LAVORI
PUBBLICI -
(T.A.R. Lombardia, Brescia, 27 gennaio 2005, n. 55)
Le disposizioni comunitarie e di diritto interno stabiliscono che le
domande di partecipazione alla licitazione privata possono pervenire alla
stazione appaltante mediante ogni utile mezzo di comunicazione, purché siano successivamente confermate con lettera. Pertanto, la rigida
previsione – a pena di decadenza – della sigillatura e della controfirma sulla
busta contenente la domanda di partecipazione viola i principi di adeguatezza e proporzionalità e non è sorretta da alcun
interesse apprezzabile della stazione appaltante, in una fase in cui è
necessario semplicemente accertare il possesso dei requisiti minimi previsti
dal bando, mentre una concreta esigenza di segretezza sorge solamente nella
fase successiva di presentazione delle offerte.
Peraltro vanno tenute presenti le oscillazioni giurisprudenziali
riguardo alla congruità e ragionevolezza della clausola e la sua formulazione
in termini tassativi, tali
da non ammettere margini di apprezzamento in capo alla Commissione di gara.
Ritenuto in fatto e in diritto
-
che l’amministrazione ha indetto una gara d’appalto per l’affidamento dei
lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’irrigazione del comprensorio a mezzo derivazione di acqua a scopo irriguo del Fiume A. –
4° lotto 3° stralcio – collegamento Fiume S. e Fiume C.;
-
che, con il provvedimento gravato, la ditta ricorrente è stata esclusa in
quanto il plico contenente la domanda di partecipazione è risultato
“mancante di sigillatura e firma sui lembi di chiusura”, in difformità a quanto
testualmente previsto, a pena di esclusione, dal punto IV.3.3
del bando di gara;
- che tale statuizione effettivamente prescrive che le
domande di partecipazione “dovranno essere inserite in un plico sigillato e
controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura …”;
-
che la ricorrente ha censurato la rigorosa
applicazione di tale clausola della lex specialis di gara, la quale contrasterebbe con la normativa
comunitaria che consente l’invio telefonico delle domande di partecipazione,
salvo successiva conferma con lettera scritta;
-
che la ditta ha altresì dedotto che la fase di prequalificazione
assumerebbe natura di sub-procedimento esclusivamente diretto ad individuare le
imprese interessate ed a verificare il possesso in capo a loro dei requisiti di idoneità tecnico-operativa, apparendo quindi
sproporzionata la previsione della sigillatura e della controfirma sulla busta
contenente la domanda;
-
che l’amministrazione ha rilevato che tale adempimento
formale è stato imposto per salvaguardare l’integrità dei plichi, a tutela
dell’interesse pubblico alla genuinità dei documenti attestanti i requisiti di
partecipazione, insuscettibili per tal modo di essere
manomessi o alterati;
-
che questa Sezione – con ordinanza n. 123 emessa nella Camera di Consiglio del
27/1/2004 – ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento
impugnato, evidenziando la ricorrenza del fumus boni juris, mentre il Consiglio
di Stato ha successivamente riformato l’ordinanza,
respingendo l’originaria istanza cautelare con provvedimento n.
-
che la Sezione – nuovamente investita della controversia – ha respinto una
seconda domanda cautelare con ordinanza in data 8/6/2004 n. 568, la quale è stata confermata dal Consiglio di Stato con la
pronuncia n. 2512 del 28/5/2004;
Considerato:
-
che le disposizioni comunitarie e di diritto interno stabiliscono che le
domande di partecipazione alla licitazione privata possono pervenire alla
stazione appaltante mediante ogni utile mezzo di comunicazione, perché siano successivamente confermate con lettera;
- che, in particolare, l’art. 81 comma 3 del D.P.R.
21/12/1999 n. 554 prevede che “Le domande di partecipazione alle gare e gli
inviti a presentare l’offerta sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande inviate mediante telegramma, telescritto,
telecopia o telefoni sono
confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine …”;
-
che la prequalificazione dei concorrenti nelle
procedure ristrette (appalto concorso e licitazione privata) costituisce una
fase autonoma preordinata ad ottenere una preliminare selezione delle imprese
interessate alla gara, all’evidente scopo di garantire la partecipazione ad
appalti pubblici di soggetti idonei sotto il profilo delle capacità
professionali e dei requisiti economico-finanziari e morali;
-
che, in effetti, l’art. 23 della L. 11/2/1994 n. 109 stabilisce testualmente che “Alle licitazioni private per
l’affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i
soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti
di qualificazione previsti dal bando”;
- che la preselezione si connota dunque per una
preliminare e non formalistica valutazione dell’idoneità tecnico-finanziaria
delle imprese che abbiano chiesto di essere invitate, dato che
l’amministrazione – nella successiva fase di presentazione delle offerte vere e
proprie – deve valutare nuovamente e concretamente la posizione dei singoli
concorrenti in rapporto ai requisiti sostanziali richiesti dalla lettera
d’invito e, di conseguenza, deve escludere le ditte che ne sono oggettivamente
prive (T.A.R. Lazio, sez. III – 4/11/2003 n. 9431);
-
che, quindi, soltanto con la lettera di invito – lex specialis della gara –
l’amministrazione introduce le specifiche prescrizioni, cogenti ed
immodificabili, rivolte a disciplinare lo svolgimento della gara, comprese
quelle relative ai requisiti di capacità tecnica ed economica rilevanti ai fini
dell’esecuzione dell’opera o del servizio e, quindi, dell’ammissione
dell’offerta al confronto comparativo (T.A.R. Puglia Bari, sez. I – 25/9/1997
n. 626);
Rilevato:
-
che, pertanto, la rigida previsione – a pena di decadenza – della sigillatura e
della controfirma sulla busta contenente la domanda di partecipazione viola i
principi di adeguatezza e proporzionalità;
-
che tale prescrizione non è sorretta da alcun
interesse apprezzabile della stazione appaltante, in una fase in cui è
necessario semplicemente accertare il possesso dei requisiti minimi previsti
dal bando, mentre una concreta esigenza di segretezza sorge solamente nella
fase successiva di presentazione delle offerte;
-
che il Collegio non ritiene di condividere il
contenuto della pur autorevole pronuncia resa in sede cautelare dal Consiglio
di Stato (n. 1444/2004), il quale ha sostenuto che la prescrizione possa
rispondere ad interessi pubblici ulteriori rispetto a quello di segretezza;
-
che nella fattispecie poteva e doveva dunque trovare
applicazione il principio della più ampia partecipazione possibile di
concorrenti, in cui trova tutela l’interesse pubblico all’individuazione della
migliore offerta sul piano tecnico al prezzo più vantaggioso per la stazione
appaltante;
-
che la richiesta postuma di una conferma scritta dei
requisiti attestati nella domanda appare rispettosa della par condicio e non determina alcuna modifica del contenuto
della documentazione ab origine presentata;
-
che è stato in altra occasione sottolineato, in
aderenza ai principi sopra esposti, che in una procedura di licitazione privata
la presentazione, oltre il termine indicato nel bando, della domanda di
partecipazione alla selezione, non determina di per sé l’esclusione dalla
procedura di scelta del contraente (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III –
23/9/1998 n. 2177);
-
che in definitiva l’impugnata clausola del bando di
gara appare incongrua ed irragionevole;
-
che pertanto il ricorso è fondato e deve essere accolto con riferimento a
questo motivo di censura, potendosi considerare assorbite le ulteriori
contestazioni mosse con l’originario gravame;
Evidenziato:
-
che, in ordine ai motivi aggiunti, il Collegio deve
osservare che l’accoglimento della suesposta doglianza spiega un automatico
effetto caducante sulle ulteriori fasi della
procedura, e pertanto i detti motivi possono essere assorbiti;
-
che, tuttavia, alla stregua dell’attuale orientamento della Sezione, la
declaratoria di annullamento di uno o più atti di gara
non produce effetti sul contratto di appalto medio tempore
stipulato, i cui vizi possono essere fatti valere soltanto innanzi alla
competente autorità giudiziaria ordinaria;
-
che pertanto non è più possibile conseguire l’invocato
risarcimento in forma specifica;
Considerato:
-
che la ricorrente ha altresì presentato domanda di
risarcimento del danno per equivalente, producendo in giudizio una perizia
tecnica contenente la stima del pregiudizio economico asseritamente
patito;
-
che l’accoglimento della detta richiesta
presupporrebbe, tuttavia, che all’istante spettasse l’aggiudicazione della
gara, il che peraltro non emerge dalle suesposte considerazioni;
-
che, quanto al risarcimento secondo il parametro della
chance perduta, lo stesso non appare nella specie utilizzabile, avendo
partecipato alla gara 62 ditte delle quali ben 46 sono state ammesse a
presentare l’offerta, il che sostanzialmente azzera ogni ipotesi di possibile
aggiudicazione;
-
che, in ogni caso, nella fattispecie non risulta
integrato il requisito soggettivo della colpa, presupposto indispensabile per
riconoscere il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c.;
-
che la colpa dell’amministrazione, in linea con le
indicazioni della giurisprudenza comunitaria, va principalmente valutata in
base alla gravità dei vizi che hanno inficiato i provvedimenti annullati;
- che è altresì indispensabile una rivisitazione
complessiva del comportamento assunto dall’amministrazione, che tenga conto
dell’ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all’organo, dei
precedenti giurisprudenziali, delle condizioni concrete e dell’apporto
eventualmente dato dai privati al procedimento (Consiglio di Stato, sez. IV –
14/6/2001 n. 3169);
- che in particolare, se la violazione è l’effetto di
un errore scusabile dell’autorità – che pur deve osservare le regole della
diligenza e della perizia – non può configurarsi tale requisito (cfr. Tar Lazio Latina
– 16/6/2003 n. 616; Tar Liguria, sez. II – 1/8/2003
n. 908);
-
che, nella fattispecie, la Commissione ha applicato una prescrizione prevista a
pena di esclusione dalla lex
specialis di gara, rispetto alla quale il Consiglio
di Stato, seppur nella sommarietà che caratterizza il giudizio cautelare, ha
sostenuto la possibile rispondenza ad interessi pubblici meritevoli di tutela;
-
che, pertanto, le oscillazioni giurisprudenziali riguardo alla congruità e
ragionevolezza della clausola e la sua formulazione in termini tassativi – tali
da non ammettere margini di apprezzamento in capo alla
Commissione di gara – escludono che possa configurarsi un comportamento colposo
dell’amministrazione;
-
che in definitiva il ricorso è fondato e deve essere
accolto limitatamente al primo profilo esaminato, mentre va respinta la domanda
di risarcimento del danno;
- che le spese di giudizio devono essere poste a
carico, come da dispositivo, del resistente Consorzio ...
-
che deve essere viceversa disposta la compensazione delle spese nei riguardi
del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il quale,
seppur costituito in giudizio, non ha svolto alcun ruolo nello svolgimento
della gara d’appalto in questione;
P.Q.M.
il T.A.R.
per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti
impugnati.
Respinge
la richiesta di risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente.
Condanna
il Consorzio ... a corrispondere alla ricorrente la somma di €
Dichiara compensate le spese nei confronti del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.