STUDI DI SETTORE - NOVITÀ
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle
modifiche alla disciplina degli studi di settore, introdotte dalla legge
finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n.311) che
saranno successivamente oggetto di pronunciamento
ufficiale da parte della stessa Amministrazione.
In particolare, in tema di:
Applicazione degli Studi per i
soggetti in contabilità ordinaria (comma 409)
La legge 311/2004, modificando l’art. 10, comma 2, della
legge 8 maggio 1998, n.146 estende ai soggetti in
contabilità ordinaria per obbligo (come la maggior parte delle imprese
associate) l’accertamento sulla base degli Studi di Settore, quando in almeno
due periodi di imposta su tre consecutivi, l’ammontare
dei ricavi determinabili sulla base degli Studi di Settore risulta superiore
all’ammontare dei compensi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di
imposta.
A partire dai controlli da effettuarsi per il
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, tale misura, già operante per
i contribuenti in contabilità ordinaria per effetto di opzione, troverà quindi
applicazione estesa per tutti gli esercenti attività d’impresa in contabilità
ordinaria.
Nei confronti degli stessi, in ogni caso, saranno effettuati
accertamenti sulla base degli Studi di Settore, anche quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto a indici di
natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il parere della Commissione degli
Esperti.
A questo proposito, l’Agenzia ha precisato che per i
contribuenti in contabilità ordinaria per obbligo è esclusa la possibilità di
procedere ad accertamenti, con il criterio della non congruità di due periodi
d’imposta su tre, con riguardo a periodi d’imposta precedenti a quello in corso
al 31 dicembre 2004.
Ciò nonostante, ai fini di un eventuale accertamento relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2004, è possibile operare una verifica, tenendo conto di una situazione di non
congruità per due periodi d’imposta su tre, a partire dal periodo d’imposta
2002.
Adeguamento oneroso agli Studi
(comma 411)
Fermo restando l’adeguamento gratuito (senza sanzioni), in
sede di dichiarazione, per i periodi di imposta in cui
trova applicazione per la prima volta lo Studio di Settore o la sua revisione,
il comma 411 dell’art.1 della legge finanziaria
L’Agenzia delle Entrate conferma, in tal ambito, che:
- la nuova norma procedurale, estendendo l’adeguamento alle risultanze degli studi anche ai fini IRAP, è entrata in
vigore il 1° gennaio 2005 e trova applicazione a partire dalle prossime
dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2004, indifferentemente
per tutti i soggetti ai quali si applicano gli studi di settore;
- la maggiorazione del 3% sarà dovuta
da tutti i contribuenti che applicano gli studi di settore, ad eccezione di
quelli per i quali lo studio di settore si applica per la prima volta ovvero
per i quali lo studio si applica in conseguenza della revisione del medesimo.