I.N.A.I.L. - DENUNCIA DI INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE- CHIARIMENTI DELL'ISTITUTO- CIRCOLARE 2 APRILE 1998, N. 22

 

L'I.N.A.I.L., con circolare 2 aprile 1998, n. 22, riprodotta in calce, riaffronta il tema della denuncia di infortunio e malattia professionale, tema già oggetto di due precedenti interventi dell'Istituto dopo l'avvenuta trasformazione della violazione dell'obbligo in illecito amministrativo.

La depenalizzazione è stata disposta con legge 28 dicembre 1993, n. 56, che prevede per l'omessa, tardiva o incompleta denuncia di infortunio sul lavoro o malattia professionale nei confronti dell'I.N.A.I.L. (art. 53, D.P.R. n. 1124/1965) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 3 milioni.

Stessa sanzione è stabilita per il caso di omessa, tardiva o incompleta denuncia di infortunio sul lavoro all'Autorità di pubblica sicurezza (art. 54, D.P.R. citato).

L'Istituto ha ora fornito alcune puntualizzazioni concernenti principalmente i termini per la presentazione delle denunce, i relativi contenuti ed il procedimento sanzionatorio.

Di seguito sono riassunte le indicazioni di più diretto interesse operativo per le aziende.

 

Termini per la presentazione delle denunce

Sono confermati i criteri di computo dei termini per la denuncia di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Al riguardo è opportuno rammentare che il datore di lavoro è tenuto a denunciae all'I.N.A.I.L. gli infortuni con prognosi superiori a tre giorni. La denuncia deve essere fatta nel termine di due giorni da quello in cui l'azienda ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificazione medica.

La denuncia di malattia professionale, corredata da certificato medico, deve essere trasmessa all'Istituto entro cinque giorni da quello in cui il prestatore ne ha dato notizia al datore di lavoro.

Ai fini del computo dei termini in questione (2 o 5 giorni), l'I.N.A.I.L. conferma l'applicabilità delle regole generali dettate dal nostro ordinamento: in particolare il giorno di ricezione del primo certificato medico non si computa nella durata del termine (dies a quo non computatur). Conseguentemente i 2 o 5 giorni utili rispettivamente per l'inoltro della denuncia di infortunio sul lavoro e di malattia professionale si computano dal giorno immediatamente successivo alla data di ricevimento del primo certificato medico.

Esempio: primo certificato medico ricevuto dall'azienda il giorno 10. Per il caso di infortunio, la denuncia deve essere presentata all'I.N.A.I.L. (o inviata tramite raccomandata a.r.) entro il giorno 12 successivo. Per il caso di malattia professionale, la denuncia deve essere presentata o inviata entro il giorno 15 successivo.

Qualora il primo certificato medico di infortunio rechi una prognosi fino a tre giorni, l'obbligo di denuncia sorge solo se il lavoratore presenta un ulteriore certificato medico che attesta la mancata guarigione nei primi tre giorni: il termine decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento del certificato di continuazione.

La data di ricezione del primo certificato medico di infortunio deve essere indicata nel modello di denuncia, nel riquadro “sottoscrizione del datore di lavoro”, nell'apposito campo “data di ricezione del primo certificato medico”.

La data di ricezione del certificato di malattia professionale deve essere indicato nel Mod. 101-I, nel campo “data in cui il lavoratore ha denunciato la malattia al datore di lavoro”. Può accadere che il lavoratore invii la certificazione di malattia professionale direttamente all'Istituto. In tal caso è l'I.N.A.I.L. che richiede all'azienda l'invio della denuncia: ai fini del rispetto del termine, la denuncia, deve essere trasmessa entro i cinque giorni successivi a quello di ricevimento della richiesta dell'Istituto.

Al fine di poter provare la tempestività della denuncia, è assolutamente necessario che il datore di lavoro conservi agli atti, unitamente alla copia della denuncia stessa, gli elementi probatori attestanti il momento di ricezione della certificazione medica.

Se il termine scade in giorno festivo (domenica o altro giorno festivo infrasettimanale) la denuncia può validamente essere effettuata entro il primo giorno successivo non festivo. La giornata di sabato è considerata, agli effetti, giornata feriale, anche nel caso di settimana lavorativa distribuita su cinque giorni lavorativi. Ne consegue che non subisce differimenti il termine che scade il sabato.

Qualora l'infortunio abbia prodotto la morte o pericolo di morte, la denuncia deve essere inoltrata entro 24 ore dal momento dell'infortunio, tramite telegrafo o telefax.

La valutazione della ricorrenza di un effettivo “pericolo di morte”, agli effetti del minor termine di 24 ore per l'invio della denuncia, è rimessa all'area medico-legale dell'Istituto.

Superfluo rammentare che ai fini del rispetto dei termini per la denuncia di infortunio o malattia professionale è del tutto irrilevante il momento in cui il datore di lavoro ha appreso dell'evento, momento che normalmente precede, almeno per quanto concerne l'infortunio, la ricezione del certificato medico.

 

Contenuto delle denunce

La circolare rammenta che la sanzione amministrativa è prevista oltre che per l'ipotesi di violazione dei termini di denuncia, anche per l'ipotesi di violazioni attinenti ai dati che obbligatoriamente devono essere indicati nelle denunce di infortunio o malattia professionale, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124. Le denunce, da redigere sull'apposita modulistica, devono quindi essere compilate in ogni loro parte, ovviamente con l'indicazione di dati fedeli.

L'omessa o infedele indicazione dei dati diversi dal codice fiscale è punita con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3 milioni.

La mancata o l'inesatta indicazione del codice fiscale del lavoratore infortunato (o dell'azienda) è punita con la sanzione amministrativa di L. 50.000, ai sensi dell'art. 16, legge n. 251/1982.

Si rammenta che le inadempienze connesse alla denuncia di infortunio o malattia professionale sono considerate “violazioni formali” e, come tali, perseguibili attraverso il procedimento sanzionatorio indicato dall'art. 35, comma 7, legge n. 689/1981, che comporta a carico dell'I.N.A.I.L. l'obbligo del rapporto all'Autorità periferica competente per il contraddittorio, ai sensi degli artt. 17 e 18 della stessa legge. Per le violazioni in parola l'Autorità competente è la Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro, al quale le Aziende interessate possono far pervenire entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione dell'infrazione eventuali scritti difensivi e richieste di audizione.

È ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a L. 1 milione, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'infrazione.

 

I.N.A.I.L. - Circolare 2 aprile 1998, n. 22

 

Direzione Centrale Rischi

Direzione Centrale Prestazioni

 

Roma, 2 aprile 1998

Circolare n. 22

 

al Dirigente Generale Vicario

ai Dirigenti delle Unità Centrali e Territoriali

ai Coordinatori Generali delle Consulenze professionali Centrali

al Primario della Sovrintendenza medica generale

e, p.c.:

al Presidente

ai Consiglieri di Amministrazione

al Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza

ai Membri dei Consiglio di Indirizzo e vigilanza

ai Presidenti dei comitati consultivi provinciali

 

Oggetto: Articolo 53 del Testo Unico: sanzione amministrativa di cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), della legge n. 561/1993.

Chiarimenti interpretativi ed applicativi.

 

QUADRO NORMATIVO

– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico): articoli 52, 53, 203, 238 e 251.

– Legge 24 novembre 1981, n. 689.

“Modifiche del sistema penale”: articoli 14, 17, 35 - commi 7 e 8, 41.

– Legge 10 maggio 1982, n. 251.

“Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”: articolo 16, commi 4 e 5.

– Legge 28 dicembre 1993, n. 561.

“Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi”: articoli 1 - comma 1, lettera d), 2 - comma 1, lettera b), 4.

– Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, n. 582. “Regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 561, recante trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi”: articolo 1, comma 1, lettera d).

 

* * *

Ai fini di una omogenea applicazione della sanzione amministrativa in oggetto, per violazioni inerenti l'obbligo di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali, ed esaminate le questioni applicative ed interpretative finora emerse, si richiamano e si aggiornano le istruzioni fornite nel tempo sulla materia in argomento.

 

 

1 - Termini per la presentazione delle denunce e dei certificati medici

 

1.1 - Denuncia di infortunio

L'articolo 53, comma 1, prevede che essa:

– deve essere inoltrata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia;

– deve essere corredata da certificato medico.

Di fatto, anche se normalmente la conoscenza dell'evento da parte del datore di lavoro precede l'acquisizione del certificato medico, la denuncia di infortunio non può essere correttamente effettuata prima di tale acquisizione sia perché l'obbligo di denuncia nasce solo se la guarigione è prognosticata oltre i tre giorni, sia perché lo stesso certificato deve essere allegato alla denuncia.

La certificazione sanitaria si pone dunque come il momento centrale agli effetti della notizia dell'evento lesivo e, secondo anche l'orientamento della Suprema Corte (Cassazione penale, sentenza n. 11928 del 12/12/1985 e sentenza n. 6029 del 14 giugno 1993), è alla data della sua ricezione che bisogna fare riferimento al fine del computo dei due giorni previsti per l'inoltro della denuncia.

In particolare, il giorno iniziale del termine previsto dalla norma dovrà essere considerato quello successivo alla data di ricezione del primo certificato medico.

Di conseguenza, ove l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto ed oltre, il termine per la denuncia decorre dalla data di ricezione dell'ulteriore certificazione medica che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia (art. 53, comma 3).

Quanto alla “scadenza”, se trattassi di giorno festivo essa slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato verrà considerato normale giornata feriale.

Il datore di lavoro indicherà nello specifico campo del mod. Prest. 5-1.0 (pag. 2, riquadro “sottoscrizione del datore di lavoro”) la data di ricezione del primo certificato medico, data che, posta a raffronto con quella di “spedizione” della denuncia rilevabile dal timbro postale o, in caso di consegna diretta, con quella di “arrivo” risultante dal timbro datario, renderà possibile la verifica del rispetto o meno del termine in argomento.

Se non esistono validi motivi di dubbio, la data di ricezione del primo certificato medico indicata dal datore di lavoro sarà ritenuta esatta agli effetti che qui interessano, in armonia anche con il nuovo modo di gestire i rapporti fra pubblica amministrazione e cittadini ex legge n. 241/1990. Si tratta tuttavia di una “presunzione semplice” nel senso che essa può essere superata in qualunque momento, attraverso accertamenti, con le conseguenze che deriveranno da una dichiarazione non veritiera.

Da ciò la opportunità, al fine appunto di eventuali verifiche, che le Sedi ricordino ai datori di lavoro il loro interesse a conservare tra gli atti, insieme alla copia delle “denunce”, anche gli elementi probatori sulla data di acquisizione dei certificati sanitari.

 

1.2 - Denuncia di infortunio mortale o di infortunio con pericolo di morte

Ove l'evento lesivo abbia causato la morte o sia previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo (o via fax) entro ventiquattro ore dal momento dell'infortunio (art. 53, comma 2).

Data la generalità del dettato normativo, la valutazione in merito all'effettivo “pericolo di morte” deve essere sempre confermata dall'area medico-legale prima di procedere alla notificazione dell'illecito amministrativo.

 

1.3 - Pur esulando l'argomento dalla stretta competenza dell'Istituto, si ricorda, anche ai fini di una corretta informazione ai datori di lavoro, che il Ministero dell'Interno, con circolare del 12 marzo 1997, ha stabilito, modificando il proprio precedente orientamento, che anche il termine di due giorni entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all'autorità locale di pubblica sicurezza la denuncia prescritta dall'articolo 54 del Testo Unico, debba essere fatto decorrere “dal momento in cui il datore di lavoro stesso sia venuto in possesso della certificazione sanitaria”.

 

1.4 - Denuncia di malattia professionale

Il datore di lavoro ha l'obbligo di trasmettere la denuncia, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha denunciato allo stesso datore di lavoro la manifestazione della malattia (art. 53, comma 5).

Anche in questo caso, ai fini del computo del suddetto termine bisognerà fare riferimento alla data di ricezione del certificato stesso da parte del datore di lavoro, che avrà cura di indicare tale data nell'apposito campo del mod. 101-I.

L'osservanza o meno del termine di adempimento potrà quindi essere verificata confrontando quest'ultima data con quella di spedizione dei documenti (o di “arrivo”, se consegnati per le vie brevi).

Peraltro, stante l'attuale formulazione del richiamato “campo” (“data in cui il lavoratore ha denunciato la malattia al datore di lavoro”), ove, sulla base della data ivi indicata dal datore di lavoro, si profilasse una possibile contestazione di violazione dell'obbligo di denuncia nei termini di legge, la Sede verificherà preventivamente che la data indicata corrisponda, in effetti, a quella di ricezione della denuncia (e quindi del certificato medico).

Qualora, come frequentemente si verifica nel settore delle malattie professionali, l'assicurato fa pervenire direttamente all'Istituto la certificazione medica, la Sede richiederà immediatamente al datore di lavoro la compilazione e l'inoltro del relativo modulo di denuncia, informandolo formalmente che, ove a ciò non provveda entro cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, troverà applicazione nei suoi confronti la sanzione di cui alla legge n. 561/1993.

Per la corretta individuazione del giorno iniziale e di quello finale del termine di cui all'articolo 53 del Testo Unico valgono i criteri indicati a proposito della denuncia di infortunio.

 

2 – Contenuto delle denunce e dei certificati medici

Secondo la lettera della legge, la sanzione amministrativa di cui trattasi (al pari della preesistente ammenda) concerne le violazioni di tutte le disposizioni dell'articolo 53; quindi, non solo di quelle attinenti ai termini, ma altresì di quelle afferenti ai dati obbligatori delle denunce di infortunio e di malattia professionale e dei relativi certificati medici, quali risultano testualmente dai commi 4, 5 e 6.

Le Unità territoriali, in particolare, provvederanno a contestare la sanzione ex legge n. 561/1993 tutte le volte che le eventuali omesse o infedeli indicazioni dei suddetti dati siano inequivocabili, e comunque, rilevanti per la definizione dell'infortunio o tecnopatia (ad esempio, l'infedele indicazione delle cause e circostanze dell'infortunio).

Si ricorda che la legge 10 maggio 1982, n. 251, articolo 16, commi 4 e 5, ha introdotto a far data dall'1.1.1983, l'obbligo di indicare, nell'ambito delle generalità del lavoratore, anche il codice fiscale del lavoratore medesimo, prevedendo, come si vedrà più avanti, una specifica sanzione per la violazione di tale obbligo.

Per quanto riguarda i dati salariali relativi ai quindici giorni precedenti l'infortunio o la malattia professionale, si ricorda che i datori di lavoro, nei casi previsti in lettera circolare n. 35 del 4/8/1987, possono richiedere formalmente di darne comunicazione dopo l'invio della denuncia ed alla scadenza concordata con la Sede.

 

– Omissis –

 

4 – Infortuni occorsi a titolari di aziende artigiane

 

4.1 - Nei casi di infortunio o malattia professionali occorsi a “titolari di aziende artigiane”, pur rimanendo a carico di costoro l'obbligo della denuncia nei termini di cui al ripetuto articolo 53 del Testo Unico, la eventuale violazione di tale obbligo non è soggetta alla sanzione amministrativa stabilita, per i datori di lavoro, dalla legge n. 561/1993.

Come si evince dall'articolo 203, comma 2, del Testo Unico, infatti, il legislatore ha inteso equiparare, ai fini dell'attuazione della tutela, l'artigiano infortunato al lavoratore dipendente, disponendo, di conseguenza, che nelle situazioni in esame, trova applicazione la sanzione prevista, appunto per i lavoratori dipendenti, dall'articolo 52 del Testo Unico e cioè la perdita del diritto all'indennità di temporanea per il periodo di tempo che precede l'eventuale tardiva comunicazione.

Tra i titolari di aziende artigiane sono compresi quelli addetti alle lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente per conto terzi (circ. n. 31 del 6 luglio 1979).

Ai “titolari” artigiani non possono essere equiparati né i soci artigiani (che non siano anche titolari), né i collaboratori familiari dei titolari medesimi, ancorché abbiano in comune l'assolvimento dell'obbligo assicurativo nella forma del premio speciale unitario. Ciò in quanto la norma del citato articolo 203, comma 2, ha natura eccezionale (rispetto a quella generale del precedente comma 1) e, quindi, non è suscettibile di estensione, per analogia, a lavoratori diversi dal “titolare di azienda artigiana”.

Ne consegue, logicamente, che – per la denuncia degli infortuni (e delle tecnopatie) occorsi ai soci (non co-titolari) ed ai collaboratori familiari – è normalmente responsabile il titolare o uno dei titolari dell'azienda artigiana, come per qualsiasi altro suo dipendente.

 

4.2 – In considerazione della particolare situazione di difficoltà in cui può venirsi a trovare il titolare di azienda artigiana al momento dell'infortunio lavorativo, si può ritenere assolto l'obbligo di denuncia nei termini di legge ogniqualvolta il predetto, o il medico curante, invii, nel rispetto dei termini stessi, il solo certificato medico. L'interessato dovrà tuttavia provvedere, appena possibile, a compilare ed a trasmettere il modulo di denuncia, contenendo lo stesso le informazioni necessarie, in linea generale non desumibili dal certificato medico, onde stabilire la ricorrenza o meno dei presupposti di indennizzabilità del caso.

Le Sedi procederanno al pagamento della indennità di temporanea soltanto dopo aver acquisito il modulo stesso debitamente sottoscritto. È tuttavia evidente che, in tali casi, non dovrà essere applicata la sanzione di cui al richiamato articolo 52 del Testo Unico per il periodo antecedente l'inoltro del modulo.

 

4.3 – L'articolo 203 del Testo Unico prevede inoltre, al comma 3, che in caso di impossibilità del titolare artigiano infortunato di provvedere personalmente alla denuncia entro i termini di legge, l'obbligo di dare immediata notizia dell'evento all'Istituto assicuratore mediante l'inoltro del certificato medico ricade sul sanitario che per primo ha constatato le conseguenze dell'infortunio (obbligo, peraltro, privo di sanzione).

Al riguardo si precisa che l'oggettivo impedimento del titolare artigiano infortunatosi ad adempiere personalmente all'obbligo di denuncia nei termini di legge dovrà essere desunto dalla valutazione delle circostanze immediatamente successive all'evento (ricovero d'urgenza, etc.), ovvero risultare da giudizio dell'area medico-legale basato sul contenuto del certificato medico (lesioni descritte, effetti immediati dell'infortunio, manifestazione in forma acuta di una malattia professionale, etc.).

Anche in tali situazioni, per le ragioni innanzi illustrate, al titolare artigiano dovrà essere richiesto di far pervenire all'Istituto, appena possibile, il prescritto modulo di denuncia.

 

– omissis –

 

6 – Il procedimento sanzionatorio

 

6.1 – La legge n. 561/1993, dopo aver incluso, all'articolo 1, comma 1, lettera d), le violazioni degli obblighi di cui agli articoli 53 e 54 del Testo Unico tra le violazioni che non costituiscono più reato e sono pertanto soggette a sanzione amministrativa, fissa, al successivo articolo 2, comma 1, lettera b), i limiti minimo e massimo della sanzione medesima rispettivamente in lire 500.000 e lire 3.000.000.

 

6.2 – A norma dell'articolo 16, ultimo comma, della richiamata legge n. 251/1982, in caso di mancata o inesatta indicazione del codice fiscale dell'infortunato, si applica una sanzione amministrativa di lire 50.000.

 

6.3 – Il mancato invio della denuncia di infortunio o di malattia professionale nei termini previsti dall'articolo 53, come la violazione di una delle disposizioni contenute nello stesso articolo, costituisce un illecito “formale” (art. 35, comma 7, della legge n. 689/1981).

Anche in considerazione dell'elevato importo della sanzione di cui al punto 3.1 (la cui misura ridotta, in via di conciliazione, è di lire 1.000.000), è utile richiamare la necessità che gli accertamenti siano rituali e completi, con speciale riferimento ai due sottoindicati momenti della procedura sanzionatoria:

– verifica delle eventuali omesse o infedeli indicazioni dei dati obbligatori delle denunce e dei certificati medici tenendo conto degli accertamenti più complessi in merito alle tecnopatie;

– identificazione dei responsabili (trasgressore ed eventuale obbligato solidale).

In particolare, si evidenzia l'autonoma responsabilità del medico per il certificato di sua competenza, la cui eventuale falsa redazione deve essere inequivocabilmente provata dall'area medico-legale.

 

6.4 – Nel ricordare che l'articolo 1, comma 1, lettera d) del D.P.R. 30 dicembre 1995, n. 582 (G.U. 8 febbraio 1996, n. 32) ha confermato la competenza dell'Ispettorato provinciale del lavoro (ora denominato Direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro, ai sensi del  D.M. 7/11/1996, n. 687) a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689/1981 per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 53 T.U. (ed all'art. 54 T.U.), si raccomanda la massima cura nella preparazione dei rapporti medesimi e dei relativi allegati.

Le Unità periferiche, inoltre, dovranno provvedere all'immediata trasmissione alle suddette Direzioni provinciali dei rapporti di contestazioni o notificazioni pregresse eventualmente non ancora inoltrati.

 

6.5 – Nell'eventualità che le Preture stiano ancora restituendo alle Sedi gli atti relativi ai procedimenti penali pendenti, si ricorda che le corrispondenti violazioni devono essere notificate entro 90 giorni (360 per i responsabili residenti all'estero) dalla data della loro ricezione, così come previsto dagli articoli 14 e 41 della legge n. 689/1981.

 

7 – Commissioni provinciali di coordinamento

 

Allo scopo, infine, di favorire la più corretta applicazione della normativa in argomento, si ribadisce la necessità di una concreta e costante collaborazione tra le Unità periferiche e le Direzioni provinciali del lavoro già sollecitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Si raccomanda, pertanto, la partecipazione degli ispettori e dei dirigenti delle Unità medesime alle riunioni periodiche delle Commissioni provinciali di coordinamento – attive presso le stesse Direzioni provinciali – nell'ambito della programmazione generale in materia di violazioni previdenziali ed assistenziali.

 

Il Direttore Generale

dr. prof. Roberto Urbani