RILASCIO LIBRETTO
DI LAVORO AI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA - CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO
In calce è riprodotta la circolare 24 febbraio 1998, n.
09801330/15100/1531 con la quale il Ministero dell'Interno ha chiarito che, in
base al vigente quadro normativo di riferimento, il libretto di lavoro ai
cittadini dell'Unione Europea è rilasciato dal comune nei cui schedari della
popolazione residenti i medesimi risultano iscritti.
Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60
Circolare
24 febbraio 1998, n. 09801330/15100/1531
MINISTERO DELL'INTERNO
Comune competente al rilascio del libretto di lavoro ai cittadini comunitari
L'individuazione del comune competente al rilascio del libretto di
lavoro ai cittadini della Comunità europea forma oggetto di numerosi quesiti
rivolti a questo Ministero.
Ciò premesso, d'intesa con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.
La legge 10 gennaio 1935, n. 112, che ha istituito tale documento,
all'art. 2, dispone che il libretto è rilasciato ai lavoratori dimoranti nel
comune, prevedendo, al successivo art. 3, che lo stesso riporta anche la
residenza.
In base a tale disposizione, competente al rilascio è il comune
nel quale il soggetto è iscritto nello schedario della popolazione residente ai
sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Con circolare n. 42/111/III, del 4 giugno 1973 il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ha fornito istruzioni in merito alla
attuazione del regolamento n. 1612/68 della Comunità economica europea in
materia di libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità.
In particolare, è stato disposto che ai cittadini comunitari ed ai
loro familiari che intendano svolgere attività di lavoro subordinato, in
possesso della “carta di soggiorno”, sia rilasciato il libretto di lavoro a
cura dell'amministrazione comunale del luogo ove abbiano eletto la propria
dimora abituale.
Quanto sopra, anche ai fini della iscrizione nelle liste di
collocamento ed avviamento al lavoro.
La dimora abituale di cui è cenno nella direttiva comunitaria, ai
sensi della vigente normativa e del disposto dell'art. 43 del codice civile,
corrisponde al concetto di residenza anagrafica mentre la presenza degli stessi
sul territorio nazionale è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1963, n. 1656, che prevede il rilascio ai cittadini comunitari
della carta di soggiorno.
Tale documento costituisce anche la condizione per poter ottenere
l'iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1990, n.
39.
Da quanto detto, deriva che il libretto di lavoro ai cittadini
comunitari sarà rilasciato dal comune che avrà provveduto ad iscrivere gli
stessi nello schedario della popolazione residente, previa esibizione della
carta di soggiorno.
Si pregano le SS.LL. di voler informare i signori sindaci del
contenuto del presente documento.
Si ringrazia