PER L’AMMISSIONE ALLA
GARA NON PUO’ ESSERE RICHIESTO ALTRO REQUISITO TECNICO OLTRE L’ATTESTATO SOA
(Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 30
dicembre 2004 n. 8292)
L’ENEA, con bando pubblicato
nell’agosto 2002, per un importo di Euro 987.000,
aveva espletato un pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di
manutenzione e di modifica degli impianti elettrici e telefonici del Centro
ricerche di Frascati.
Per l’ammissione alla gara detto
bando aveva previsto, oltre al possesso dell’attestazione SOA per le opere
della categoria OS 30, classica III, il possesso dell’autorizzazione per la
classifica di I° grado ed i requisiti di cui all’art.
2, comma 1, lettera a) dell’allegato n. 13 al D.M. 23 maggio 1992 n. 314
(Regolamento recante disposizioni di attuazione della L. 28 marzo 1991, n.
La Commissione di gara essendo
incerta sulla legittimità della richiesta di quest’ultimo requisito, in un
primo momento, aveva deciso di ammettere alla gara le imprese in possesso di attestazione SOA idonea, ma non anche dell’autorizzazione
per la classe di I° grado ex D.M. 314/1992, semprechè le stesse avessero
dichiarato di subappaltare tutte le lavorazioni per le quali veniva richiesto
il possesso di detta autorizzazione. Successivamente,
dopo aver esaminato le offerte, ha ritenuto di verificare nuovamente la
documentazione esibita dalle imprese partecipanti, decidendo, ad un nuovo esame
del bando, che fosse illegittima l’ammissione dei soggetti privi
dell’autorizzazione ex D.M. 314/1992, e conseguentemente ha aggiudicato i
lavori.
Nelle more del perfezionamento del
contratto, la stazione appaltante ha interpellato l’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici, la quale, con nota n. 3151 del 22 gennaio
Sulla scorta delle indicazioni
fornite dell’Autorità di vigilanza, l’ENEA ha
comunicato all’impresa aggiudicataria l’annullamento d’ufficio dell’intera
procedura di gara.
Il provvedimento adottato dall’Enea e’ stato impugnato dall’impresa aggiudicataria che
ne ha chiesto l’annullamento.
Per il giudice amministrativo di
primo grado, trattandosi di un appalto bandito successivamente
alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, ai sensi dell’art. 1 di
detto D.P.R., l’attestato SOA costituisce documento necessario e sufficiente a
certificare la capacità tecnica e finanziaria dell’impresa partecipante ad una
gara ad evidenza pubblica.
Il C.d.S.,
investito della questione, ha confermato la sentenza di primo grado,
stabilendo, in linea con la giurisprudenza formatasi in materia, che la
stazione appaltante non ha titolo per pretendere, attraverso le disposizioni
del bando di gara, forme di qualificazione ulteriori o più gravose rispetto a
quelle previste nell’ambito del nuovo sistema di qualificazione, se ciò non
risponde a norme di rango pari o superiore e, soprattutto, se contrasta con
valori di diritto comunitario indisponibili.
Pertanto, nel caso di specie, la
stazione appaltante avendo richiesto nel bando un requisito di qualificazione ulteriore rispetto all’attestato SOA, e
costituendo il bando di gara lex specialis vincolante per la stessa
amministrazione, correttamente ha annullato l’intera procedura di gara.