INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2004/2005 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE

 

Entro il 16 febbraio 2005 devono essere effettuate le operazioni per l'autoliquidazione dei premi assicurativi Inail relativi all'anno 2004 (regolazione del premio) ed all'anno 2005 (anticipo rata premio). Si riepilogano qui di seguito tali adempimenti:

DICHIARAZIONE RETRIBUZIONI ANNO 2004

1) Presentazione della dichiarazione

La dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata all'Inail entro il 16 febbraio 2005, mediante inoltro diretto della dichiarazione presso la competente sede Inail, oppure a mezzo invio raccomandata A.R..

La dichiarazione può essere presentata anche in via telematica, accedendo al sito internet dell'Inail all'indirizzo www.inail.it. Sezione "Punto Cliente” Area Aziende. Per poter utilizzare tale modalità di invio, è necessario avvalersi del codice PIN aziendale e del codice ditta già in possesso delle imprese. In caso di smarrimento del codice PIN è possibile richiederne il duplicato alla locale sede dell'Istituto. L’invio telematico della dichiarazione esonera i datori di lavoro dalla contestuale presentazione della relativa documentazione cartacea, che dovrà essere esibita solo su specifica richiesta dell'Istituto. Per le imprese che presentano la dichiarazione in parola mediante supporto magnetico od in via telematica la scadenza del termine per la presentazione è differita al 16 marzo 2005, fermo restando il termine del 16 febbraio 2005 per il versamento del premio.

Inoltre, anche quest'anno l'adempimento potrà essere eseguito presso il Collegio. Infatti, mercoledì16 febbraio 2005 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00, presso la sede del Collegio sarà presente un funzionario dell'Inail che rilascerà ricevuta della consegna della dichiarazione.

2) Modalità di redazione della dichiarazione

La dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno 2004 dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito modello di denuncia (1031) inviato alle imprese dall'Inail, che non presenta novità di rilievo rispetto a quello dello scorso anno.

Si ricorda che nel riquadro "RETRIBUZIONI COMPLESSIVE" non devono essere indicate le retribuzioni corrisposte agli apprendisti, ai dipendenti assunti con contratto di riallineamento con esenzione totale dalla contribuzione e quelle relative al titolare, ai soci ed ai collaboratori familiari di imprese artigiane.

3) Retribuzione per i dipendenti con qualifica di dirigente

Secondo il D.L.vo 38/2000 per i lavoratori in parola, l'imponibile retributivo, cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto, è pari al massimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale massimale per l'intero anno 2004 è fissato nell'importo annuo di euro 22.955,40, ai sensi del Decreto Interministeriale 15 ottobre 2004.

4) Retribuzione convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o di sovraintendenza

La retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell'anno 2004 per i soci di ogni tipo di società che prestino opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati in partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. del codice civile che prestino opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti, è fissata per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 nell’importo di euro 41,20, secondo quanto previsto dal citato Decreto Interministeriale.

Nel caso in cui per i soggetti indicati sia stato corrisposto un compenso di importo maggiore rispetto alla retribuzione convenzionale giornaliera andrà riportato il compenso effettivo e non il valore convenzionale.

5) Retribuzione per i dipendenti occupati a tempo parziale

La determinazione dell'imponibile contributivo per il calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale, comporta il ragguaglio della retribuzione imponibile alle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto l'applicazione della norma in parola dovrà essere eseguita come segue:

a) Calcolo della retribuzione tabellare

Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai (18,50% + 4,95%).

b) Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario

Calcolata la retribuzione tabellare oraria si deve procedere al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario, per individuare quello di maggior importo. Il minimale per il 2004, per i rapporti par-time, è pari ad euro 5,87.

c) Retribuzione da denunciare

Determinato l'importo orario cui si dovrà fare riferimento lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore comunque retribuite al dipendente con contratto part-time ottenendo in tale modo la retribuzione da denunciare.

 

6) Riduzione contributiva art. 29 legge 341/95

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2005 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro che conferma anche per l’anno 2004 la riduzione contributiva dell’11,50% per il settore edile prevista dall’art. 29 legge 341/1995. La riduzione, come noto, opera esclusivamente sui premi Inail relativi all’anno 2004 (regolazione del premio).

Per poter fruire del beneficio contributivo in parola, il datore di lavoro deve attestare il possesso dei requisiti dettati dall'art. 29 della Legge 341/95 mediante autocertificazione redatta secondo l’allegato modello, e che deve essere spedito alla competente sede Inail, mediante raccomandata a.r., nel più breve tempo possibile.

7) Elemento Economico Territoriale

Anche ai fini Inail opera il particolare regime della decontribuzione dell'importo dell'Elemento Economico Territoriale stabilito con la vigente contrattazione collettiva provinciale. Si sottolinea, peraltro, che all'Inail non è dovuto alcun contributo di solidarietà. Pertanto, non deve essere sommata alle retribuzioni da denunciare ai fini del calcolo del premio Inail,  la quota dell'Elemento Economico Territoriale assoggettata alla contribuzione INPS del 10% ed erogata per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004. Si precisa infine che detto importo non deve essere indicato in alcuna parte del modello di denuncia.

8) Parasubordinati

L'obbligo assicurativo ricorre per i soggetti percettori dei redditi derivanti: dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per i rapporti parasbordinati, fermo restando l’ambito della tutela (cfr. suppl. n. 5 al Not. n. 1/2002), l'obbligo assicurativo (in capo al committente), in applicazione del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i soggetti interessati svolgono attività protette ovvero utilizzano in via non occasionale veicoli a motore.

Il premio assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico committente e 1/3 a carico collaboratore) è calcolato sui compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale stabiliti dal D.Lgs. 38/2000 che per l’intero anno 2004, come previsto dal richiamato Decreto Interministeriale, sono così determinati:

Minimale 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004: euro 12.360,60

Massimale 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004: euro 22.955,40

 

AUTOLIQUIDAZIONE PREMI 2004 - 2005

Le modalità di effettuazione delle operazioni di autoconguaglio sono sostanzialmente immutate rispetto a quelle seguite negli scorsi anni.

Si ricorda che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione dell'anticipo 2005 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 2004 salvo importi inferiori che dovranno essere comunicati entro il termine del 16 febbraio 2005 alla competente sede Inail.

a) Pagamento rateale sia del premio di saldo 2004 che di acconto 2005

Il datore di lavoro potrà fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio anticipato anche per quanto dovuto a titolo di regolazione. Le rate, di pari importo, dovranno essere versate alle scadenze: 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2005. Per avvalersi della facoltà in parola l'impresa deve barrare la casella “SI” posta nel modello 1031.

Le somme relative alle scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate del tasso che sarà indicato con specifico decreto ministeriale. In attesa della determinazione di tale tasso, l'Inail ha previsto, in via provvisoria, che gli interessi siano determinati facendo riferimento al tasso legale in vigore dal 1°gennaio 2005 (2,50%). Il conguaglio, in base al saggio di interesse che sarà fissato, dovrà essere effettuato, secondo le istruzioni che l'Istituto diramerà, con il pagamento della IV rata.

b) Criteri di arrotondamento

I dati salariali devono essere indicati arrotondando gli importi all’unità di euro per difetto se il primo decimale è inferiore a 5, per eccesso se il primo decimale è pari o superiore a 5. I conteggi necessari per determinare l’importo finale dell’autoliquidazione devono essere sviluppati utilizzando 5 decimali. L’importo finale deve essere arrotondato al centesimo di euro per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5. L’Inail, peraltro, precisa che l’importo finale della autoliquidazione potrà essere arrotondato, a scelta dell’azienda, secondo il criterio del centesimo o dell’unità di euro.

c) Modalità di compilazione del mod. F24

Il versamento del premio dovuto dovrà essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella sezione Inail:

- nel campo codice Sede: il codice della Sede che gestisce i rapporti con il datore di lavoro;

- nei campi posizione assicurativa e controcodice: il codice ditta ed il relativo controcodice;

(Tali dati possono essere rilevati dal modulo della dichiarazione delle retribuzioni)

- nel campo numero di riferimento: il numero 902005;

- nel campo causale: la lettera P;

- nel campo importi a debito versati dovrà essere indicato l'importo del premio dovuto al netto dell’eventuale compensazione tra regolazione passiva 2004 e rata anticipo 2005.

d) Importi a credito compensati

In caso di saldo finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro, lo stesso credito può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare, in primo luogo, eventuali scoperture Inail e, se permane un residuo credito, questo potrà essere utilizzato a saldo di quanto dovuto ad altre Amministrazioni.

 

 

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Alla Sede INAIL

Via .............................. n. .....

Cap ............. Città .......................... Prov. ........

 

 

Data .............................

 

Oggetto:  Autoliquidazione 2004/2005: riduzione premi per il settore edile.

 

Il sottoscritto …………….....................................................................……………………. in qualità di ……........................................................………………………………… della Ditta ………………………………………………….....…, Via ....…….............……...………, n. ……. Cap ……….… Comune …………..…….........................…….. Provincia ………,

 

chiede di usufruire della riduzione contributiva per il settore edile per l’anno 2004.

            A tale scopo il sottoscritto medesimo comunica i dati identificativi della Ditta stessa:

 

Numero di Codice Fiscale               ………………………

Numero di Codice Cliente e c/c       ………………………

Numero di Pat e c/c                           ………………………

Voce di tariffa                                     ………………………

Retribuzioni soggette a sconto        ………………………

Codice Tipo Sconto                                     1

 

            Il sottoscritto medesimo, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (1), dichiara che

la Ditta ……………………………………………….

Codice  Fiscale/Partita Iva ………………………...

Posizione Cassa Edile ………………….............…

 

Risulta in Regola  con i versamenti dovuti alla competente Cassa Edile relativamente

 

□ all’anno 2003.

□ ai seguenti periodi lavorativi ………………………..........................…

 

       Lo stesso dichiara, inoltre:

- che la Ditta richiedente svolge attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale;

- che le retribuzioni dichiarate si riferiscono a dipendenti che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa suesposta;

- di essere consapevole che l’Istituto, nel caso in cui dovesse accertare la mancanza dei requisiti richiesti, si riserva il diritto di revocare i benefici applicati e di richiedere quanto dovuto a titolo di premi ed accessori, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 

 

                                                                                                     IL RICHIEDENTE

 

(1) Art. 46, D.P.R. 445/2000