istituto entro cinque giorni da quello in cui
il prestatore ne ha dato notizia al datore di lavoro.
Ai fini del computo dei termini in questione (2 o 5 giorni),
l'I.N.A.I.L. conferma l'applicabilità delle regole generali dettate dal nostro
ordinamento: in particolare il giorno di ricezione del primo certificato medico
non si computa nella durata del termine (dies a quo non computatur).
Conseguentemente i 2 o 5 giorni utili rispettivamente per l'inoltro della
denuncia di infortunio sul lavoro e di malattia professionale si computano dal
giorno immediatamente successivo alla data di ricevimento del primo certificato
medico.
Esempio: primo certificato medico ricevuto dall'azienda il giorno
10. Per il caso di infortunio, la denuncia deve essere presentata
all'I.N.A.I.L. (o inviata tramite raccomandata a.r.) entro il giorno 12
successivo. Per il caso di malattia professionale, la denuncia deve essere presentata
o inviata entro il giorno 15 successivo.
Qualora il primo certificato medico di infortunio rechi una
prognosi fino a tre giorni, l'obbligo di denuncia sorge solo se il lavoratore
presenta un ulteriore certificato medico che attesta la mancata guarigione nei
primi tre giorni: il termine decorre dal giorno successivo a quello di
ricevimento del certificato di continuazione.
La data di ricezione del primo certificato medico di infortunio
deve essere indicata nel modello di denuncia, nel riquadro “sottoscrizione
del datore di lavoro”, nell'apposito campo “data di ricezione del primo
certificato medico”.
La data di ricezione del certificato di malattia professionale
deve essere indicato nel Mod. 101-I, nel campo “data in cui il lavoratore ha
denunciato la malattia al datore di lavoro”. Può accadere che il lavoratore
invii la certificazione di malattia professionale direttamente all'Istituto. In
tal caso è l'I.N.A.I.L. che richiede all'azienda l'invio della denuncia: ai
fini del rispetto del termine, la denuncia, deve essere trasmessa entro i
cinque giorni successivi a quello di ricevimento della richiesta dell'Istituto.
Al fine di poter provare la tempestività della denuncia, è
assolutamente necessario che il datore di lavoro conservi agli atti, unitamente
alla copia della denuncia stessa, gli elementi probatori attestanti il momento
di ricezione della certificazione medica.
Se il termine scade in giorno festivo (domenica o altro giorno
festivo infrasettimanale) la denuncia può validamente essere effettuata entro
il primo giorno successivo non festivo. La giornata di sabato è considerata,
agli effetti, giornata feriale, anche nel caso di settimana lavorativa
distribuita su cinque giorni lavorativi. Ne consegue che non subisce
differimenti il termine che scade il sabato.
Qualora l'infortunio abbia prodotto la morte o pericolo di morte,
la denuncia deve essere inoltrata entro 24 ore dal momento dell'infortunio,
tramite telegrafo o telefax.
La valutazione della ricorrenza di un effettivo “pericolo di
morte”, agli effetti del minor termine di 24 ore per l'invio della denuncia, è
rimessa all'area medico-legale dell'Istituto.
Superfluo rammentare che ai fini del rispetto dei termini per la
denuncia di infortunio o malattia professionale è del tutto irrilevante il momento
in cui il datore di lavoro ha appreso dell'evento, momento che normalmente
precede, almeno per quanto concerne l'infortunio, la ricezione del certificato
medico.
Contenuto
delle denunce
La circolare rammenta che la sanzione amministrativa è prevista
oltre che per l'ipotesi di violazione dei termini di denuncia, anche per
l'ipotesi di violazioni attinenti ai dati che obbligatoriamente devono essere
indicati nelle denunce di infortunio o malattia professionale, ai sensi dei
commi 4, 5 e 6 dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124. Le denunce, da redigere
sull'apposita modulistica, devono quindi essere compilate in ogni loro parte,
ovviamente con l'indicazione di dati fedeli.
L'omessa o infedele indicazione dei dati diversi dal codice
fiscale è punita con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3 milioni.
La mancata o l'inesatta indicazione del codice fiscale del
lavoratore infortunato (o dell'azienda) è punita con la sanzione amministrativa
di L. 50.000, ai sensi dell'art. 16, legge n. 251/1982.
Si rammenta che le inadempienze connesse alla denuncia di
infortunio o malattia professionale sono considerate “violazioni formali” e,
come tali, perseguibili attraverso il procedimento sanzionatorio indicato
dall'art. 35, comma 7, legge n. 689/1981, che comporta a carico dell'I.N.A.I.L.
l'obbligo del rapporto all'Autorità periferica competente per il
contraddittorio, ai sensi degli artt. 17 e 18 della stessa legge. Per le
violazioni in parola l'Autorità competente è la Direzione Provinciale del
Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro, al quale le Aziende interessate possono
far pervenire entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione
dell'infrazione eventuali scritti difensivi e richieste di audizione.
È ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a L.
1 milione, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'infrazione.
I.N.A.I.L.
- Circolare 2 aprile 1998, n. 22
Direzione Centrale Rischi
Direzione Centrale Prestazioni
Roma, 2 aprile 1998
Circolare n. 22
al Dirigente Generale Vicario
ai Dirigenti delle Unità Centrali e Territoriali
ai Coordinatori Generali delle Consulenze professionali Centrali
al Primario della Sovrintendenza medica generale
e, p.c.:
al Presidente
ai Consiglieri di Amministrazione
al Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza
ai Membri dei Consiglio di Indirizzo e vigilanza
ai Presidenti dei comitati consultivi provinciali
Oggetto: Articolo 53 del Testo Unico: sanzione amministrativa di
cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), della legge n. 561/1993.
Chiarimenti interpretativi ed applicativi.
QUADRO
NORMATIVO
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo Unico): articoli 52, 53, 203, 238 e 251.
– Legge 24 novembre 1981, n. 689.
“Modifiche del sistema penale”: articoli 14, 17, 35 - commi 7 e 8,
41.
– Legge 10 maggio 1982, n. 251.
“Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali”: articolo 16, commi 4 e 5.
– Legge 28 dicembre 1993, n. 561.
“Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi”:
articoli 1 - comma 1, lettera d), 2 - comma 1, lettera b), 4.
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, n.
582. “Regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 dicembre 1993,
n. 561, recante trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi”:
articolo 1, comma 1, lettera d).
* * *
Ai fini di una omogenea applicazione della sanzione amministrativa
in oggetto, per violazioni inerenti l'obbligo di denuncia degli infortuni e
delle malattie professionali, ed esaminate le questioni applicative ed
interpretative finora emerse, si richiamano e si aggiornano le istruzioni
fornite nel tempo sulla materia in argomento.
1 -
Termini per la presentazione delle denunce e dei certificati medici
1.1
- Denuncia di infortunio
L'articolo 53, comma 1, prevede che essa:
– deve essere inoltrata entro due giorni da quello in cui il
datore di lavoro ne ha avuto notizia;
– deve essere corredata da certificato medico.
Di fatto, anche se normalmente la conoscenza dell'evento da parte
del datore di lavoro precede l'acquisizione del certificato medico, la denuncia
di infortunio non può essere correttamente effettuata prima di tale
acquisizione sia perché l'obbligo di denuncia nasce solo se la guarigione è
prognosticata oltre i tre giorni, sia perché lo stesso certificato deve essere
allegato alla denuncia.
La certificazione sanitaria si pone dunque come il momento
centrale agli effetti della notizia dell'evento lesivo e, secondo anche l'orientamento
della Suprema Corte (Cassazione penale, sentenza n. 11928 del 12/12/1985 e
sentenza n. 6029 del 14 giugno 1993), è alla data della sua ricezione che
bisogna fare riferimento al fine del computo dei due giorni previsti per
l'inoltro della denuncia.
In particolare, il giorno iniziale del termine previsto dalla
norma dovrà essere considerato quello successivo alla data di ricezione del
primo certificato medico.
Di conseguenza, ove l'inabilità per un infortunio prognosticato
guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto ed oltre, il termine per la
denuncia decorre dalla data di ricezione dell'ulteriore certificazione medica
che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia (art. 53, comma 3).
Quanto alla “scadenza”, se trattassi di giorno festivo essa slitta
al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale
articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato verrà considerato normale
giornata feriale.
Il datore di lavoro indicherà nello specifico campo del mod.
Prest. 5-1.0 (pag. 2, riquadro “sottoscrizione del datore di lavoro”) la data
di ricezione del primo certificato medico, data che, posta a raffronto con
quella di “spedizione” della denuncia rilevabile dal timbro postale o, in caso
di consegna diretta, con quella di “arrivo” risultante dal timbro datario,
renderà possibile la verifica del rispetto o meno del termine in argomento.
Se non esistono validi motivi di dubbio, la data di ricezione del
primo certificato medico indicata dal datore di lavoro sarà ritenuta esatta
agli effetti che qui interessano, in armonia anche con il nuovo modo di gestire
i rapporti fra pubblica amministrazione e cittadini ex legge n. 241/1990. Si
tratta tuttavia di una “presunzione semplice” nel senso che essa può essere
superata in qualunque momento, attraverso accertamenti, con le conseguenze che
deriveranno da una dichiarazione non veritiera.
Da ciò la opportunità, al fine appunto di eventuali verifiche, che
le Sedi ricordino ai datori di lavoro il loro interesse a conservare tra gli
atti, insieme alla copia delle “denunce”, anche gli elementi probatori sulla
data di acquisizione dei certificati sanitari.
1.2
- Denuncia di infortunio mortale o di infortunio con pericolo di morte
Ove l'evento lesivo abbia causato la morte o sia previsto il
pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo (o via fax)
entro ventiquattro ore dal momento dell'infortunio (art. 53, comma 2).
Data la generalità del dettato normativo, la valutazione in merito
all'effettivo “pericolo di morte” deve essere sempre confermata dall'area
medico-legale prima di procedere alla notificazione dell'illecito
amministrativo.
1.3 - Pur esulando l'argomento dalla stretta competenza
dell'Istituto, si ricorda, anche ai fini di una corretta informazione ai datori
di lavoro, che il Ministero dell'Interno, con circolare del 12 marzo 1997, ha
stabilito, modificando il proprio precedente orientamento, che anche il termine
di due giorni entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare
all'autorità locale di pubblica sicurezza la denuncia prescritta dall'articolo
54 del Testo Unico, debba essere fatto decorrere “dal momento in cui il datore
di lavoro stesso sia venuto in possesso della certificazione sanitaria”.
1.4
- Denuncia di malattia professionale
Il datore di lavoro ha l'obbligo di trasmettere la denuncia,
corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello in
cui il lavoratore ha denunciato allo stesso datore di lavoro la manifestazione
della malattia (art. 53, comma 5).
Anche in questo caso, ai fini del computo del suddetto termine
bisognerà fare riferimento alla data di ricezione del certificato stesso da
parte del datore di lavoro, che avrà cura di indicare tale data nell'apposito
campo del mod. 101-I.
L'osservanza o meno del termine di adempimento potrà quindi essere
verificata confrontando quest'ultima data con quella di spedizione dei
documenti (o di “arrivo”, se consegnati per le vie brevi).
Peraltro, stante l'attuale formulazione del richiamato “campo”
(“data in cui il lavoratore ha denunciato la malattia al datore di lavoro”),
ove, sulla base della data ivi indicata dal datore di lavoro, si profilasse una
possibile contestazione di violazione dell'obbligo di denuncia nei termini di
legge, la Sede verificherà preventivamente che la data indicata corrisponda, in
effetti, a quella di ricezione della denuncia (e quindi del certificato
medico).
Qualora, come frequentemente si verifica nel settore delle
malattie professionali, l'assicurato fa pervenire direttamente all'Istituto la
certificazione medica, la Sede richiederà immediatamente al datore di lavoro la
compilazione e l'inoltro del relativo modulo di denuncia, informandolo
formalmente che, ove a ciò non provveda entro cinque giorni dalla data di
ricezione della richiesta, troverà applicazione nei suoi confronti la sanzione
di cui alla legge n. 561/1993.
Per la corretta individuazione del giorno iniziale e di quello
finale del termine di cui all'articolo 53 del Testo Unico valgono i criteri
indicati a proposito della denuncia di infortunio.
2 –
Contenuto delle denunce e dei certificati medici
Secondo la lettera della legge, la sanzione amministrativa di cui
trattasi (al pari della preesistente ammenda) concerne le violazioni di tutte
le disposizioni dell'articolo 53; quindi, non solo di quelle attinenti ai
termini, ma altresì di quelle afferenti ai dati obbligatori delle denunce di
infortunio e di malattia professionale e dei relativi certificati medici, quali
risultano testualmente dai commi 4, 5 e 6.
Le Unità territoriali, in particolare, provvederanno a contestare
la sanzione ex legge n. 561/1993 tutte le volte che le eventuali omesse o
infedeli indicazioni dei suddetti dati siano inequivocabili, e comunque,
rilevanti per la definizione dell'infortunio o tecnopatia (ad esempio,
l'infedele indicazione delle cause e circostanze dell'infortunio).
Si ricorda che la legge 10 maggio 1982, n. 251, articolo 16, commi
4 e 5, ha introdotto a far data dall'1.1.1983, l'obbligo di indicare,
nell'ambito delle generalità del lavoratore, anche il codice fiscale del
lavoratore medesimo, prevedendo, come si vedrà più avanti, una specifica
sanzione per la violazione di tale obbligo.
Per quanto riguarda i dati salariali relativi ai quindici giorni
precedenti l'infortunio o la malattia professionale, si ricorda che i datori di
lavoro, nei casi previsti in lettera circolare n. 35 del 4/8/1987, possono
richiedere formalmente di darne comunicazione dopo l'invio della denuncia ed
alla scadenza concordata con la Sede.
– Omissis –
4 –
Infortuni occorsi a titolari di aziende artigiane
4.1 - Nei casi di infortunio o malattia professionali occorsi a
“titolari di aziende artigiane”, pur rimanendo a carico di costoro l'obbligo
della denuncia nei termini di cui al ripetuto articolo 53 del Testo Unico, la
eventuale violazione di tale obbligo non è soggetta alla sanzione
amministrativa stabilita, per i datori di lavoro, dalla legge n. 561/1993.
Come si evince dall'articolo 203, comma 2, del Testo Unico,
infatti, il legislatore ha inteso equiparare, ai fini dell'attuazione della
tutela, l'artigiano infortunato al lavoratore dipendente, disponendo, di
conseguenza, che nelle situazioni in esame, trova applicazione la sanzione
prevista, appunto per i lavoratori dipendenti, dall'articolo 52 del Testo Unico
e cioè la perdita del diritto all'indennità di temporanea per il periodo di
tempo che precede l'eventuale tardiva comunicazione.
Tra i titolari di aziende artigiane sono compresi quelli addetti
alle lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente per conto terzi
(circ. n. 31 del 6 luglio 1979).
Ai “titolari” artigiani non possono essere equiparati né i soci
artigiani (che non siano anche titolari), né i collaboratori familiari dei
titolari medesimi, ancorché abbiano in comune l'assolvimento dell'obbligo
assicurativo nella forma del premio speciale unitario. Ciò in quanto la norma
del citato articolo 203, comma 2, ha natura eccezionale (rispetto a quella
generale del precedente comma 1) e, quindi, non è suscettibile di estensione,
per analogia, a lavoratori diversi dal “titolare di azienda artigiana”.
Ne consegue, logicamente, che – per la denuncia degli infortuni (e
delle tecnopatie) occorsi ai soci (non co-titolari) ed ai collaboratori
familiari – è normalmente responsabile il titolare o uno dei titolari
dell'azienda artigiana, come per qualsiasi altro suo dipendente.
4.2 – In considerazione della particolare situazione di difficoltà in
cui può venirsi a trovare il titolare di azienda artigiana al momento
dell'infortunio lavorativo, si può ritenere assolto l'obbligo di denuncia nei
termini di legge ogniqualvolta il predetto, o il medico curante, invii, nel
rispetto dei termini stessi, il solo certificato medico. L'interessato dovrà
tuttavia provvedere, appena possibile, a compilare ed a trasmettere il modulo
di denuncia, contenendo lo stesso le informazioni necessarie, in linea generale
non desumibili dal certificato medico, onde stabilire la ricorrenza o meno dei
presupposti di indennizzabilità del caso.
Le Sedi procederanno al pagamento della indennità di temporanea
soltanto dopo aver acquisito il modulo stesso debitamente sottoscritto. È
tuttavia evidente che, in tali casi, non dovrà essere applicata la sanzione di
cui al richiamato articolo 52 del Testo Unico per il periodo antecedente
l'inoltro del modulo.
4.3 – L'articolo 203 del Testo Unico prevede inoltre, al comma 3, che
in caso di impossibilità del titolare artigiano infortunato di provvedere
personalmente alla denuncia entro i termini di legge, l'obbligo di dare
immediata notizia dell'evento all'Istituto assicuratore mediante l'inoltro del
certificato medico ricade sul sanitario che per primo ha constatato le
conseguenze dell'infortunio (obbligo, peraltro, privo di sanzione).
Al riguardo si precisa che l'oggettivo impedimento del titolare
artigiano infortunatosi ad adempiere personalmente all'obbligo di denuncia nei
termini di legge dovrà essere desunto dalla valutazione delle circostanze
immediatamente successive all'evento (ricovero d'urgenza, etc.), ovvero
risultare da giudizio dell'area medico-legale basato sul contenuto del
certificato medico (lesioni descritte, effetti immediati dell'infortunio,
manifestazione in forma acuta di una malattia professionale, etc.).
Anche in tali situazioni, per le ragioni innanzi illustrate, al
titolare artigiano dovrà essere richiesto di far pervenire all'Istituto, appena
possibile, il prescritto modulo di denuncia.
– omissis –
6 –
Il procedimento sanzionatorio
6.1 – La legge n. 561/1993, dopo aver incluso, all'articolo 1, comma
1, lettera d), le violazioni degli obblighi di cui agli articoli 53 e 54 del
Testo Unico tra le violazioni che non costituiscono più reato e sono pertanto
soggette a sanzione amministrativa, fissa, al successivo articolo 2, comma 1,
lettera b), i limiti minimo e massimo della sanzione medesima rispettivamente
in lire 500.000 e lire 3.000.000.
6.2 – A norma dell'articolo 16, ultimo comma, della richiamata legge
n. 251/1982, in caso di mancata o inesatta indicazione del codice fiscale
dell'infortunato, si applica una sanzione amministrativa di lire 50.000.
6.3 – Il mancato invio della denuncia di infortunio o di malattia
professionale nei termini previsti dall'articolo 53, come la violazione di una
delle disposizioni contenute nello stesso articolo, costituisce un illecito
“formale” (art. 35, comma 7, della legge n. 689/1981).
Anche in considerazione dell'elevato importo della sanzione di cui
al punto 3.1 (la cui misura ridotta, in via di conciliazione, è di lire
1.000.000), è utile richiamare la necessità che gli accertamenti siano rituali
e completi, con speciale riferimento ai due sottoindicati momenti della
procedura sanzionatoria:
– verifica delle eventuali omesse o infedeli indicazioni dei dati
obbligatori delle denunce e dei certificati medici tenendo conto degli
accertamenti più complessi in merito alle tecnopatie;
– identificazione dei responsabili (trasgressore ed eventuale
obbligato solidale).
In particolare, si evidenzia l'autonoma responsabilità del medico
per il certificato di sua competenza, la cui eventuale falsa redazione deve
essere inequivocabilmente provata dall'area medico-legale.
6.4 – Nel ricordare che l'articolo 1, comma 1, lettera d) del D.P.R. 30
dicembre 1995, n. 582 (G.U. 8 febbraio 1996, n. 32) ha confermato la competenza
dell'Ispettorato provinciale del lavoro (ora denominato Direzione provinciale
del lavoro - servizio ispezione del lavoro, ai sensi del D.M. 7/11/1996, n. 687) a ricevere il rapporto
previsto dall'articolo 17 della legge n. 689/1981 per le violazioni degli
obblighi di cui all'articolo 53 T.U. (ed all'art. 54 T.U.), si raccomanda la
massima cura nella preparazione dei rapporti medesimi e dei relativi allegati.
Le Unità periferiche, inoltre, dovranno provvedere all'immediata
trasmissione alle suddette Direzioni provinciali dei rapporti di contestazioni
o notificazioni pregresse eventualmente non ancora inoltrati.
6.5 – Nell'eventualità che le Preture stiano ancora restituendo alle
Sedi gli atti relativi ai procedimenti penali pendenti, si ricorda che le
corrispondenti violazioni devono essere notificate entro 90 giorni (360 per i
responsabili residenti all'estero) dalla data della loro ricezione, così come
previsto dagli articoli 14 e 41 della legge n. 689/1981.
7 –
Commissioni provinciali di coordinamento
Allo scopo, infine, di favorire la più corretta applicazione della
normativa in argomento, si ribadisce la necessità di una concreta e costante
collaborazione tra le Unità periferiche e le Direzioni provinciali del lavoro
già sollecitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Si raccomanda, pertanto, la partecipazione degli ispettori e dei
dirigenti delle Unità medesime alle riunioni periodiche delle Commissioni
provinciali di coordinamento – attive presso le stesse Direzioni provinciali –
nell'ambito della programmazione generale in materia di violazioni
previdenziali ed assistenziali.
Il Direttore Generale
dr. prof. Roberto Urbani