ANATOCISMO
BANCARIO
(Corte di
Cassazione, Sent. n.
21095/04)
La
sentenza n. 21095/04 della Corte di Cassazione a sezioni unite conferma il
filone giurisprudenziale avviatosi nel
Fino
al 1999, l’articolo 1283 c.c. che regola l’anatocismo, secondo cui “in mancanza
di usi contrari, gli interessi scaduti possono
produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di
convenzione posteriore alla loro scadenza.....”, era stato interpretato nel
senso di attribuire una valenza negoziale agli usi contrari.
Nel
1999 la Cassazione con le sentenze n. 2374 e n.
Le
sentenze hanno dichiarato, quindi, nulle le clausole bancarie anatocistiche in quanto la stipulazione rispondeva ad un
uso meramente negoziale, dipendente cioè dalla volontà
della banca.
La
sentenza n. 21095 emessa dalle Sezioni Unite di Cassazione ha confermato questo orientamento. Infatti, le pattuizioni anatocistiche venivano percepite
dai clienti come clausole non negoziate e non negoziabili, perchè già
predisposte dagli istituti di credito e, quindi, sottoscritte dalla parte che
aveva necessità di usufruire del credito bancario in quanto non aveva altra
alternativa.
La
sentenza n. 21095 ribadisce, inoltre, la valenza
retroattiva dell’accertamento di nullità delle clausole anatocistiche.
Di
tale valenza, si legge nella sentenza, si era reso conto il legislatore che con
l’art. 25, co. 3 del Decreto Legislativo n. 342/99
aveva previsto la validità ed efficacia delle clausole di capitalizzazione
degli interessi inserite nei contratti bancari
stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Norma in seguito dichiarata incostituzionale per
eccesso di delega con sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000.
Al
momento la contabilizzazione degli interessi è
regolata dall’ art. 120, co.
2 del Testo Unico bancario (“Decorrenza delle valute e modalità di calcolo
degli interessi”), come modificato dal decreto legislativo n. 342/1999, art.
25, co. 2, che affida al CICR il compito di stabilire
i criteri e le modalità per la produzione di interessi sugli interessi relativi
alle operazioni bancarie, assicurando, però, nelle operazioni in conto corrente
“la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia
creditori”. Tale disposizione ha trovato attuazione con
Le
azioni volte alla ripetizione dell’indebito sono soggette alla
ordinaria prescrizione decennale, decorrente dalla chiusura del rapporto
(art. 2946 c.c.).
Il
momento iniziale del termine di prescrizione decennale decorre dalla chiusura
definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad
un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicchè è solo
con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i
debiti delle parti tra loro.
Con
riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione, si possono distinguere
tre diverse tipologie di correntisti:
- i correntisti che
hanno interrotto il rapporto contrattuale con l’istituto di credito prima di
novembre 1994, non possono avanzare alcuna pretesa di rimborso, essendo decorso
il termine decennale di prescrizione del relativo diritto;
- i correntisti che,
invece, hanno chiuso il rapporto contrattuale dopo tale data possono produrre
l’opportuna documentazione attraverso la quale interrompere la decorrenza dei
termini di prescrizione, chiedendo alla banca di procedere al ricalcolo su base annuale degli interessi passivi e
restituire le somme pagate a titolo di interesse anatocistico;
- i titolari di un
conto corrente ancora in corso possono agire per ottenere il ricalcolo degli interessi in ogni caso, non essendo
iniziato il decorso del termine di prescrizione.
In
merito al comportamento da tenere nei confronti delle banche e in merito ad
eventuali azioni da intraprendere, si ritiene necessaria un’attenta valutazione
dell’opportunità di avviare azioni dirette al conseguimento del rimborso,
tenendo conto sia dei costi di tali azioni sia dei rapporti intercorrenti tra
banca e impresa.
L’ANCE,
al fine di agevolare le aziende che decidessero di intraprendere un’eventuale
azione nei confronti degli istituti di credito, ha predisposto un fac simile di lettera che, apportando le opportune
modifiche, integrazioni e specificazioni per adattarla al singolo caso, può
essere utilizzato per avviare la procedura di restituzione e, comunque,
interrompere eventualmente i termini della prescrizione.
Fac
simile
____________, _____
Spettabile
Banca
______________________
Filiale
di _______ - agenzia n. ___
Oggetto: rapporto di apertura di credito in conto corrente n. ____________,
intrattenuto dal sottoscritto con la Vostra banca, Filiale di ____________ -
agenzia n. _____; Ricalcolo degli interessi passivi
Il
sottoscritto ________________ con
Come
a Voi noto lo scrivente ________________ intrattiene (ha intrattenuto) con la
Vostra banca, presso la Filiale di ___________, agenzia n. ____, il rapporto di apertura di credito in conto corrente, n. ____, sin dal
(fino al)_________
Relativamente a tale rapporto, sin dalla sua insorgenza, la Vostra banca ha provveduto
ad applicare a carico del sottoscritto correntista la capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi.
Come
a Voi sicuramente noto,
Alla
luce di quanto sopra esposto, con la presente, il sottoscritto, nel
rilevare ed eccepire la illegittima applicazione da parte della Vostra banca
della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi relativamente al
rapporto di apertura di credito in conto corrente n. ______________, stipulato
in data _______________ con
Pertanto,
Vi richiede l’immediato ricalcolo degli interessi
applicati nel corso del rapporto e, all’esito dello stesso, di corrispondere in
favore del sottoscritto tutti gli importi di cui risulterà
creditore, o, comunque, di accreditare la somma risultante dal richiesto ricalcolo, ovvero di depurare il conto corrente delle somme
che illegittimamente siano state addebitate, entro il termine di trenta giorni.
Vi
richiede, infine, l’invio dell’estratto conto depurato di tutte le somme da Voi
illegittimamente addebitate, in conseguenza della illegittima
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
La
presente comunicazione vale anche quale atto di messa in mora e di interruzione di eventuali prescrizioni.
Con
riserva di ogni diritto, ragione ed azione e, in
particolare, con riserva di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti
e subendi in conseguenza della illegittima
capitalizzazione degli interessi trimestrali.
Distinti
saluti.