INPS - ART.
29 LEGGE 341/95 - PROROGA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2004 -
ISTRUZIONI OPERATIVE
L’Inps ha impartito, con circolare n. 24 del 11 febbraio 2005
che qui di seguito si riepiloga, le necessarie istruzioni operative al fine di
consentire ai datori di lavoro il recupero dei maggiori contributi versati per
l’anno 2004.
Si
ricorda (cfr. Suppl. n. 2
al Not. 8-9/2002) che per poter usufruire del
beneficio in parola per l’anno 2005 è necessario attendere l’emanazione del
relativo decreto interministeriale attuativo che ne disponga l’operatività per
il citato anno 2005.
In
primo luogo, l’Istituto ribadisce che la riduzione in
parola spetta per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2004 al 31
dicembre 2004.
Inoltre,
viene precisato che la riduzione contributiva
dell’11,50% compete sulla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro,
esclusa quella di pertinenza al fondo pensioni lavoratori dipendenti e che si
applica ai soli operai occupati con orario di lavoro a 40 ore settimanali
(quindi non spetta per gli operai che prestano attività lavorativa a tempo
parziale).
L'Istituto
ricorda, inoltre, che il beneficio non compete per quei lavoratori per i quali
spetta al datore di lavoro una specifica agevolazione contributiva ad altro
titolo (ad esempio assunzione dalle liste di mobilità, contratto formazione
lavoro, contratti di inserimento ecc.).
Le
istruzioni prevedono che le operazioni di conguaglio devono essere effettuate dai datori di lavoro entro il 16 maggio
Si
riportano, di seguito, le aliquote di riferimento per il calcolo della
riduzione contributiva 11,50% in vigore per l'anno 2004.
Aliquota
periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2004
Imprese
industriali con più di 15 dipendenti
36,58% - 23,81% (Fondo pensioni) =12,77% base su cui
opera la riduzione contributiva
Imprese
industriali fino a 15 dipendenti
35,98% - 23,81% (Fondo pensioni) =12,17% base su cui
opera la riduzione contributiva
Imprese
artigiane
33,93%
- 23,81% (Fondo pensioni) =10,12% base su cui opera la riduzione contributiva.