MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA CUD 2005 - TERMINE CONSEGNA 15 MARZO 2005

Sul Supplemento Ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280, è stato pubblicato il provvedimento 15 novembre 2004 dell’Agenzia delle Entrate, che ha approvato, con le relative istruzioni, il nuovo schema di certificazione unica (CUD 2005) riguardante l'attestazione da parte dei datori di lavoro dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2004, delle indennità di fine rapporto e delle relative anticipazioni, delle ritenute d'acconto operate, delle deduzioni e delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'Inps.

Termini di consegna

La certificazione deve essere rilasciata in duplice copia al dipendente entro il termine del 15 marzo 2005 ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Se la richiesta è effettuata prima che siano liquidate le ultime competenze soggette a tassazione ordinaria, i dodici giorni decorrono da tale liquidazione. Al dipendente devono essere consegnate, unitamente alla certificazione unica, che può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, le istruzioni (Allegato 1 Informazioni per il contribuente).

Modalità generali di compilazione

Lo schema di certificazione CUD 2005 può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi agli anni successivi al 2004, fino all'approvazione di una nuova certificazione. Qualora il sostituto d'imposta abbia già provveduto a consegnare al sostituito la certificazione unica, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2004, i dati previsti nello schema CUD 2005, e non presenti nella certificazione già consegnata, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il 15 marzo 2005.

Nel nuovo schema di certificazione di rilievo si segnala che le informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente nelle annotazioni sono riportate nella tabella B allegata alle istruzioni, distinte per codice. Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare nelle annotazioni la descrizione riportata nella citata tabella. Resta fermo l’utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra informazione che il sostituto intenda fornire al sostituito.

Di seguito si riepilogano le modalità di compilazione dei principali punti di interesse del CUD 2005.

Dati generali (Parte A)

Il punto 8 deve essere compilato per indicare particolari situazioni relative alla deducibilità dei contributi e premi versati ai fondi di previdenza complementare, utilizzando eventualmente l’apposito codice, rilevabile dalle istruzioni allegate al modello di certificazione in parola. Per i lavoratori del settore edile che si sono iscritti a Prevedi, nel punto 8, non dovrà essere indicato alcun codice. Per i lavoratori non iscritti, invece, andrà indicato il codice "4".

Dati fiscali (Parte B)

Nel punto 1 deve essere indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati (tra cui, da quest’anno, a seguito del D.Lgs. 276/2003, rientrano anche le collaborazioni a progetto) per i quali è possibile fruire teoricamente della deduzione di cui all'art.11 Tuir (no tax area) e delle detrazioni per lavoro dipendente e pensione. Pertanto, nel punto 1 devono essere indicati i citati redditi al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 Tuir, che andranno indicati nel punto 25, al netto dei contributi alla previdenza complementare, che andranno indicati nel punto 26, al netto, infine, dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. Peraltro, si sottolinea che tali redditi sono da indicare al lordo della deduzione di cui all'art.11 del Tuir (no-tax area) effettivamente riconosciuta dal sostituto al percipiente, che dovrà essere indicata al punto 24. Pertanto l'importo evidenziato al punto 1 può non coincidere con l'imponibile fiscale in quanto viene riportato al lordo della no-tax area ove spettante.

La casella del punto 3 deve essere barrata se il sostituito abbia chiesto, nel corso del periodo d’imposta, l’applicazione di un’aliquota più elevata di quella derivante dal ragguaglio al periodo di paga dei vari scaglioni annui di reddito, al fine di evitare di pagare un’imposta particolarmente elevata in sede di conguaglio.

Il punto 4 deve essere barrato qualora il sostituito abbia chiesto al sostituto d'imposta che non gli venga riconosciuta la deduzione spettante ai sensi del citato art.11 Tuir. (no- tax area). In tale circostanza nessun importo dovrà essere indicato al punto 24.

Nel punto 6 devono essere indicati i giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali compete la deduzione aggiuntiva di 4.500 euro. Nel caso il rapporto abbia una durata inferiore all'anno nelle annotazioni dovrà essere riportata la data di inizio e di cessazione dello stesso così come indicato nel codice 11 della tabella B. Il punto 6 va compilato anche qualora non competa la deduzione o nel caso in cui il sostituito abbia richiesto al sostituto d'imposta di non applicare la deduzione.

Si ricorda infine che per l’anno 2004 i giorni utili sono al massimo 365.

Nei punti 13 e 14 vanno indicati, rispettivamente, gli importi delle addizionali regionali e comunali che, si ricorda, sono stati determinati sui redditi indicati ai punti 1 e 2 e quindi al lordo della no-tax area. Nel caso di cessazione del rapporto in corso d’anno, e dunque nel caso di prelievo delle addizionali in un’unica soluzione, nelle annotazioni il sostituto deve indicare che tali importi sono stati trattenuti per intero, utilizzando la dicitura contenuta nel codice 14 della tabella B.

Nel punto 24 deve essere indicato l'importo della deduzione ex art.11 Tuir (no-tax area) effettivamente riconosciuta. Il punto deve essere lasciato in bianco qualora il sostituito abbia chiesto al sostituto di non applicare la deduzione in parola. Le istruzioni precisano che in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno, anche la deduzione base pari a 3.000 euro deve essere ragguagliata al periodo di lavoro, salva l'ipotesi in cui il sostituito abbia richiesto l'applicazione della stessa in misura intera e la deduzione risulti effettivamente spettante. Quando la deduzione base è stata ragguagliata al periodo di lavoro il sostituto deve darne informazione nelle annotazioni utilizzando la dicitura contenuta nel codice 16 della tabella B. Infine le istruzioni precisano che, nel caso in cui il sostituito abbia comunicato al sostituto l'ammontare di altri redditi posseduti ai fini della precisa determinazione della deduzione spettante, nelle annotazioni dovrà essere indicato l'importo di tali redditi con evidenziazione separata del reddito della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze se compresi nell'ammontare comunicato, riportando quanto indicato nel codice 17 della tabella B.

Nel punto 25 deve essere indicato il totale degli oneri deducibili dall’imponibile ai sensi dell’art.10 del Tuir, ad esclusione dei contributi destinati alla previdenza complementare, da indicare nei successivi punti e di cui si dirà più avanti. Il sostituto d’imposta, oltre a riportare l’importo totale nella relativa casella, deve indicare analiticamente le singole voci nelle annotazioni, evidenziando che tali importi, riconosciuti dal datore di lavoro, non devono essere riportati nell’eventuale dichiarazione dei redditi presentata dal sostituito, utilizzando il codice 18 della tabella B.

Per quanto riguarda i contributi versati alla previdenza complementare, da indicare nei punti 26, 27 e 28, si rammenta che la disciplina fiscale è contenuta nell’art. 10, lett. e-bis) del Tuir, come sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. n.47/2000. La norma prevede la deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare nella misura massima del 12% del reddito complessivo del soggetto, e con il limite assoluto di euro 5.164,57. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, la deduzione fiscale compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di T.F.R. destinata alle forme pensionistiche complementari e, comunque, entro i limiti del 12% del reddito complessivo e di euro 5.164,57.

Nel punto 26 va indicato il totale dei contributi e premi, diversi dal T.F.R., complessivamente versati dal datore di lavoro e dal lavoratore esclusi dall’imponibile, mentre nel punto 27 deve essere riportato l’importo dei contributi e premi che concorrono a formare il reddito, ad esempio perché eccedenti i limiti di deducibilità indicati nel citato art.10, lett. e-bis) del TUIR. Infine, nel punto 28 deve essere indicato l’importo del T.F.R. destinato al fondo di previdenza complementare.

Nel punto 31 deve essere indicato il totale imponibile Irpef sul quale sono state applicate le aliquote per scaglioni di reddito. Tale importo è la risultante della somma dei redditi indicati ai punti 1 e 2 al netto della no-tax area riconosciuta, se spettante, ed indicata come detto al punto 24.

Nel punto 32 va indicata l'imposta lorda calcolata sul totale imponibile evidenziato al  precedente punto 31

Nel punto 33 va indicato l'importo della detrazione eventualmente spettante ai sensi dell’art.14 del Tuir per lavoro dipendente.

Nel punto 34 vanno indicate le detrazioni per i carichi di famiglia di cui all’art. 13 Tuir.

Nei punti da 71 a 75 vanno indicati i dati relativi all’ammontare del T.F.R., e alle altre indennità, nonché i relativi acconti e le anticipazioni, soggette a tassazione separata erogati nell’anno 2004 ed eventualmente in anni precedenti, e le ritenute operate.

In particolare nel punto 71 si deve indicare l’ammontare complessivo del T.F.R. corrisposto, diminuito dello 0,50% destinato al Fondo Pensioni IVS, e comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva dell’11%. Si sottolinea che l’imposta sostitutiva non va indicata in alcun campo. Le istruzioni precisano, inoltre, che relativamente al T.F.R. e alle altre indennità e somme, il sostituto deve indicare gli importi in parola, nelle annotazioni, distinguendo tra quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli maturati dal 1° gennaio 2001, e utilizzando il codice 25 della tabella B.

Dati previdenziali ed assistenziali (Parte C)

Anche la certificazione CUD 2005 deve essere compilata, ai fini contributivi, indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta, per quanto qui rileva, all’Inps, nonché l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti all’Istituto.

La versione del CUD 2005 non presenta particolari modifiche rispetto alla versione precedente, salvo le indicazioni da effettuare per i dipendenti che hanno richiesto il posticipo del pensionamento ex legge 243/2004 (c.d. super bonus).

Come noto per i dirigenti di aziende industriali i codici da indicare nel punto 1 sono:

- dirigenti già iscritti all'Inpdai al 31 dicembre 2002: codice 3;

- dirigenti assunti dal 1°gennaio 2003: codice 9