INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE
PREMI ANNO 2004/2005 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE
Entro il 16 febbraio 2005
devono essere effettuate le operazioni per l'autoliquidazione dei premi
assicurativi Inail relativi all'anno
2004 (regolazione del premio) ed all'anno 2005 (anticipo rata premio). Si
riepilogano qui di seguito tali adempimenti:
1) Presentazione della
dichiarazione
La dichiarazione delle
retribuzioni deve essere presentata all'Inail entro il 16 febbraio 2005,
mediante inoltro diretto della dichiarazione presso la competente sede Inail,
oppure a mezzo invio raccomandata A.R..
La
dichiarazione può essere presentata anche in via telematica, accedendo al sito
internet dell'Inail all'indirizzo www.inail.it. Sezione "Punto
Cliente” Area Aziende. Per poter utilizzare tale modalità di invio, è
necessario avvalersi del codice PIN aziendale e del codice ditta già in
possesso delle imprese. In caso di smarrimento del codice PIN è possibile
richiederne il duplicato alla locale sede dell'Istituto. L’invio telematico
della dichiarazione esonera i datori di lavoro dalla contestuale presentazione
della relativa documentazione cartacea, che dovrà essere esibita solo su
specifica richiesta dell'Istituto. Per le imprese che presentano la
dichiarazione in parola mediante supporto magnetico od in via telematica la
scadenza del termine per la presentazione è differita al 16 marzo 2005, fermo
restando il termine del 16 febbraio 2005 per il versamento del premio.
Inoltre, anche
quest'anno l'adempimento potrà essere eseguito presso il Collegio. Infatti,
mercoledì16 febbraio 2005 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle
ore 17,00, presso la sede del Collegio sarà presente un funzionario dell'Inail che rilascerà ricevuta della
consegna della dichiarazione.
2) Modalità di redazione
della dichiarazione
La dichiarazione delle
retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno 2004 dovrà essere
effettuata utilizzando l'apposito modello di denuncia (1031) inviato alle
imprese dall'Inail, che non
presenta novità di rilievo rispetto a quello dello scorso anno.
Si ricorda che nel riquadro
"RETRIBUZIONI COMPLESSIVE" non devono essere indicate le retribuzioni
corrisposte agli apprendisti, ai dipendenti assunti con contratto di
riallineamento con esenzione totale dalla contribuzione e quelle relative al
titolare, ai soci ed ai collaboratori familiari di imprese artigiane.
3) Retribuzione per i
dipendenti con qualifica di dirigente
Secondo il D.L.vo 38/2000
per i lavoratori in parola, l'imponibile retributivo, cui fare riferimento ai
fini del calcolo del premio dovuto, è pari al massimale di legge per la
liquidazione delle rendite. Tale massimale per l'intero anno 2004 è fissato
nell'importo annuo di euro 22.955,40,
ai sensi del Decreto Interministeriale 15 ottobre 2004.
4) Retribuzione convenzionale per i soci di imprese industriali che
prestano attività manuale o di sovraintendenza
La retribuzione convenzionale giornaliera da inserire
nelle retribuzioni dell'anno 2004 per i soci di ogni tipo di società che
prestino opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati in
partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. del codice civile che prestino
opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche naturali o
adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del
datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze
opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti, è fissata
per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 nell’importo di euro 41,20,
secondo quanto previsto dal citato Decreto Interministeriale.
Nel caso in cui per i soggetti indicati sia stato
corrisposto un compenso di importo maggiore rispetto alla retribuzione
convenzionale giornaliera andrà riportato il compenso effettivo e non il valore
convenzionale.
5) Retribuzione per i
dipendenti occupati a tempo parziale
La determinazione dell'imponibile contributivo per il
calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale, comporta il
ragguaglio della retribuzione imponibile alle ore di lavoro effettivamente
prestate. Pertanto l'applicazione della norma in parola dovrà essere eseguita
come segue:
a) Calcolo della retribuzione
tabellare
Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai (18,50% + 4,95%).
b) Raffronto tra la
retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario
Calcolata la retribuzione tabellare oraria si deve procedere al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario, per individuare quello di maggior importo. Il minimale per il 2004, per i rapporti par-time, è pari ad euro 5,87.
c) Retribuzione da
denunciare
Determinato l'importo orario
cui si dovrà fare riferimento lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore
comunque retribuite al dipendente con contratto part-time ottenendo in tale
modo la retribuzione da denunciare.
6) Riduzione contributiva
art. 29 legge 341/95
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 25
del 1° febbraio 2005 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro che
conferma anche per l’anno 2004 la riduzione contributiva dell’11,50% per il
settore edile prevista dall’art. 29 legge 341/1995. La riduzione, come noto,
opera esclusivamente sui premi Inail relativi all’anno 2004 (regolazione del
premio).
Per
poter fruire del beneficio contributivo in parola, il datore di lavoro deve
attestare il possesso dei requisiti dettati dall'art. 29 della Legge 341/95
mediante autocertificazione redatta secondo l’allegato modello, e che deve
essere spedito alla competente sede Inail, mediante raccomandata a.r., nel più
breve tempo possibile.
7) Elemento Economico
Territoriale
Anche ai fini Inail opera il particolare regime
della decontribuzione dell'importo dell'Elemento Economico Territoriale
stabilito con la vigente contrattazione collettiva provinciale. Si sottolinea,
peraltro, che all'Inail non è
dovuto alcun contributo di solidarietà. Pertanto, non deve essere sommata
alle retribuzioni da denunciare ai fini del calcolo del premio Inail, la quota dell'Elemento Economico Territoriale
assoggettata alla contribuzione INPS del 10% ed erogata per il periodo 1°
gennaio 2004 - 31 dicembre 2004. Si precisa infine che detto importo non
deve essere indicato in alcuna parte del modello di denuncia.
8) Parasubordinati
L'obbligo assicurativo
ricorre per i soggetti percettori dei redditi derivanti: dagli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di società e altri enti con o senza
personalità giuridica, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Per i rapporti
parasbordinati, fermo restando l’ambito della tutela (cfr. suppl. n. 5 al Not.
n. 1/2002), l'obbligo assicurativo (in capo al committente), in applicazione
del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i soggetti interessati svolgono
attività protette ovvero utilizzano in via non occasionale veicoli a motore.
Il premio assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico
committente e 1/3 a carico collaboratore) è calcolato sui compensi
effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale stabiliti dal
D.Lgs. 38/2000 che per l’intero anno 2004, come previsto dal richiamato Decreto
Interministeriale, sono così determinati:
Minimale 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004: euro 12.360,60
Massimale 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004: euro 22.955,40
Le modalità di effettuazione
delle operazioni di autoconguaglio sono sostanzialmente immutate rispetto a
quelle seguite negli scorsi anni.
Si ricorda che le
retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione dell'anticipo
2005 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 2004 salvo importi
inferiori che dovranno essere comunicati entro il termine del 16 febbraio 2005
alla competente sede Inail.
a) Pagamento rateale sia
del premio di saldo 2004 che di acconto 2005
Il datore di lavoro potrà
fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio anticipato
anche per quanto dovuto a titolo di regolazione. Le rate, di pari importo,
dovranno essere versate alle scadenze: 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16
novembre 2005. Per avvalersi della facoltà in parola l'impresa deve barrare la
casella “SI” posta nel modello 1031.
Le somme relative alle
scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate del tasso che
sarà indicato con specifico decreto ministeriale. In attesa della
determinazione di tale tasso, l'Inail
ha previsto, in via provvisoria, che gli interessi siano determinati facendo
riferimento al tasso legale in vigore dal 1°gennaio 2005 (2,50%). Il
conguaglio, in base al saggio di interesse che sarà fissato, dovrà essere
effettuato, secondo le istruzioni che l'Istituto diramerà, con il pagamento
della IV rata.
b) Criteri di
arrotondamento
I dati salariali devono
essere indicati arrotondando gli importi all’unità di euro per difetto
se il primo decimale è inferiore a 5, per eccesso se il primo decimale è pari o
superiore a 5. I conteggi necessari per determinare l’importo finale
dell’autoliquidazione devono essere sviluppati utilizzando 5 decimali.
L’importo finale deve essere arrotondato al centesimo di euro per difetto se la
terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso se la terza cifra decimale è
pari o superiore a 5. L’Inail,
peraltro, precisa che l’importo finale della autoliquidazione potrà essere
arrotondato, a scelta dell’azienda, secondo il criterio del centesimo o
dell’unità di euro.
c) Modalità di
compilazione del mod. F24
Il versamento del premio
dovuto dovrà essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella sezione Inail:
- nel campo codice Sede: il
codice della Sede che gestisce i rapporti con il datore di lavoro;
- nei campi posizione assicurativa e controcodice: il codice
ditta ed il relativo controcodice;
(Tali dati possono essere
rilevati dal modulo della dichiarazione delle retribuzioni)
- nel campo numero di riferimento: il numero 902005;
- nel campo causale:
- nel campo importi a debito versati dovrà essere indicato l'importo
del premio dovuto al netto dell’eventuale compensazione tra regolazione passiva
2004 e rata anticipo 2005.
d) Importi a credito
compensati
In caso di saldo finale da
autoliquidazione a credito per il datore di lavoro, lo stesso credito può
essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare, in primo luogo,
eventuali scoperture Inail e,
se permane un residuo credito, questo potrà essere utilizzato a saldo di quanto
dovuto ad altre Amministrazioni.
- - o - -
Alla Sede INAIL
Via
.............................. n. .....
Cap
............. Città .......................... Prov. ........
Oggetto: Autoliquidazione 2004/2005: riduzione premi
per il settore edile.
chiede
di usufruire della riduzione contributiva per il settore edile per l’anno 2004.
A tale scopo il sottoscritto
medesimo comunica i dati identificativi della Ditta stessa:
Numero di Codice Fiscale ………………………
Numero di Codice Cliente e c/c ………………………
Numero di Pat e c/c ………………………
Voce di tariffa ………………………
Retribuzioni soggette a sconto ………………………
Codice Tipo Sconto 1
Risulta in
Regola con i versamenti dovuti alla
competente Cassa Edile relativamente
□ all’anno 2003.
□ ai seguenti periodi lavorativi
………………………..........................…
Lo stesso dichiara, inoltre:
- che la Ditta richiedente
svolge attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale;
- che le retribuzioni
dichiarate si riferiscono a dipendenti che sono in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa suesposta;
- di essere consapevole che
l’Istituto, nel caso in cui dovesse accertare la mancanza dei requisiti
richiesti, si riserva il diritto di revocare i benefici applicati e di
richiedere quanto dovuto a titolo di premi ed accessori, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa.
IL
RICHIEDENTE
(1)
Art. 46, D.P.R. 445/2000