INAIL - LIBRI MATRICOLA E PAGA - D.M. 30/10/2002 - CHIARIMENTI
DELL’ISTITUTO - NOTA DEL 16 DICEMBRE 2004
Con nota del 16 dicembre 2004 l’Inail ha fornito
alcuni chiarimenti sul D.M. 30 ottobre
INAIL
Roma, 16 dicembre 2004
Oggetto: Modalità per la tenuta dei libri paga e
matricola.
Pervengono alla scrivente Direzione numerose richieste
di chiarimenti da parte sia delle Strutture territoriali dell’Istituto, sia
direttamente dai soggetti obbligati alla tenuta dei libri regolamentari,
relativamente alle modalità applicative per la tenuta dei libri di paga e
matricola.
A tale riguardo,
Al fine, comunque, di fare chiarezza sull’argomento,
si rende necessario fornire nel frattempo
un quadro riepilogativo che riordini le numerose disposizioni
intervenute nel tempo nell’ambito dello specifico settore.
1. Soggetti obbligati
alla tenuta dei libri regolamentari
Tutti i datori di lavoro, i committenti e gli altri
assicuranti sono tenuti all’istituzione, alla compilazione, alla tenuta ed alla
conservazione dei libri regolamentari di matricola e paga.
2. Soggetti esonerati dalla tenuta dei libri
regolamentari
- I datori di lavoro titolari di aziende individuali
artigiane, che svolgono la loro attività da soli, senza cioè occupare
lavoratori dipendenti o collaboratori familiari (1);
- i soci e i familiari coadiuvanti di impresa
artigiana (2) - essendo stata assimilata la loro figura a quella del titolare
artigiano - sempre a condizione che l’azienda artigiana non occupi dipendenti;
- i soggetti che si avvalgono dell’elaborazione e
conservazione dei dati su supporti informatici, nel rispetto delle condizioni a
tal fine specificatamente previste (3);
- le imprese italiane per i lavoratori italiani
operanti presso sedi ubicate all’estero (4);
- le Pubbliche Amministrazioni che provvedono alle
prescritte registrazioni con fogli o ruoli paga.
3. I libri regolamentari (5)
- Il libro di matricola deve essere unico in ogni
azienda. Questa condizione vale anche nei casi in cui l’azienda sia titolare di
più posizioni assicurative territoriali presso l’INAIL, in quanto svolge la sua
attività in più luoghi di lavoro, ciascuno identificato dall’istituzione di una
specifica P.A.T.
In tali ipotesi, al fine di assolvere validamente
all’obbligo della tenuta del libro matricola unico contemporaneamente sui vari
luogo di lavoro, l’azienda deve istituire e tenere nei vari cantieri (fissi o
mobili che siano) degli stralci, che possono essere costituiti anche da
fotocopie tratte dal libro matricola unico, autenticate come conformi
all’originale dallo stesso datore di lavoro. Tali stralci dovranno ovviamente
essere aggiornati contemporaneamente al libro matricola originale.
Comunque, al solo scopo di assolvere a specifiche
esigenze dell’organizzazione aziendale, è consentito istituire e tenere sui
luoghi di lavoro dei libri matricola settoriali o di filiale, da considerare
comunque non ufficiali e quindi da non vidimare, che costituiranno dei semplici
“di cui” del libro matricola unico aziendale, e potranno riportare, se del
caso, una numerazione matricolare supplementare riferita alla filiale,
eventualmente da indicare in aggiunta al numero di matricola del dipendente (ad
esempio: matr. n. 1111/13) ad esclusivo uso dell’azienda e dei funzionari
addetti alla vigilanza locale.
- Il libro di paga deve essere istituito con riferimento a ciascuna
P.A.T. aziendale.
Ciò anche nel caso in cui la ditta svolga la sua attività in più luoghi di
lavoro, territorialmente distinti, ognuno identificato dall’emissione di una
specifica P.A.T. In tali ipotesi, il libro di paga relativo a ciascuna località
lavori dovrà essere tenuto sul relativo cantiere (fisso o mobile che sia),
assolvendo così validamente all’obbligo di legge (6).
Le innovazioni introdotte dalla nuova Gestione dei
Rapporti con le Aziende (7), hanno prodotto riflessi anche sulle modalità di
tenuta del libro di paga. In particolare l’abolizione dal 1° gennaio 2000 delle
classificazioni “ponderate” ha comportato, nei casi di svolgimento di più
attività principali presso una unica unità produttiva (stessa P.A.T.), il riferimento classificativo a più di una voce
di rischio con l’applicazione di tassi di premio separati, aventi vita,
gestione e oscillazioni autonome. Pertanto, al fine di assolvere all’obbligo di
denunciare annualmente le retribuzioni distinte per singola voce di rischio, i
datori di lavoro dovranno identificare e indicare, nell’ambito del libro paga
unico - correttamente vidimato a fronte dell’unica P.A.T. in vigore - la/le
specifica/che attività (voce/i di rischio) per la/e quale/i è assicurato
ciascun lavoratore che vi è registrato.
- Il datore di lavoro può essere autorizzato per
iscritto a tenere più libri o fogli paga e più libri matricola con l’obbligo di
riepilogarne i dati in libri riassuntivi, secondo le modalità stabilite dall’Istituto (8).
Ad esempio nel caso dei cantieri mobili in edilizia
ovverosia, più in generale, nel caso di lavori svolti lontano dalla sede
principale della propria azienda, ove questi lavori abbiano il carattere della
continuità.
4. La vidimazione dei libri regolamentari.
Prima di essere messi in uso, i libri regolamentari di
matricola e paga devono essere numerati in ogni pagina e vidimati (9).
La vidimazione si compone di due distinte operazioni
simultanee: la bollatura, che si effettua con l’apposizione di timbri a secco o
a inchiostro su ogni pagina del libro, e la dichiarazione, da registrare
sull’ultima pagina del volume a cura del funzionario INAIL incaricato
dell’operazione, che deve riportare il numero della P.A.T., il numero
progressivo della vidimazione, e il totale dei fogli (dal … al …) di cui è
composto il libro, la data e la firma dello stesso funzionario.
La vidimazione dei libri regolamentari non va mai
effettuata con riferimento al “codice ditta” aziendale, bensì sempre tenendo
conto di ciascuna posizione assicurativa territoriale (P.A.T.) che l’azienda
assicurante ha in corso presso l’Istituto. Ciò in considerazione del fatto che
i libri devono essere tenuti sui luoghi di lavoro, località alle quali fanno
appunto riferimento le varie P.A.T. istituite.
Per i datori di lavoro titolari di più P.A.T., perché
svolgono l’attività in più luoghi di lavoro, il libro di matricola, unico per
azienda, andrà comunque vidimato con riferimento ad una delle P.A.T.. La
vidimazione è obbligatoria anche per i libri riassuntivi (10).
La presenza in procedura G.R.A. di una specifica
funzione consente la registrazione di tutte le “vidimazioni” dei libri
regolamentari eseguite da ciascuna Sede, rendendo possibile adottare, già
nell’immediato, alcune significative semplificazioni delle modalità di
trattazione e gestione delle operazioni di vidimazione eseguite dall’Istituto.
L’annotazione delle vidimazioni eseguite dalla Sede
direttamente in procedura GRA, rende di fatto inutile la tenuta dei vecchi
registri manuali delle vidimazioni (mod.
Detta tenuta deve essere limitata, pertanto, alla sola
registrazione delle vidimazioni eseguite per gli Utenti che si avvalgono della
“numerazione unica”, in attesa che
Dalla nuova procedura GRA consegue ulteriormente che
per le vidimazioni dei libri regolamentari non è più necessario rivolgersi in
modo esclusivo alla “Sede INAIL competente”, atteso che, in ossequio alla semplificazione
degli adempimenti e agli innovativi principi introdotti dalla nuova Gestione dei Rapporti con le
Aziende, è ora possibile procedere alle operazioni di vidimazione presso una
qualsiasi Sede dell’Istituto, in quanto i relativi dati sono consultabili da
parte di qualsiasi Struttura territoriale.
5. Modalità di tenuta dei libri regolamentari
La nuova disciplina in tema di modalità applicative
per la tenuta dei libri regolamentari (11) prevede che le scritture
obbligatorie di matricola e paga possano essere tenute:
A. con il sistema tradizionale, che consiste
nell’utilizzo di libri normalmente rilegati, in genere a compilazione manuale,
che devono essere sempre preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati con
il sistema manuale precedentemente illustrato al paragrafo 4.
Questa tipologia di vidimazione può essere richiesta
dai datori di lavoro a qualsiasi Sede dell’Istituto sul territorio nazionale,
la quale dovrà provvedere direttamente all’adempimento.
B. con l’utilizzo di fogli mobili sostitutivi dei
libri di matricola (12) e di paga. Tale modalità non esonera il datore di
lavoro dalla preventiva numerazione dei fogli da utilizzare e dalla successiva
vidimazione con una delle seguenti modalità:
Vidimazione eseguita in modo manuale e tradizionale
dei fogli mobili (cfr. § 4).
Vidimazione effettuata in fase di stampa tipografica
dei moduli (fogli mobili).
Con tale modalità vi è l’obbligo per gli Utenti
(Aziende, consulenti del lavoro, professionisti, ecc.) di richiedere, di volta
in volta, alla Sede INAIL, sia l’autorizzazione ad apporre il numero d’ordine e
il bollo (marchio) dell’Istituto in fase di stampa tipografica del tracciato
dei moduli da utilizzare, sia la successiva vidimazione, a cura della Sede
INAIL secondo le modalità illustrate al paragrafo 4, da riportare sull’ultimo
foglio del blocco.
La richiesta di vidimazione in fase di stampa
tipografica dei moduli può essere inoltrata dagli Utenti interessati ad una
qualsiasi Sede dell’Istituto anche se, per motivi di praticità, sarà sempre
preferibile interessare la Sede più vicina alla tipografia incaricata di
eseguire le operazioni.
La Sede interessata dovrà prendere contatti con la
tipografia designata dall’Utente, presenziare alla bollatura dei moduli ed
eseguire, contestualmente, sia la vidimazione che la registrazione in procedura
GRA.
Vidimazione in fase di stampa laser dei moduli (fogli
mobili).
La nuova disciplina (13) in tema di modalità
applicative per la tenuta dei libri paga e matricola introduce l’esonero dalla
preventiva vidimazione e numerazione dei fogli paga e dei fogli di riepilogo da
parte dei soggetti (Aziende, consulenti del lavoro, professionisti, ecc.) che
si avvalgono della stampa laser. Per il resto, non vi sono sostanziali
variazioni rispetto al sistema previgente (14).
Rimane, pertanto, invariato l’obbligo per gli Utenti
di formulare un’iniziale richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase
di stampa laser dei fogli paga da utilizzare, presentando a qualsiasi Sede
INAIL sul territorio nazionale appositi allegati fac-simili di stampa dei
tracciati che saranno poi prodotti dalla laser:
- fac-simile dei fogli paga;
- fac-simile del prospetto riepilogativo annuale che
riporti i totali mensili dei lavoratori occupati, delle ore di presenza e delle
retribuzioni corrisposte, queste ultime nei soli casi in cui sono previste dai
tracciati (ad esempio non per i fogli presenze).
Tale tracciato dovrà essere conforme al contenuto
obbligatorio dei fogli paga che, una volta autorizzati, saranno poi gli unici a
poter essere prodotti dalla stampante laser, con l’apposizione del logo
ufficiale dell’INAIL, che dovrà, pertanto, essere inserito nei programmi della
stampante laser per essere riprodotto sui documenti da stampare.
A tale riguardo, si anticipa che il logo ufficiale
dell’INAIL sarà disponibile sul sito internet dell’Istituto www.inail.it
effettuando il percorso che, non appena pronta l’applicazione informatica,
verrà con apposita nota comunicato.
Detto prospetto riepilogativo annuale dovrà essere inviato
all’INAIL entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Gli
Utenti continueranno, comunque, a stampare i fogli riepilogativi mensili
secondo le istruzioni precedentemente impartite e a conservarli insieme ai
libri regolamentari, al fine di consentire i previsti controlli da parte dei
funzionari addetti alla vigilanza.
Per quanto concerne, invece, i fogli presenze,
l’autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser è concessa soltanto
nei casi in cui l’azienda adotti sistemi di rilevazione a mezzo tessere
magnetiche (badge), di cartellini orologio o di altri sistemi equivalenti.
Nelle altre ipotesi i soggetti autorizzati potranno comunque avvalersi della
stampa laser dei fogli da utilizzare per la registrazione delle presenze, previa
numerazione e vidimazione a cura dell’INAIL dei fogli stessi con i sistemi
tradizionali.
Per quanto riguarda, infine, i fogli matricola, questi
dovranno essere preventivamente vidimati a cura dell’INAIL con i sistemi
tradizionali.
Vidimazione con la “numerazione unica” dei moduli
(fogli mobili).
L’autorizzazione ad eseguire questa forma di
vidimazione può essere concessa non solo ai consulenti del lavoro e agli altri
soggetti a ciò abilitati ai sensi di legge (15), ma anche alle società
Capogruppo che, nei gruppi d’impresa, sono delegate dalle società controllate e
collegate all’esecuzione degli adempimenti relativi all’amministrazione del
personale di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979 (16).
I citati soggetti, all’atto della richiesta della
vidimazione e della numerazione unica dei fogli matricola e paga dovranno
esibire le deleghe rilasciate in proposito dai datori di lavoro.
Per i soggetti che si avvalgono della “numerazione
unica”, opera ugualmente l’esonero dalla preventiva numerazione e vidimazione
dei fogli mobili sostitutivi dei libri di matricola e di paga, purché gli
stessi siano in possesso anche dell’ulteriore autorizzazione alla vidimazione
in fase di stampa laser, concessa dall’Istituto alle condizioni precedentemente
descritte.
La nuova normativa (17) conferma sostanzialmente i
preesistenti adempimenti che i titolari di autorizzazioni ad eseguire le
vidimazioni dei fogli mobili sostitutivi dei libri di matricola e di paga
avvalendosi della “numerazione unica” devono svolgere.
In particolare, viene individuato l’obbligo di:
- presentare i fogli di matricola e di paga alla Sede
INAIL che provvede alla vidimazione dei fogli che, a seconda della tipologia di
tenuta delle scritture adottata, potrà essere manuale, in fase di stampa
tipografica o in fase di stampa laser, e a contrassegnare gli stessi con un
numero d’ordine progressivo, nonché all’attribuzione dei fogli al soggetto
richiedente, e alla registrazione di tale attribuzione in una pratica a lui
intestata;
- trasmettere a mezzo lettera raccomandata alla Sede
INAIL competente per la località dov’è ubicato lo studio del professionista,
l’elenco delle aziende che si avvalgono del sistema in parola, con
l’indicazione dei numeri delle PAT e la data di inizio della tenuta con il
sistema di elaborazione adottato;
- segnalare tempestivamente a mezzo lettera
raccomandata alla Sede INAIL competente per la località dov’è ubicato lo studio
del professionista le successive variazioni, indicando le aziende che iniziano
ad avvalersi della tenuta con il sistema adottato, e quelle che cessano di
utilizzarlo;
- inviare, anziché mensilmente, entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello di riferimento, alla Sede INAIL competente per la
località dov’è ubicato lo studio del professionista, un tabulato contenente:
1) l’elencazione delle aziende recante, in ordine
progressivo il numero di P.A.T. e con l’indicazione distinta, a fianco di
ciascuna, dei fogli di paga e di matricola utilizzati per tutto il territorio
interessato all’accentramento da n. … a n. …, compresi quelli annullati o
deteriorati;
2) il numero, comprensivo di quello dei fogli
annullati o deteriorati, dei fogli matricola utilizzati per ciascuna provincia
dal n. … al n. …, e nell’ambito di questa per ciascuna azienda dal n. … al n.
…;
3) il numero, comprensivo di quello dei fogli
annullati o deteriorati, dei fogli di paga utilizzati per ciascuna provincia
dal n. … al n. …, e nell’ambito di questa per ciascuna azienda dal n. … al n.
…;
4) l’indicazione del periodo di paga.
(Detto tabulato dovrà anche essere reso disponibile,
in qualsiasi momento, a richiesta dell’INAIL o della Direzione Provinciale del
Lavoro (D.P.L.) territorialmente competente);
- inviare alle singole aziende, entro l’ultimo giorno
successivo a quello di paga:
1) un tabulato contenente l’indicazione del periodo di
paga, del numero dei fogli di paga e di matricola, distintamente utilizzati, da
n. … a n. …, compresi quelli annullati o deteriorati, e del numero dei fogli di
paga e di matricola utilizzati indistintamente in tutto il territorio
interessato all’accentramento, da n. … a n. … e nel territorio provinciale da
n. … a n. …;
2) i fogli matricola e di paga utilizzati, per il mese
di competenza, completi di tutte le registrazioni. Detti fogli, posti in ordine
progressivo, costituiscono, il libro di matricola e di paga, aggiornati al mese
immediatamente precedente, che il datore di lavoro dovrà tenere sul luogo di
lavoro. Resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di tenere al corrente sul
posto di lavoro il sistema utilizzato per la rilevazione delle presenze
giornaliere.
C. con la tenuta informatica dei libri regolamentari.
Allo stato, è possibile tenere i libri matricola e
paga mediante sistemi elettronici o magnetici a condizione che queste procedure
garantiscano l’inalterabilità e la consultabilità dei dati previste dal DPR 20
aprile 1994, n. 350. Permane, inoltre, l’obbligo di trasferire mensilmente
detti dati su supporto cartaceo (18) .
Per quanto riguarda l’applicazione delle nuove
disposizioni in tema di modalità applicative per la tenuta dei libri paga e
matricola (19), si è in attesa di ricevere apposito parere ministeriale.
L’adozione di questi sistemi di tenuta delle scritture
regolamentari non necessita di alcuna autorizzazione, e non prevede l’inoltro
di specifiche comunicazioni in tal senso né alle Direzioni Provinciali del
Lavoro (D.P.L.), né all’INAIL o agli altri Istituti previdenziali.
L’utilizzo di questa particolare modalità di tenuta
delle scritture regolamentari esonera, inoltre, da qualsivoglia obbligo di
preventiva vidimazione dei supporti cartacei sui quali i dati devono comunque
essere obbligatoriamente trasferiti ogni mese, ancorché siano stati elaborati
con sistemi elettronici o magnetici (20).
6. I lavoratori parasubordinati.
L’art. 5 del D.M. 30.10.2002 e la successiva circolare
ministeriale n. 33/03 del 20.10.2003 riprendono, confermandole, le disposizioni
già a suo tempo impartite dall’allora Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale (21) a proposito della tenuta semplificata da parte dei committenti,
dei libri di matricola e di paga relativi ai lavoratori parasubordinati, con
particolare riferimento ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa (allora co.co.co.).
Con le disposizioni ministeriali si ribadisce che - a
prescindere dal sistema di tenuta utilizzato e dal fatto che si adottino libri
unici o separati da quelli degli altri dipendenti - le registrazioni relative
ai collaboratori coordinati e continuativi devono comunque contenere i dati anagrafici
e fiscali del collaboratore e le informazioni relative al contratto (data e
compenso pattuito).
Inoltre, per quanto concerne il solo libro paga, le
stesse devono contenere il totale dei compensi erogati, gli oneri contributivi
e fiscali addebitati al lavoratore, nonché le detrazioni fiscali di spettanza
che sono state applicate.
Nel caso di tenuta unificata dei libri di matricola e
paga per tutti i lavoratori (subordinati e parasubordinati), a richiesta degli
organi di vigilanza ispettiva dovrà, comunque, essere possibile riepilogare,
distintamente e in ordine cronologico, le assunzioni dei lavoratori subordinati
e gli incarichi di collaborazione affidati ai parasubordinati.
Tali disposizioni si applicano integralmente ai
lavoratori a progetto e occasionali di cui al D.Lgs. 276/2003 (riforma Biagi)
(22).
7. Le agenzie di somministrazione di lavoro (agenzie
per il lavoro).
L’obbligo della tenuta dei documenti di lavoro, e
quindi anche dei regolamentari libri di matricola e di paga è a carico delle
agenzie di lavoro, dal momento che i lavoratori vengono da queste assunti, per
essere poi materialmente inviati a lavorare presso le imprese utilizzatrici a
mezzo di appositi contratti.
I sistemi di tenuta delle scritture obbligatorie di
matricola e di paga di cui esse possono avvalersi, sono di fatto gli stessi che
la vigente normativa prevede per tutti gli altri datori di lavoro.
In merito è opportuno evidenziare, soltanto, che
l’organizzazione della maggior parte di queste imprese prevede di norma una sede
centrale che cura l’amministrazione del personale, e tante agenzie dislocate
sul territorio, che effettuano tutti i movimenti riguardanti le assunzioni, i
licenziamenti, ecc., che solo successivamente verranno perfezionati dalla sede
centrale, la quale, pertanto, unicamente in questa fase provvede ad eseguire le
relative registrazioni sui libri regolamentari.
Anche in queste situazioni, quale che sia il sistema
di tenuta adottato, è necessario che siano, comunque, rispettati i termini di
legge riguardanti le registrazione dei dati matricolari e di paga e soprattutto
che venga sempre istituito e tenuto un unico libro matricola aziendale, che
riporti la numerazione matricolare generale da assegnare a tutti i dipendenti,
ancorché a tempo determinato.
Inoltre, nel caso frequente che il libro matricola
generale unico sia tenuto presso la sede centrale, allo scopo di far fronte
alle esigenze organizzative aziendali, potranno essere istituiti presso
ciascuna agenzia facente parte dell’impresa fornitrice di lavoro tanti altri
libri di matricola, comunque non ufficiali e quindi da non vidimare perché
rappresenteranno degli stralci del libro matricola unico aziendale, ognuno dei
quali potrà riportare una numerazione matricolare supplementare riferita
all’agenzia, eventualmente da indicare in aggiunta all’effettivo numero di
matricola del lavoratore attribuito in conformità alla numerazione sequenziale
e cronologica del libro matricola generale aziendale (ad esempio: matr. n.
11111/152).
Note:
(1) Art. 2 della legge n. 840 del 4 ottobre 1966.
(2) Circolare INAIL n. 70 del 22 luglio 1997.
(3) Art. 3 del DPR n. 350 del 20 aprile 1994, che ha
abrogato l’art. 22 del DPR n. 1124/1965; Circolare del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 33/03 del 20 ottobre 2003.
(4) Lett. circ. del Ministero del Lavoro n. 5306 del
16 novembre 1991.
(5) Il Testo Unico approvato con DPR 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, agli artt. dal 20 al 26
individua cosa debba intendersi per libri regolamentari e ne disciplina le
relative modalità di istituzione, di compilazione, di tenuta e di
conservazione.
(6) Art. 21, comma 1, del DPR n. 1124/1965.
(7) Art. 6 delle Modalità di Applicazione delle
Tariffe (M.A.T.) approvate con D.M. 12 dicembre 2000.
(8) Art. 26, secondo comma, del DPR n. 1124/1965.
(9) Art. 26 del DPR n. 1124/1965.
(10) Notiziario INAIL n. 31 del 29 maggio 1985.
(11) D.M. 30 ottobre 2002, Circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 33/03 del 20 ottobre 2003 “Modalità
applicative per la tenuta dei libri paga e matricola”, nota Direzione Centrale
Rischi del 7 marzo 2003.
12) Nota Direzione Centrale Rischi del 7 marzo 2003,
lettera a).
(13) D.M. 30 ottobre 2002 “Modalità applicative per la
tenuta dei libri paga e matricola”. Circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 33/03 del 20 ottobre 2003. Nota Direzione Centrale Rischi
– Ufficio tariffe del 7 marzo 2003.
(14) Nota Direzione Centrale Rischi – Ufficio
Vigilanza Assicurativa del 16 aprile 1998, che riprende le istruzioni
precedentemente impartite dal Servizio Normativo Gestioni Assicurative del 28
febbraio 1994.
(15) Circolare INAIL n. 64 del 3 novembre 1978 e
Lettera circolare n. 50 del 30 giugno 1979.
(16) Art. 31 del D.Lgs. n. 276/2003 e Nota del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2004 - Prot. n.
5/25640/CONS/04.
(17) Art. 4 del D.M. 30.10.2002.
(18) Circolare INAIL n. 17 del 23 marzo 1995.
(19) D.M. 30 ottobre 2002 e dalla successiva circolare
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 33/03 del 20 ottobre
2003.
(20) Circolare INAIL n. 17 del 23 marzo 1995.
(21) Nota del 2 gennaio 2001.
(22) Circolare INAIL n. 22 del 18 marzo 2004.