LAVORI PUBBLICI - E’ DOVUTO IL RISARCIMENTO PER ANNULLAMENTO ILLEGITTIMO DELL’AGGIUDICAZIONE
(Consiglio di Stato, Sez. IV, 27/11/2004, n. 8220)
Ove l’Amministrazione non si sia conformata al dovere di comportarsi
secondo buona fede nella valutazione del presunto inadempimento posto in essere dall’aggiudicataria in relazione agli
obblighi propedeutici e funzionali all’effettiva esecuzione dei lavori oggetto
di appalto, il provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione è affetto da
illegittimità.
In tal caso la tutela risarcitoria, se appare
consequenziale all’annullamento dell’atto impugnato, affonda, quanto alla sua
natura, le radici nel comportamento non conforme a buona fede tenuto dall’amministrazione
appaltante, comportamento che ha determinato l’illegittimità della dichiarata
decadenza dall’aggiudicazione.
La responsabilità dell’Amministrazione appaltante, in mancanza della
formale stipula del contratto, deve essere correttamente ricondotta nell’alveo
della responsabilità precontrattuale, con la
conseguenza che il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello
stretto interesse negativo, rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della
conclusione del contratto, sia della perdita di ulteriori occasioni di
stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso.
L’entità di tale perdita di chances può essere
riconosciuta in via equitativa nel 4% dell’utile
complessivo di impresa (pari al 10% dell’importo di
aggiudicazione), mentre nulla è dovuto a titolo di lucro cessante.