LAVORI
PUBBLICI - L'IMPORTO DI ISCRIZIONE ALL'A.N.C. È DA VALUTARSI IN RELAZIONE
ALL'IMPORTO A BASE DI GARA E NON A QUELLO CONSEGUENTE A VARIANTI
(T.A.R.
Toscana, Sez. II, 21/12/1993, n. 619)
La
norma contenuta nell'art. 5 L. 10 febbraio 1962 n. 57, come integrato dal D.M.
25 febbraio 1982, secondo cui i costruttori non potranno assumere lavori
d'importo superiore a quello per cui
sono iscritti all'A.N.C., aumentati di un quinto, va interpretata nel senso che
il limite di legittimazione si riferisce all'importo da aggiudicare con la
gara, cioè al valore del lavoro appaltato al momento della sua assunzione,
escludendo il riferimento all'importo che potrà assumere la fornitura nel corso
dell'esecuzione, anche per l'esercizio dello jus variandi della P.A.; tale
requisito deve sussistere sia in relazione all'ammissione alla gara, nella
quale si tiene conto dell'importo indicato come base d'asta, sia in relazione
all'aggiudicazione, nella quale si deve tener conto dell'effettivo
corrispettivo pattuito tra le parti.