TRASPORTI - BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO PER USO DI AUTOTRAZIONE
(Agenzia
Dogane, Nota 14/1/05)
L’Agenzia
delle Dogane è intervenuta ad illustrare i benefici fiscali concessi dalla
Finanziaria 2005 relativi all’accisa
afferente il gasolio per autotrazione (art. 1, commi
515-517, legge n. 311/2004).
Per
quanto concerne il beneficio della “carbon tax”, ossia la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti attività di autotrasporto di merci con
autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, per
ottenere la restituzione della quota di accisa
corrispondente alla riduzione stessa, gli autotrasportatori devono presentare
apposita dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente
competenti entro il 30 giugno 2005.
L’entità
del beneficio da richiedere deve essere determinata moltiplicando l’importo
originariamente previsto in lire 33,26 per litro, per il totale dei litri di gasolio acquistati e convertendo il risultato
ottenuto in euro.
Per
quanto riguarda la riduzione dell’aliquota d’accisa
afferente il gasolio per uso autotrazione utilizzato dagli esercenti attività di autotrasporto di merci con
autoveicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e da alcune
categorie degli esercenti l’attività di trasporto di persone, la misura della
riduzione, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2004, è pari ad euro
33,21391 per mille litri di gasolio.
Per
ottenere il rimborso corrispondente al credito maturato, occorre presentare apposita dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle dogane
territorialmente competenti, entro il 30 giugno 2005.
In
entrambi i casi, gli autotrasportatori possono fruire del beneficio in
compensazione entro l’anno solare in cui il credito è sorto.
Per
le eventuali eccedenze, deve essere presentata agli uffici dell’Agenzia delle
dogane territorialmente competenti apposita domanda di
rimborso in denaro entro il 30 giugno 2006.
I
consumi di gasolio possono essere comprovati unicamente mediante le relative
fatture di acquisto.
Per
la fruizione delle agevolazioni con Mod. F24 devono essere utilizzati i seguenti codici
tributo: 6730 e 6740.
Coloro
che abbiano diritto ad entrambe le agevolazioni
possono beneficiare della riduzione dell’aliquota d’accisa
nella misura massima di euro 16,03656 per mille litri in considerazione del
limite inderogabile fissato per l’ammontare complessivo dei benefici fiscali
(euro 33,21391 per mille litri).