MODELLO DI
CERTIFICAZIONE UNICA CUD 2005 - TERMINE CONSEGNA 15 MARZO 2005
Sul Supplemento Ordinario n. 171 alla
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280, è stato pubblicato il
provvedimento 15 novembre 2004 dell’Agenzia delle Entrate, che ha approvato, con
le relative istruzioni, il nuovo schema di certificazione unica (CUD 2005)
riguardante l'attestazione da parte dei datori di lavoro dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2004, delle indennità di fine
rapporto e delle relative anticipazioni, delle ritenute d'acconto operate,
delle deduzioni e delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta
all'Inps.
Termini di consegna
La certificazione deve essere rilasciata
in duplice copia al dipendente entro il termine del 15 marzo 2005 ovvero
entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Se la
richiesta è effettuata prima che siano liquidate le ultime competenze soggette
a tassazione ordinaria, i dodici giorni decorrono da tale liquidazione. Al
dipendente devono essere consegnate, unitamente alla certificazione unica, che
può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, le istruzioni (Allegato 1 Informazioni per il contribuente).
Modalità generali di
compilazione
Lo schema di certificazione CUD 2005 può
essere utilizzato anche per certificare i dati relativi agli
anni successivi al 2004, fino all'approvazione di una nuova certificazione. Qualora
il sostituto d'imposta abbia già provveduto a
consegnare al sostituito la certificazione unica, a seguito di richiesta
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2004, i
dati previsti nello schema CUD 2005, e non presenti nella certificazione già
consegnata, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche
non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il 15 marzo 2005.
Nel
nuovo schema di certificazione di rilievo si segnala che le informazioni che il
sostituto è obbligato a dare al contribuente nelle annotazioni sono riportate
nella tabella B allegata alle istruzioni, distinte per codice. Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare nelle
annotazioni la descrizione riportata nella citata tabella. Resta fermo
l’utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra
informazione che il sostituto intenda fornire al
sostituito.
Di seguito si riepilogano le modalità di
compilazione dei principali punti di interesse del CUD
2005.
Dati generali (Parte A)
Il punto 8 deve essere
compilato per indicare particolari situazioni relative alla
deducibilità dei contributi e premi versati ai fondi di previdenza
complementare, utilizzando eventualmente l’apposito codice, rilevabile dalle
istruzioni allegate al modello di certificazione in parola. Per i lavoratori del settore
edile che si sono iscritti a Prevedi, nel punto 8, non
dovrà essere indicato alcun codice. Per i lavoratori non iscritti, invece,
andrà indicato il codice "4".
Dati fiscali (Parte B)
Nel punto 1 deve essere indicato il
totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi
assimilati (tra cui, da quest’anno, a seguito del
D.Lgs. 276/2003, rientrano anche le collaborazioni a progetto) per i quali è possibile fruire teoricamente della deduzione di
cui all'art.11 Tuir (no tax area) e delle detrazioni per lavoro dipendente e
pensione. Pertanto, nel punto 1 devono essere
indicati i citati redditi al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 Tuir, che andranno indicati nel
punto 25, al netto dei contributi alla previdenza complementare, che andranno
indicati nel punto 26, al netto, infine, dei contributi previdenziali e
assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. Peraltro, si sottolinea che tali redditi sono da indicare al lordo
della deduzione di cui all'art.11 del Tuir (no-tax area) effettivamente
riconosciuta dal sostituto al percipiente, che
dovrà essere indicata al punto 24. Pertanto l'importo evidenziato al punto
1 può non coincidere con l'imponibile fiscale in quanto viene
riportato al lordo della no-tax area ove spettante.
La casella del punto 3 deve
essere barrata se il sostituito abbia chiesto, nel
corso del periodo d’imposta, l’applicazione di un’aliquota più elevata di
quella derivante dal ragguaglio al periodo di paga dei vari scaglioni annui di
reddito, al fine di evitare di pagare un’imposta particolarmente elevata in
sede di conguaglio.
Il punto 4 deve essere
barrato qualora il sostituito abbia chiesto al sostituto d'imposta che non gli venga riconosciuta la deduzione spettante ai sensi del
citato art.11 Tuir. (no- tax area). In tale
circostanza nessun importo dovrà essere indicato al punto 24.
Nel punto
6 devono essere indicati i giorni compresi nel periodo di durata
del rapporto di lavoro per i quali compete la deduzione aggiuntiva di 4.500
euro. Nel caso il rapporto abbia una durata inferiore all'anno
nelle annotazioni dovrà essere riportata la data di inizio e di cessazione
dello stesso così come indicato nel codice 11 della tabella B. Il punto 6 va
compilato anche qualora non competa la deduzione o nel caso in cui il
sostituito abbia richiesto al sostituto d'imposta di non applicare la
deduzione.
Si ricorda infine che per l’anno 2004 i
giorni utili sono al massimo 365.
Nei punti 13 e 14 vanno
indicati, rispettivamente, gli importi delle addizionali regionali e comunali
che, si ricorda, sono stati determinati sui redditi indicati ai
punti 1 e 2 e quindi al lordo della no-tax
area. Nel caso di cessazione del rapporto in corso d’anno, e dunque nel caso di
prelievo delle addizionali in un’unica soluzione, nelle annotazioni il
sostituto deve indicare che tali importi sono stati trattenuti per intero,
utilizzando la dicitura contenuta nel codice 14 della
tabella B.
Nel punto
24 deve essere indicato l'importo della deduzione ex art.11 Tuir (no-tax
area) effettivamente riconosciuta. Il punto deve essere lasciato in bianco
qualora il sostituito abbia chiesto al sostituto di non applicare la deduzione
in parola. Le istruzioni precisano che in caso di rapporti di lavoro a tempo
determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno,
anche la deduzione base pari a 3.000 euro deve essere ragguagliata al periodo
di lavoro, salva l'ipotesi in cui il sostituito abbia richiesto l'applicazione
della stessa in misura intera e la deduzione risulti effettivamente spettante.
Quando la deduzione base è stata ragguagliata al periodo di lavoro
il sostituto deve darne informazione nelle annotazioni utilizzando la dicitura
contenuta nel codice 16 della tabella B. Infine le istruzioni precisano che,
nel caso in cui il sostituito abbia comunicato al sostituto l'ammontare di altri redditi posseduti ai fini della precisa
determinazione della deduzione spettante, nelle annotazioni dovrà essere
indicato l'importo di tali redditi con evidenziazione separata del reddito
della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze se compresi
nell'ammontare comunicato, riportando quanto indicato nel codice 17 della
tabella B.
Nel punto 25 deve essere
indicato il totale degli oneri deducibili dall’imponibile ai sensi dell’art.10 del Tuir, ad
esclusione dei contributi destinati alla previdenza complementare, da
indicare nei successivi punti e di cui si dirà più avanti. Il sostituto
d’imposta, oltre a riportare l’importo totale nella relativa casella, deve indicare analiticamente le singole voci nelle annotazioni,
evidenziando che tali importi, riconosciuti dal datore di lavoro, non devono
essere riportati nell’eventuale dichiarazione dei redditi presentata dal
sostituito, utilizzando il codice 18 della tabella B.
Per quanto riguarda i
contributi versati alla previdenza complementare, da indicare nei punti 26, 27
e 28, si rammenta che la disciplina fiscale è contenuta nell’art. 10, lett.
e-bis) del Tuir, come sostituito dall’art. 1 del
D.Lgs. n.47/2000. La norma
prevede la deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza
complementare nella misura massima del 12% del reddito complessivo del
soggetto, e con il limite assoluto di euro 5.164,57. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, la deduzione fiscale
compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di T.F.R. destinata alle forme pensionistiche complementari e,
comunque, entro i limiti del 12% del reddito complessivo e di euro 5.164,57.
Nel punto 26
va indicato il totale dei contributi e premi, diversi dal T.F.R., complessivamente versati
dal datore di lavoro e dal lavoratore esclusi dall’imponibile, mentre nel punto
27 deve essere riportato l’importo dei contributi e premi che
concorrono a formare il reddito, ad esempio perché eccedenti i limiti di
deducibilità indicati nel citato art.10, lett. e-bis) del TUIR. Infine, nel punto
28 deve essere indicato l’importo del T.F.R.
destinato al fondo di previdenza complementare.
Nel
punto 31 deve essere indicato il totale imponibile Irpef sul quale sono state applicate le aliquote per
scaglioni di reddito. Tale importo è la risultante della somma dei redditi
indicati ai punti 1 e 2 al netto della no-tax area riconosciuta, se spettante, ed indicata come
detto al punto 24.
Nel punto 32
va indicata l'imposta lorda calcolata sul totale imponibile evidenziato al precedente punto 31
Nel punto
33 va indicato l'importo della detrazione eventualmente spettante ai
sensi dell’art.14 del Tuir
per lavoro dipendente.
Nel punto
34 vanno indicate le detrazioni per i carichi di famiglia di cui
all’art. 13 Tuir.
Nei punti da
In particolare nel punto
71 si deve indicare l’ammontare complessivo del T.F.R.
corrisposto, diminuito dello 0,50% destinato al Fondo Pensioni IVS, e
comprensivo della rivalutazione maturata a far data
dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva dell’11%. Si sottolinea che l’imposta sostitutiva non va indicata in
alcun campo. Le istruzioni precisano, inoltre, che relativamente
al T.F.R. e alle altre indennità e somme, il
sostituto deve indicare gli importi in parola, nelle annotazioni, distinguendo
tra quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli maturati dal 1° gennaio
2001, e utilizzando il codice 25 della tabella B.
Dati previdenziali ed assistenziali (Parte C)
Anche
La versione del CUD 2005 non presenta
particolari modifiche rispetto alla versione precedente, salvo le indicazioni
da effettuare per i dipendenti che hanno richiesto il
posticipo del pensionamento ex legge 243/2004 (c.d. super bonus).
Come noto per i dirigenti di aziende industriali i codici da indicare nel punto 1
sono:
- dirigenti già
iscritti all'Inpdai al 31 dicembre 2002: codice 3;
- dirigenti
assunti dal 1°gennaio 2003: codice 9